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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 13 agosto 2007, n. 30

Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro

Bollettino Ufficiale n. 14 del 22 agosto 2007

Art. 4.
(Comitato regionale di coordinamento in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro)
1. Il Comitato regionale di coordinamento in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, istituito ai sensi dell'Sito esternoarticolo 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 (attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE e 2003/10/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro) e del Sito esternodecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 (atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'individuazione degli organi operanti nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro), provvede, nel rispetto delle disposizioni statali in materia, a:
a) promuovere idonee forme di coordinamento sul territorio regionale delle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzate dai diversi soggetti competenti;
b) assicurare il raccordo con la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'Sito esternoarticolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955 n. 547 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro);
c) elaborare proposte e formulare pareri utili a garantire uniformità ed omogeneità agli interventi regionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed, in particolare, esprimere parere sulla parte del Piano regionale dell'istruzione, della formazione e del lavoro riguardante la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (4)

Lettera così modificata dall' art. 114 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

;
d) fornire supporto tecnico per il coordinamento delle iniziative rivolte all'informazione, alla formazione, alla conoscenza, all'analisi ed al monitoraggio dei fenomeni connessi alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) promuovere la realizzazione di piani coordinati di intervento tesi a migliorare la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, anche sulla base delle analisi di cui alla lettera d), nonché nel rispetto delle autonomie specifiche e delle competenze assegnate dalla normativa vigente agli organi istituzionali di ispezione e vigilanza.
2. Il Comitato può svolgere le proprie funzioni attraverso appositi gruppi di lavoro.
3. La Regione, in relazione alle attività del Comitato di cui al presente articolo, assicura un costante confronto con le parti sociali.

Note del Redattore:

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Lettera così modificata dall' art. 114 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Comma così modificato dall' art. 12 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63 .

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Lettera così modificata dall' art. 114 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Articolo inserito dall' art. 1 della L.R. 4 luglio 2008, n. 23 , con le disposizioni attuative di cui all'art. 3 della stessa L.R. 23/2008

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Comma così modificato dall' art. 17 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 .

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Comma così modificato dall' art. 17 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 .

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Comma così modificato dall' art. 115 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Alinea così modificato dall' art. 116 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Comma già modificato dall' art. 117 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Alinea così modificato dall' art. 118 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Inserisce il comma 2 ter nell' art. 4 della L.R. 5 novembre 1993, n. 52 .