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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 3 luglio 2007, n. 23

Bollettino Ufficiale n. 13 dell' 11 luglio 2007

Art. 1.
(Oggetto del tributo)
1. Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi istituito dall'Sito esternoarticolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995 n. 549 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica) si applica ai rifiuti di cui all'Sito esternoarticolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (norme in materia ambientale).
Art. 2.
(Soggetti del tributo)
1. Il tributo è dovuto, con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento, dal soggetto, pubblico o privato, che gestisce un impianto classificato, in base al Sito esternodecreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 (attuazione della Sito esternoDirettiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), come discarica per:
a) rifiuti inerti;
b) rifiuti non pericolosi;
c) rifiuti pericolosi.
2. Il tributo è altresì dovuto, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 3, comma 32, della l. 549/1995 , da chiunque esercita attività di discarica abusiva e da chiunque abbandona, scarica ed effettua deposito incontrollato di rifiuti.
3. L'utilizzatore a qualsiasi titolo, o in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva alla Provincia territorialmente competente prima della constatazione delle violazioni di legge.
4. Il tributo è dovuto alla Regione Liguria per i rifiuti conferiti nelle discariche ubicate nel territorio regionale.
Art. 3.
(Base imponibile e determinazione del tributo)
1. La base imponibile del tributo è costituita dalla quantità di rifiuti conferita in discarica, determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri tenuti in attuazione dell'Sito esternoarticolo 190 del d.lgs. 152/2006 .
2. A decorrere dal 1° gennaio 2017 il tributo è determinato nelle misure di cui all'Allegato A. (1)

Comma già modificato dall' art. 1 della L.R. 25 luglio 2011, n. 19 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 29 luglio 2016, n. 16.

.
3. Il tributo è applicato alle seguenti tipologie di rifiuti:
a) rifiuti inerti diversi da quelli derivanti da operazioni di costruzione e demolizione;
b) rifiuti inerti da operazioni di costruzione e demolizione;
c) rifiuti speciali smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi;
d) rifiuti speciali smaltiti in discarica per rifiuti pericolosi;
e) rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati;
f) scarti e sovvalli derivanti da impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio di rifiuti urbani;
g) scarti e sovvalli derivanti da impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio di rifiuti speciali non pericolosi;
h) scarti e sovvalli derivanti da impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio di rifiuti speciali pericolosi;
i) fanghi palabili di rifiuti urbani conferiti in discariche controllate per rifiuti non pericolosi;
j) fanghi palabili di rifiuti speciali conferiti in discariche controllate per rifiuti non pericolosi;
k) fanghi palabili di rifiuti speciali conferiti in discariche controllate per rifiuti pericolosi;
l) rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati ad incenerimento tal quali senza recupero energetico;
Art. 4.
(Pagamento del tributo in misura ridotta)
1. La Giunta regionale definisce gli standard tecnico-operativi che gli impianti di trattamento con operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio devono raggiungere per poter usufruire del pagamento in misura ridotta del tributo per il conferimento in discarica degli scarti e sovvalli derivanti dall'esercizio degli stessi, di cui all'Sito esternoarticolo 3, comma 40 della l. 549/1995 .
3. Le quantità di materiali trattati e conferiti in discarica che non risultino conformi ai requisiti fissati con i provvedimenti di cui al comma 1 restano in ogni caso soggette al tributo di cui alla Sito esternol. 549/1995 nella misura ordinaria.(8)

Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 29 luglio 2016, n. 16 .

Art. 5.
(Modulazione dell'importo del tributo in funzione dei risultati di raccolta differenziata dei rifiuti urbani)
1. Ai Comuni che non abbiano raggiunto gli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti dall'Sito esternoarticolo 205 del d.lgs. 152/2006 , viene applicata l'addizionale del 20 per cento con le modalità previste dal medesimo articolo 205, comma 3. (9)

Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 29 luglio 2016, n. 16 .

2. L'accertamento sulle quote di raccolta differenziata è effettuato su base annua dall'Osservatorio Regionale di cui all'articolo 36 della legge regionale 4 agosto 2006 n. 20 (nuovo ordinamento dell'Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale), in collaborazione con gli Osservatori istituiti presso le Province in base all'Sito esternoarticolo 10, comma 5, della legge 23 marzo 2001, n. 93 (disposizioni in campo ambientale), e con Arpal, sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni rese dai Comuni ai sensi del comma 3.
3. Ai fini della determinazione delle quote di raccolta differenziata raggiunte, ciascun Comune della Liguria comunica alla Regione i risultati raggiunti nell'anno precedente entro il termine del 31 marzo tramite compilazione ed invio del modello definito ed approvato dalla Regione nell'ambito del censimento annuale relativo ai rifiuti prodotti nell'anno precedente.
4. La Giunta regionale, sulla base dell'accertamento di cui al comma 1, entro il termine del 30 giugno approva un atto che riporta, per ciascun Comune, la relativa quota di raccolta differenziata raggiunta, calcolata sulla base di criteri omogenei.
5. Ai Comuni che non inviino la comunicazione alla Regione entro il termine di cui al comma 3, l'addizionale del 20 per cento viene applicata indipendentemente dai risultati raggiunti, previa assegnazione del termine di trenta giorni per provvedere.
5 bis. Ai sensi dell’Sito esternoarticolo 205, comma 3 septies, del d.lgs.152/2006 , l’addizionale non si applica ai Comuni o alle Unioni di Comuni che abbiano ottenuto la deroga sul raggiungimento dei risultati di raccolta differenziata di cui all’Sito esternoarticolo 205, comma 1 bis, del d.lgs.152/2006 , o che abbiano conseguito, nell’anno precedente, una produzione pro capite di rifiuti, in base all’accertamento effettuato a cura dell’Osservatorio regionale sui rifiuti, inferiore di almeno il 30 per cento rispetto alla media dell’ambito regionale, anche a seguito dell’attivazione di interventi di prevenzione della produzione di rifiuti. (10)

Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 29 luglio 2016, n. 16 .

5 ter. Ai sensi dell’articolo 205, comma 3 bis, del Sito esternod.lgs.152/2006 , i comuni o unioni di comuni i quali, in base all’accertamento annuale effettuato dall’Osservatorio regionale sui rifiuti, risultino avere superato, nell’anno precedente a quello di imposizione fiscale, le percentuali obiettivo di raccolta differenziata fissate dalla normativa nazionale, usufruiscono di una riduzione degli importi del tributo seconda la tabella di cui al medesimo comma 3 bis, riportata nell’Allegato B, fatto salvo l’ammontare minimo fissato dall’articolo 3, comma 29, della Sito esternol. 549/1995 . (11)

Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 29 luglio 2016, n. 16 e così sostituito dall'art. 3 della L.R. 2 novembre 2016, n. 25.

6. La Giunta regionale determina, con proprio provvedimento, procedure e modalità applicative per le attività previste nel presente articolo.
Art. 6.
(Modalità di riscossione e versamento)
1. Il soggetto passivo del tributo è tenuto a specificare in fattura, separatamente, quanto riceve dal conferitore a titolo di tributo speciale per il deposito in discarica e ad effettuare il versamento del tributo in misura corrispondente a quello fatturato, con le modalità di cui al comma 2.
2. Il tributo è versato alla Regione, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito, mediante bonifico bancario a favore della Tesoreria regionale, recante, nella causale, i quantitativi in chilogrammi di rifiuti sottoposti alle operazioni stesse. (13)

Comma sostituito dall'art. 4 della L.R. 29 luglio 2016, n. 16 .

2 bis. Il mancato versamento del tributo nei termini di cui al comma 2, fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative tributarie di cui all'articolo 10, determina, in ogni caso, la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto fino alla data in cui risulta accertata l’avvenuta regolarizzazione. (14)

Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 29 luglio 2016, n. 16 .

Art. 7.
(Presentazione della dichiarazione)
1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono tenuti a produrre alla Provincia, per le verifiche di cui all'articolo 8, ed in copia alla Regione, una dichiarazione su modello conforme a quello approvato ai sensi del comma 3, contenente i seguenti dati:
a) denominazione e sede della ditta e generalità complete del legale rappresentante;
b) ubicazione dell'impianto;
c) quantità complessive dei rifiuti conferiti nonché i quantitativi parziali per ogni tipologia di rifiuto;
d) indicazione dei versamenti tributari effettuati.
2. In caso di spedizione per plico postale fa fede, quale data di presentazione, il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.
3. La Regione approva apposito modello della dichiarazione di cui al comma 1.
Art. 8.
(Accertamento e contestazione delle violazioni tributarie)
1. L'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge, constatate con apposito processo verbale dai soggetti e con le modalità indicati all'Sito esternoarticolo 3, comma 33, della l. 549/1995 , è effettuato dalle Province.
2. L'accertamento è effettuato dalle Province anche nel caso in cui dagli atti si rilevi direttamente la violazione commessa.
3. Le Province contestano la violazione al trasgressore e agli eventuali coobbligati, conformemente alla normativa vigente, con invito al pagamento in unica soluzione del tributo evaso, degli interessi moratori e della sanzione amministrativa tributaria nella misura minima di cui all'articolo 9, commi 1 e 2.
4. Le entrate derivanti dalle attività di cui ai commi 1, 2 e 3 sono introitate dalle Province, che provvedono a riversare alla Regione le somme relative a tributo ed interessi moratori.
Art. 9.
(Applicazione delle sanzioni amministrative tributarie)
1. In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento del tributo speciale per il deposito in discarica, si applica la sanzione amministrativa tributaria prevista dall'Sito esternoarticolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'Sito esternoarticolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ).
2. Alle violazioni diverse da quelle previste al comma 1 si applica l'Sito esternoarticolo 3, comma 31, della l. 549/1995 così come modificato dall' Sito esternoarticolo 15 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473 (revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'Sito esternoarticolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ) e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 10.
(Applicazione delle sanzioni amministrative tributarie per discarica abusiva e abbandono incontrollato di rifiuti)
1. Alle attività di discarica abusiva, di abbandono, scarico o deposito incontrollato di rifiuti si applicano le sanzioni amministrative tributarie previste dall'Sito esternoarticolo 3, comma 32, della l. 549/1995 .
2. Le sanzioni di cui al comma 1 sono applicate con le medesime modalità e dagli stessi soggetti previsti dall'articolo 8.
Art. 11.
(Presunzione)
1. Ove non sia possibile, per gli organi addetti ai controlli, determinare il momento del conferimento in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero il momento dell'abbandono, scarico o deposito incontrollato di una data quantità di rifiuti, ivi compresi quelli di cui all'Sito esternoarticolo 3, comma 40, della l. 549/1995 , questi si presumono conferiti alla data della redazione del processo verbale.
2. Avverso la presunzione di cui al comma 1 è ammessa la prova contraria.
Art. 12.
1. La Provincia procede alla riscossione coattiva delle somme dovute a seguito delle violazioni di cui alla presente legge ai sensi dell'Sito esternoarticolo 36, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 28 febbraio 2008, n. 31 .
Art. 13.
(Decadenza)
1. L'accertamento delle violazioni può essere eseguito entro il termine di decadenza di cinque anni a decorrere dall'ultimo giorno utile per la presentazione della relativa dichiarazione annuale di cui all'articolo 7.
2. Gli aventi titolo possono richiedere la restituzione di quanto indebitamente od erroneamente pagato entro il termine di decadenza di cinque anni a decorrere dal giorno del pagamento.
3. In caso di presentazione dell'istanza di rimborso a mezzo del servizio postale fa fede, quale data di presentazione, la data apposta dall'ufficio postale accettante.
Art. 14.
(Anagrafe delle discariche a fini tributari)
1. Le Province comunicano alla Regione i dati relativi alle nuove autorizzazioni per l'esercizio delle attività di discarica ai sensi della normativa in materia entro trenta giorni dal rilascio nonché, entro lo stesso termine, le modifiche alle autorizzazioni in essere.
2. Le Province trasmettono alla Regione, entro trenta giorni dal ricevimento, copia delle denunce di cui all'articolo 2, comma 3.
Art. 15.
(Omissis)
Art. 16.
1. Il gettito derivante dall’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è destinato alla costituzione di un apposito fondo per il finanziamento di programmi regionali in campo ambientale per le finalità previste dall’Sito esternoarticolo 3, comma 27, della l. 549/1995 . (16)

Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 29 luglio 2016. n. 16 .

3. Nell’ambito della quota di gettito di cui al comma 1, la Regione destina una percentuale non inferiore al 10 per cento alla realizzazione di programmi finalizzati a valorizzare il riciclaggio di frazioni di rifiuti urbani, predisposti dai comuni ed individuati da Regione, province e Città metropolitana, secondo modalità e tempistiche definite con atto della Giunta regionale.
3 bis. Ai sensi dell’Sito esternoarticolo 205, comma 3 octies, del d.lgs.152/2006 , il gettito dell’addizionale di cui all’articolo 5 è destinato a finanziare gli interventi di prevenzione della produzione dei rifiuti previsti dalla vigente pianificazione di settore, gli incentivi per l’acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206 quater e 206 quinquies del Sito esternod.lgs.152/2006 , il cofinanziamento degli impianti ed attività di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata. (18)

Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 29 luglio 2016, n. 16 .

3 ter. Una quota pari al 7,5 per cento dell’ammontare complessivo riscosso è destinata dalla Regione, ai sensi di quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 3, comma 27, della l. 549/1995 così come modificata dall’Sito esternoarticolo 1, comma 531, lettera a) l. 205/2017 , a decorrere dall’anno di imposta 2019, ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell'impianto, per la realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani; (22)

Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 30 .

3 quater. La Giunta regionale stabilisce le modalità di ripartizione fra i comuni interessati della quota di gettito di cui al comma 3 ter, sulla base dei seguenti criteri generali: caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori interessati, superficie dei comuni interessati, popolazione residente nell'area interessata e sistema di viabilità asservita. (23)

Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 30 .

Art. 17.
(Osservatorio regionale sui rifiuti. Attività di supporto tecnico)
1. Nell'ambito dell'Osservatorio Regionale sui rifiuti istituito ai sensi dell'articolo 36 della l.r. 20/2006 , opera una Sezione avente il compito di fornire supporto tecnico alle attività di riscossione, accertamento ed al contenzioso riguardante la applicazione dei tributi regionali in materia ambientale.
2. In particolare la Sezione di cui al comma 1 provvede:
a) a fornire il supporto tecnico alla verifica dei dati inerenti il versamento del tributo per il conferimento in discarica di cui alla presente legge, anche in funzione delle attività di accertamento e contestazione delle violazioni di cui all'articolo 8;
b) alle attività funzionali alla applicazione del tributo per il conferimento in discarica in misura proporzionale ai risultati della raccolta differenziata, in base alle previsioni dell'articolo 5, garantendo il coordinamento fra le attività di elaborazione dei dati sulla produzione dei rifiuti e la determinazione della misura del tributo da versare da parte di ciascun Comune;
c) alle funzioni connesse alla applicazione dell'onere di servizio, istituito dal Regolamento regionale 19 marzo 2002, n. 2 (regolamento di attuazione dell'articolo 40 della l.r. 18/1999 inerente l'applicazione dell'onere di servizio ad alcune tipologie di impianti di gestione dei rifiuti) e successive modifiche ed integrazioni, di cui all'articolo 40 della l.r. 18/1999 , a favore dei Comuni sedi di impianti di gestione dei rifiuti;
d) alla promozione ed attuazione di iniziative di informazione e divulgazione sulle modalità di applicazione dei tributi regionali in materia ambientale.
Art. 17 bis
(Obbligo di comunicazione dati gestione rifiuti a carico dei gestori di attività e impianti)21)

Articolo inserito dall'art. 15 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29.

1. I gestori degli impianti e attività autorizzati al recupero e smaltimento di rifiuti sono tenuti alla comunicazione, tramite applicativo web messo a disposizione dalla Regione, dei dati e informazioni relativi ai quantitativi di tutte le tipologie di rifiuti gestiti su base annuale, in base ai provvedimenti autorizzativi vigenti.
2. La Giunta regionale determina le date di decorrenza dell’obbligo di cui al comma 1, nonché le modalità, le tempistiche e le scadenze per il caricamento dei dati, con riferimento alle diverse tipologie di impianti o di rifiuti gestiti.
3. L'inosservanza dell'obbligo di compilazione dei dati di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 10.000,00.
4. Le province e la Città metropolitana provvedono all’accertamento e alla contestazione delle violazioni all’obbligo di cui al comma 1, introitando le entrate derivanti dalla riscossione delle sanzioni. I proventi delle sanzioni sono destinati all’attività di controllo in campo ambientale.
Art. 18.
(Norma transitoria)
1. La misura di cui all'articolo 5 trova applicazione a partire dall'anno 2008 ed ha come base per la determinazione dei risultati di raccolta differenziata raggiunti i dati delle dichiarazioni rese dai Comuni, nell'ambito del censimento annuale, relative ai rifiuti prodotti nell'anno precedente.
3. La Giunta regionale provvede alla approvazione dei provvedimenti di attuazione della presente legge entro il termine di nove mesi dalla data della sua entrata in vigore.
4. Ai fini della determinazione dei tributi dovuti nel periodo di vigenza della legge regionale 13 maggio 1996 n. 21 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti urbani) e fino alla definizione degli standard tecnico - operativi di cui all'articolo 4 della presente legge, per scarti e sovvalli di rifiuti urbani e speciali assimilati e assimilabili agli urbani, di rifiuti speciali, tossici e nocivi sottoposti a trattamento con operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio in impianti a tecnologia complessa, si intendono i materiali non più riutilizzabili derivanti da operazioni di recupero autorizzate, in forma ordinaria o semplificata, al recupero di materia o di energia.
5. Le frazioni che originano dalle operazioni di recupero di cui al comma 3 devono:
a) essere destinate agli impianti di recupero finale ovvero ai cicli di produzione o di consumo;
b) rispettare i parametri quali-quantitativi previsti nei provvedimenti autorizzativi provinciali nel caso in cui si operi in procedura ordinaria;
c) rispettare i limiti e le condizioni previste dal D.M. 5 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni nel caso in cui si operi in procedura semplificata.
Art. 19.
(Abrogazioni)
1. La legge regionale 13 maggio 1996, n.21 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti urbani ) è abrogata.
2. L'articolo 48 della legge regionale 21 giugno 1999, n.18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli Enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) è abrogato.
Art. 20.
(Norma finanziaria)
(Omissis)

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall' art. 1 della L.R. 25 luglio 2011, n. 19 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 29 luglio 2016, n. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall' art. 7 della L.R. 28 giugno 2011, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo già sostituito dall' art. 2 della L.R. 25 luglio 2011, n. 19 e nuovamente sostituito dall'art. 5 della l.r. 1 dicembre 2015, n. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato già sostituito dall' art. 3 della L.R. 25 luglio 2011, n. 19 a decorrere dal 1 gennaio 2012, per effetto dell'art. 4 della stessa L.R. 19/2011 , successivamente sostituito dall'art. 8 della L.R. 28 luglio 2016, n. 16 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 della L.R. 2 novembre 2016, n. 25 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi l'articolo 8 della L.R. 1 dicembre 2015, n. 20 , che prevede la possibilità di esenzione dal versamento su decisione della Giunta regionale in particolari fattispecie.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già sostituito dall'art. 1 della L.R. 29 luglio 2016, n. 16 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 della L.R. 2 novembre 2016, n. 25 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 29 luglio 2016, n. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 29 luglio 2016, n. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 29 luglio 2016. n. 16 .