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Legge regionale 4 luglio 2007, n. 24

Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri

Bollettino Ufficiale n. 13 dell' 11 luglio 2007

Art. 3.
(Affidamento delle ceneri)
1. Le ceneri derivate dalla cremazione sono raccolte in una apposita urna cineraria sigillata che deve riportare in modo chiaro e preciso i dati anagrafici e identificativi del defunto, la data del decesso e quella dell'avvenuta cremazione.
2. Il coniuge o, in difetto, il parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Sito esternoCodice Civile ovvero nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, la maggioranza assoluta di essi, può chiedere, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente: la tumulazione, l'interramento nel cimitero, l'affidamento ovvero la dispersione delle ceneri nei luoghi consentiti dalla presente legge.
3. In caso di affidamento dell'urna ad uno dei soggetti di cui al comma 2, il Comune provvede all'annotazione in un apposito registro delle generalità dell'affidatario unico che deve garantire in ogni momento la localizzazione, l'identificazione e la buona conservazione della stessa e la continuità nella custodia.
4. Nel caso in cui l'affidatario dell'urna cineraria o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento gli stessi possono provvedere alla tumulazione nel loculo cinerario o all'interramento oppure alla dispersione secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5.
5. Le ceneri già custodite nei loculi cinerari alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere affidate secondo le modalità previste dal presente articolo.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito dall' art. 1 della L.R. 6 agosto 2009, n. 34 .

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Comma così sostituito dall' art. 1 della L.R. 11 marzo 2008, n. 4 .

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Comma così modificato dall' art. 2 della L.R. 11 marzo 2008, n. 4 .

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Alinea così modificato dall' art. 30 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14 .