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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 29 maggio 2007, n. 22

Norme in materia di energia

Bollettino Ufficiale n. 11 del 6 giugno 2007

Art. 6.
(Efficienza energetica degli impianti di produzione di energia)
1. La Regione in accordo con la normativa nazionale determina, con i provvedimenti attuativi del PEAR di cui all'articolo 3, i livelli di efficienza energetica minimi obbligatori per i diversi tipi di opere e di impianti di produzione energetica finalizzati al contenimento dell'impatto ambientale sul territorio.
2. La Regione può stipulare accordi con i gestori degli impianti di produzione di energia al fine di definire modalità e tempistiche per il raggiungimento dei livelli di efficienza energetica ai cui al comma 1.
3. I gestori degli impianti per i quali sono stati determinati i livelli minimi di efficienza energetica presentano alla Regione, entro il termine stabilito negli accordi di cui al comma 2, il programma di adeguamento.
4. La Giunta regionale approva il programma di adeguamento entro sessanta giorni dalla sua presentazione, anche con eventuali integrazioni o modifiche.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato dall' art. 9 della L.R. 12 aprile 2011, n. 6 , a far data dalla costituzione della società di cui all'art. 1 della stessa L.R. 6/2011 .

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Lettera così sostituita dall' art. 2 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 .

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Lettera così sostituita dall' art. 2 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 .

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Lettera così sostituita dall' art. 2 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 .

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L'art. 2 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 ha sostituito le originarie lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma con le attuali lettere a), b) e c).

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L'art. 2 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 ha sostituito le originarie lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma con le attuali lettere a), b) e c).

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Articolo già sostituito dall' art. 3 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32 .

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Articolo già sostituito dall' art. 4 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 e successivamente abrogato dall'art. 6 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32 .

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Articolo aggiunto dall' art. 6 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 e successivamente abrogato dall'art. 6 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32 .

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Articolo aggiunto dall' art. 6 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 e successivamente abrogato dall'art. 6 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32 .

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Articolo già sostituito dall' art. 7 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 e così ulteriormente sostituito dall'art. 7 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32 .

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Articolo così sostituito dall' art. 8 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 .

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Comma così modificato dall' art. 11 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 .

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Comma così sostituito dall' art. 13 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 .

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Comma già sostituito dall' art. 13 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 e così ulteriormente sostituito dall'art. 10 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32 .

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Comma già sostituito dall' art. 13 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 e così ulteriormente sostituito dall'art. 10 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32 .

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Comma così sostituito dall' art. 13 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 .

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Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .

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Rubrica così modificata dall'art. 1 della L.R 7 dicembre 2016, n. 32 .

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Alinea così modificato dall'art. 1 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32 .

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Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .