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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 29 maggio 2007, n. 22

Norme in materia di energia

Bollettino Ufficiale n. 11 del 6 giugno 2007

Art. 29.
1. Nel rispetto delle disposizioni e dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa nazionale vigente in materia, con regolamento regionale adottato ai sensi dell’articolo 50, comma 1, dello Statuto, sono definiti:
a) i piani e le procedure di controllo per la verifica degli attestati di prestazione energetica trasmessi alla Regione Liguria;
b) la metodologia e le procedure per la trasmissione degli attestati di prestazione energetica al SIAPEL;
c) i criteri per l’interconnessione tra SIAPEL e CAITEL;
d) i criteri per l’iscrizione all’elenco, di cui all’articolo 30, comma 2, dei tecnici abilitati al rilascio dell’attestato di prestazione energetica;
e) le disposizioni attuative del d.p.r. 74/2013;
f) ogni altra disciplina demandata al regolamento dalla presente legge, anche in applicazione di quanto previsto dall’articolo 9, comma 5 ter, del d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni e integrazioni. (72)

Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5.


Note del Redattore:

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Articolo abrogato dall' art. 9 della L.R. 12 aprile 2011, n. 6 , a far data dalla costituzione della società di cui all'art. 1 della stessa L.R. 6/2011 .

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Lettera così sostituita dall' art. 2 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 .

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Lettera così sostituita dall' art. 2 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 .

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Lettera così sostituita dall' art. 2 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 .

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L'art. 2 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 ha sostituito le originarie lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma con le attuali lettere a), b) e c).

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L'art. 2 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 ha sostituito le originarie lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma con le attuali lettere a), b) e c).

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Articolo già sostituito dall' art. 3 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32 .

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Articolo già sostituito dall' art. 4 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 e successivamente abrogato dall'art. 6 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32 .

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Articolo aggiunto dall' art. 6 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 e successivamente abrogato dall'art. 6 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32 .

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Articolo aggiunto dall' art. 6 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 e successivamente abrogato dall'art. 6 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32 .

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Articolo già sostituito dall' art. 7 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 e così ulteriormente sostituito dall'art. 7 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32 .

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Articolo così sostituito dall' art. 8 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 .

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Comma così modificato dall' art. 11 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 .

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Comma così sostituito dall' art. 13 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 .

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Comma già sostituito dall' art. 13 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 e così ulteriormente sostituito dall'art. 10 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32 .

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Comma già sostituito dall' art. 13 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 e così ulteriormente sostituito dall'art. 10 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32 .

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Comma così sostituito dall' art. 13 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 .

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Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .

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Rubrica così modificata dall'art. 1 della L.R 7 dicembre 2016, n. 32 .

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Alinea così modificato dall'art. 1 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32 .

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Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .