Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 29 maggio 2007, n. 22

Norme in materia di energia

Bollettino Ufficiale n. 11 del 6 giugno 2007

Art. 32.1
(Rilascio patentini impianti termici civili)(68)

Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 8 marzo 2019, n. 2.

1. Ai sensi dell’Sito esternoarticolo 287, comma 3, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, il patentino di primo grado è rilasciato dalla Regione a seguito della presentazione di un valido certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore, a norma del Sito esternoregio decreto 12 maggio 1927, n. 824 (Approvazione del regolamento per la esecuzione del Sito esternoR.D.L. 9 luglio 1926, numero 1331 , che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione) e successive modificazioni e integrazioni.
2. Ai sensi dell’Sito esternoarticolo 287, comma 3, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, il patentino di secondo grado è rilasciato dalla Regione a seguito della presentazione dell’attestato comprovante il superamento dell’esame finale del corso di formazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera j bis), realizzato ai sensi della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni e dell’articolo 3 della l.r. 30/2016 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero di analogo corso di formazione autorizzato da altra amministrazione competente, se svolto fuori dal territorio regionale.
3. Il possesso di un certificato di abilitazione di qualsiasi grado per la condotta dei generatori di vapore, rilasciato ai sensi del Sito esternor.d. 824/1927 e successive modificazioni e integrazioni, consente il rilascio del patentino senza la necessità di svolgere il corso di formazione di cui al comma 2.
4. Ai sensi dell’Sito esternoarticolo 287, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è istituito il Registro regionale dei soggetti abilitati alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW.
5. La Giunta regionale definisce, in particolare:
a) il modello e i contenuti del patentino di abilitazione di primo e di secondo grado;
b) le modalità di compilazione, tenuta e aggiornamento del Registro di cui al comma 4, che è tenuto presso la Regione e, in copia, presso le altre autorità individuate dalla legge;
c) il procedimento per il rilascio del patentino;
d) le modalità di prima applicazione dell’iscrizione nel Registro.
6. Per tutto quanto non disposto dal presente articolo si applica la disciplina prevista dalla Sito esternoParte V, Titolo II, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato dall' art. 9 della L.R. 12 aprile 2011, n. 6 , a far data dalla costituzione della società di cui all'art. 1 della stessa L.R. 6/2011 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita dall' art. 2 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita dall' art. 2 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita dall' art. 2 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

L'art. 2 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 ha sostituito le originarie lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma con le attuali lettere a), b) e c).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

L'art. 2 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 ha sostituito le originarie lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma con le attuali lettere a), b) e c).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo già sostituito dall' art. 3 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo già sostituito dall' art. 4 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 e successivamente abrogato dall'art. 6 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo aggiunto dall' art. 6 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 e successivamente abrogato dall'art. 6 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo aggiunto dall' art. 6 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 e successivamente abrogato dall'art. 6 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo già sostituito dall' art. 7 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 e così ulteriormente sostituito dall'art. 7 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall' art. 8 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 11 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall' art. 13 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già sostituito dall' art. 13 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 e così ulteriormente sostituito dall'art. 10 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già sostituito dall' art. 13 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 e così ulteriormente sostituito dall'art. 10 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall' art. 13 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così modificata dall'art. 1 della L.R 7 dicembre 2016, n. 32 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così modificato dall'art. 1 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .