Legge regionale 13 agosto 2007, n. 30
Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro
Bollettino Ufficiale n. 14 del 22 agosto 2007
Art. 11.
(Incentivi per la qualità del lavoro)
1. La Regione, anche per il tramite dei soggetti attuatori individuati dal Piano regionale dell'istruzione, della formazione e del lavoro, concede contributi per interventi realizzati da micro e piccole imprese, come definite a livello comunitario, costituite anche in forma cooperativa, aventi almeno un'unità produttiva locale nel territorio ligure ed operanti nei settori di maggior rischio, definiti anche sulla base di specifici accordi con le parti sociali (9) .
2. I contributi di cui al comma 1 sono finalizzati alla realizzazione di investimenti per il raggiungimento di livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro migliorativi rispetto a quelli stabiliti dalla legislazione nazionale.
3. La Regione concede altresì contributi per iniziative, anche a carattere sperimentale, finalizzate a favorire la qualità, la regolarità del lavoro e l'emersione del lavoro non regolare, realizzate dalle imprese di cui al comma 1, dagli enti bilaterali e da altri soggetti pubblici e privati.
Note del Redattore:
Comma così modificato dall' art. 2 della L.R. 11 maggio 2009, n. 15 . Vedi le deroghe previste dall'art. 1 della L.R. 2 dicembre 2014, n. 39 e dall'art. 1 della L.R. 2 ottobre 2018, n. 18 .
Articolo inserito dall' art. 1 della L.R. 4 luglio 2008, n. 23 , con le disposizioni attuative di cui all'art. 3 della stessa L.R. 23/2008
Comma già modificato dall' art. 117 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .