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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 4 luglio 2007, n. 25

Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea (69)

Vedi quanto disposto in via transitoria dall'art. 34 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9.

Bollettino Ufficiale n. 13 dell' 11 luglio 2007

Art. 25.
(Misura del contributo)
1. I contributi per gli interventi di cui agli articoli 23 e 24 sono corrisposti nella misura del:
a) 15 per cento della spesa ammissibile per gli interventi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), in caso di alimentazione con combustibile tradizionale, elevabile fino al 20 per cento, nel caso di acquisto di veicolo già predisposto per il trasporto di soggetti portatori di handicap; (38)

Lettera così modificata dall'art. 16 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.

b) 20 per cento della spesa ammissibile per gli interventi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), in caso di alimentazione con combustibile non tradizionale, elettrico o ibrido; (39)

Lettera così modificata dall'art. 16 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.

c) 75 per cento della spesa ammissibile per gli interventi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c);
d) 50 per cento della spesa ammissibile per gli interventi di cui all'articolo 23, comma 1, lettere d) ed e);
e) 50 per cento della spesa ammissibile per gli interventi di cui all'articolo 24.
2. I contributi di cui all'articolo 23, anche cumulabili, sono concessi fino al tetto massimo complessivo di euro 5.000,00 per ciascun richiedente (3)

Comma così sostituito dall' art. 4 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14 .

.
2 bis. Nell’ipotesi di acquisto di veicolo predisposto per il trasporto di soggetti portatori di handicap e per l’acquisto e l’installazione di dispositivi atti a consentire l’accesso al veicolo di servizio ai soggetti medesimi, i contributi di cui al comma 1, anche cumulabili, sono concessi fino al tetto massimo complessivo di euro 8000,00 per ciascun richiedente. (6)

Comma inserito dall'art. 19 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 .

2 ter. Dalle disposizioni del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale oltre quelli previsti dall’articolo 40 della presente legge.(7)

Comma inserito dall'art. 19 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 .


Note del Redattore:

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Articolo inserito dall' art. 19 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 37 e successivamente abrogato dall'art. 9 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10 .

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Comma così sostituito dall' art. 4 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14 .

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Articolo modificato dall' art. 4 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14 e successivamente sostituito dall' art. 16 della L.R. 6 novembre 2012, n. 36 .

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Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14 .

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Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10 .

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Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10 .

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Lettera così sostituita dall'art. 4 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10 .

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Lettera così sostituita dall'art. 4 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10 .

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Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10 .

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Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10 .

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Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10 .

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Comma sostituito dall'art. 4 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10 . Vedi anche quanto disposto in via transitoria dall'art. 27 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10 . Comma così modificato dall'art. 34 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 31 .

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Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10 .

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Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10 . Vedi anche quanto stabilito in via transitoria dall'art. 27 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10 .

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Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10 .

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Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10 .

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Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10 .

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Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 8 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10 .

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Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 29 maggio2019, n. 10 .

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Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10 . Vedi anche quanto disposto in via transitoria dall'art. 27 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 10 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10 .

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Lettera così sostituita dall'art. 14 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10 .

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Comma già modificato dall'art. 15 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10 e così successivamente modificato dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2019, n. 28 .

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Lettera così modificata dall'art. 16 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10 .

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Lettera così modificata dall'art. 16 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 17 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10 .

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Lettera così modificata dall'art. 17 della L.R. 29 dicembre 2019, n. 10 .

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Alinea così modificato dall'art. 19 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10 .

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Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.R. 29 dicembre 2019, n. 10 .

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Articolo così sostituito dall'art. 23 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10 .

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Lettera così modificata dall'art. 9 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .

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Lettera così modificata dall'art. 9 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .

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Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .

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Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .

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Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .

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Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .

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Lettera così sostituita dall'art. 11 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 . Vedi anche la disposizione transitoria contenuta nell'art. 34 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 .

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Vedi quanto disposto in via transitoria dall'art. 34 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 .