Legge regionale 13 agosto 2007, n. 30
Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro
Bollettino Ufficiale n. 14 del 22 agosto 2007
Art. 16.
(Agevolazioni per i datori di lavoro socialmente responsabili)
1. La Giunta regionale prevede, a favore dei datori di lavoro iscritti nel Registro di cui all'articolo 15, criteri di priorità nell'accesso agli interventi e alle agevolazioni di cui alla presente legge e criteri di preferenza, a parità di condizioni, nel caso di affidamento di appalto di fornitura, lavori o servizi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nonché eventuali ulteriori agevolazioni, anche fiscali, di competenza della Regione (11) .
1 bis. Ulteriori criteri di priorità rispetto a quelli previsti al comma 1 sono riconosciuti a favore dei datori di lavoro iscritti al Registro dei datori di lavoro socialmente responsabili, di cui all’articolo 15, che attuano l’alternanza scuola lavoro ai sensi dell’articolo 3, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti). (18)
2. La Regione, nell'ambito dei propri interventi di incentivazione a favore di soggetti pubblici e privati, tiene conto, ai fini dell'attribuzione dei titoli di preferenza, dell'iscrizione al Registro di cui all'articolo 15.
Note del Redattore:
Comma così modificato dall' art. 2 della L.R. 11 maggio 2009, n. 15 . Vedi le deroghe previste dall'art. 1 della L.R. 2 dicembre 2014, n. 39 e dall'art. 1 della L.R. 2 ottobre 2018, n. 18 .
Articolo inserito dall' art. 1 della L.R. 4 luglio 2008, n. 23 , con le disposizioni attuative di cui all'art. 3 della stessa L.R. 23/2008
Comma già modificato dall' art. 117 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .