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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 3 luglio 2007, n. 23

Bollettino Ufficiale n. 13 dell' 11 luglio 2007

INDICE

Art. 1. - (Oggetto del tributo)
Art. 2. - (Soggetti del tributo)
Art. 3. - (Base imponibile e determinazione del tributo)
Art. 4. - (Pagamento del tributo in misura ridotta)
Art. 5. - (Modulazione dell'importo del tributo in funzione dei risultati di raccolta differenziata dei rifiuti urbani)
Art. 6. - (Modalità di riscossione e versamento)
Art. 7. - (Presentazione della dichiarazione)
Art. 8. - (Accertamento e contestazione delle violazioni tributarie)
Art. 9. - (Applicazione delle sanzioni amministrative tributarie)
Art. 10. - (Applicazione delle sanzioni amministrative tributarie per discarica abusiva e abbandono incontrollato di rifiuti)
Art. 11. - (Presunzione)
Art. 12. - (Riscossione coattiva)
Art. 13. - (Decadenza)
Art. 14. - (Anagrafe delle discariche a fini tributari)
Art. 15. - (Quota di gettito riservata alle Province)
Art. 16. - (Quota di gettito per Programmi Ambientali)
Art. 17. - (Osservatorio regionale sui rifiuti. Attività di supporto tecnico)
Art. 17 bis - (Obbligo di comunicazione dati gestione rifiuti a carico dei gestori di attività e impianti)
Art. 18. - (Norma transitoria)
Art. 19. - (Abrogazioni)
Art. 20. - (Norma finanziaria)
Allegato A - Tabella - Determinazione degli importi del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (art. 3).
Allegato B - Tabella – Riduzione percentuali del tributo in ragione dei risultati di raccolta differenziata conseguiti dai Comuni, ai sensi dell'articolo 205, comma 3 bis, del d.lgs. 152/2006 (art. 5).

Note del Redattore:

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Comma già modificato dall' art. 1 della L.R. 25 luglio 2011, n. 19 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 29 luglio 2016, n. 16 .

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Articolo così sostituito dall' art. 7 della L.R. 28 giugno 2011, n. 15 .

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Articolo già sostituito dall' art. 2 della L.R. 25 luglio 2011, n. 19 e nuovamente sostituito dall'art. 5 della l.r. 1 dicembre 2015, n. 20 .

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Allegato già sostituito dall' art. 3 della L.R. 25 luglio 2011, n. 19 a decorrere dal 1 gennaio 2012, per effetto dell'art. 4 della stessa L.R. 19/2011 , successivamente sostituito dall'art. 8 della L.R. 28 luglio 2016, n. 16 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 della L.R. 2 novembre 2016, n. 25 .

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Vedi l'articolo 8 della L.R. 1 dicembre 2015, n. 20 , che prevede la possibilità di esenzione dal versamento su decisione della Giunta regionale in particolari fattispecie.

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Comma già sostituito dall'art. 1 della L.R. 29 luglio 2016, n. 16 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 della L.R. 2 novembre 2016, n. 25 .

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Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 29 luglio 2016, n. 16 .

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Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 29 luglio 2016, n. 16 .

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Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 29 luglio 2016. n. 16 .