Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 13 agosto 2007, n. 30

Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro

Bollettino Ufficiale n. 14 del 22 agosto 2007

Art. 16.
(Agevolazioni per i datori di lavoro socialmente responsabili)
1. La Giunta regionale prevede, a favore dei datori di lavoro iscritti nel Registro di cui all'articolo 15, criteri di priorità nell'accesso agli interventi e alle agevolazioni di cui alla presente legge e criteri di preferenza, a parità di condizioni, nel caso di affidamento di appalto di fornitura, lavori o servizi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nonché eventuali ulteriori agevolazioni, anche fiscali, di competenza della Regione (11)

Comma già modificato dall' art. 117 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

.
1 bis. Ulteriori criteri di priorità rispetto a quelli previsti al comma 1 sono riconosciuti a favore dei datori di lavoro iscritti al Registro dei datori di lavoro socialmente responsabili, di cui all’articolo 15, che attuano l’alternanza scuola lavoro ai sensi dell’Sito esternoarticolo 3, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti). (18)

Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

2. La Regione, nell'ambito dei propri interventi di incentivazione a favore di soggetti pubblici e privati, tiene conto, ai fini dell'attribuzione dei titoli di preferenza, dell'iscrizione al Registro di cui all'articolo 15.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall' art. 114 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 12 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall' art. 114 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito dall' art. 1 della L.R. 4 luglio 2008, n. 23 , con le disposizioni attuative di cui all'art. 3 della stessa L.R. 23/2008

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 17 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 17 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 115 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così modificato dall' art. 116 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall' art. 117 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così modificato dall' art. 118 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Inserisce il comma 2 ter nell' art. 4 della L.R. 5 novembre 1993, n. 52 .