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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 29 maggio 2007, n. 22

Norme in materia di energia

Bollettino Ufficiale n. 11 del 6 giugno 2007

Art. 6 bis
(Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure – IRE S.p.A.)(49)

Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12.

1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, si avvale della società di cui all’articolo 1 della legge regionale 12 aprile 2011, n. 6 (Riorganizzazione delle partecipazioni societarie in materia di infrastrutture, energia ed edilizia residenziale pubblica), a far data dalla costituzione della stessa.
2. Tale società costituisce strumento operativo anche nell'ambito del settore energetico, soggetto ai poteri di direttiva e di indirizzo della Regione. In particolare, sulla base di apposite convenzioni e specifici incarichi:
a) collabora con le strutture regionali per l’elaborazione di linee guida e norme tecniche in campo energetico;
b) collabora con la Regione alla realizzazione di iniziative, anche di livello comunitario, che possano concorrere al perseguimento degli obiettivi della politica energetica della Regione stessa;
c) svolge attività di consulenza tecnico-scientifica alla Regione in materia di prestazione energetica in edilizia;
d) effettua verifiche a campione sulla conformità dell’attestato di prestazione energetica alle disposizioni regionali vigenti;
e) collabora con la Regione nell’elaborazione di linee guida per l’organizzazione dei corsi di formazione dei soggetti di cui all’articolo 30 e nella definizione delle modalità necessarie per il riconoscimento degli enti formatori;
f) effettua l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 30 dei soggetti abilitati al rilascio dell’attestato di prestazione energetica;
g) gestisce la banca dati della prestazione energetica degli edifici.
g bis) attua le previsioni dell’articolo 2, comma 1, lettere g bis) e g ter) sulla base dei criteri di cui alla lettera g quater); (77)

Lettera aggiunta dall'art. 15 della L.R. 28 dicembre 2022, n. 16.

3. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, può altresì richiedere collaborazioni all’Università, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).

Note del Redattore:

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Articolo abrogato dall' art. 9 della L.R. 12 aprile 2011, n. 6 , a far data dalla costituzione della società di cui all'art. 1 della stessa L.R. 6/2011 .

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Lettera così sostituita dall' art. 2 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 .

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Lettera così sostituita dall' art. 2 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 .

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Lettera così sostituita dall' art. 2 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 .

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L'art. 2 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 ha sostituito le originarie lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma con le attuali lettere a), b) e c).

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L'art. 2 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 ha sostituito le originarie lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma con le attuali lettere a), b) e c).

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Articolo già sostituito dall' art. 3 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32 .

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Articolo già sostituito dall' art. 4 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 e successivamente abrogato dall'art. 6 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32 .

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Articolo aggiunto dall' art. 6 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 e successivamente abrogato dall'art. 6 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32 .

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Articolo aggiunto dall' art. 6 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 e successivamente abrogato dall'art. 6 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32 .

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Articolo già sostituito dall' art. 7 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 e così ulteriormente sostituito dall'art. 7 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32 .

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Articolo così sostituito dall' art. 8 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 .

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Comma così modificato dall' art. 11 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 .

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Comma così sostituito dall' art. 13 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 .

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Comma già sostituito dall' art. 13 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 e così ulteriormente sostituito dall'art. 10 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32 .

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Comma già sostituito dall' art. 13 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 e così ulteriormente sostituito dall'art. 10 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32 .

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Comma così sostituito dall' art. 13 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 .

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Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .

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Rubrica così modificata dall'art. 1 della L.R 7 dicembre 2016, n. 32 .

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Alinea così modificato dall'art. 1 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32 .

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Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .