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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 29 maggio 2007, n. 22

Norme in materia di energia

Bollettino Ufficiale n. 11 del 6 giugno 2007

Art. 2.
(Competenze della Regione)
1. E' competenza della Regione:
a) la programmazione energetica regionale;
b) l'adozione dei regolamenti attuativi della presente legge;
c) la predisposizione di criteri e linee guida in materia di energia, anche in attuazione della normativa nazionale e comunitaria;
d) i criteri per la localizzazione di impianti e reti di teleriscaldamento;
e) la semplificazione delle procedure per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi in campo energetico;
f) la promozione di iniziative, studi e ricerche nel campo dell'energia, anche per la realizzazione di progetti pilota;
g) la concessione di contributi, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, nel campo delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dell'uso razionale dell'energia, per il raggiungimento delle finalità della presente legge;
g bis) la concessione di contributi per sostenere le spese di costituzione e avvio delle comunità energetiche rinnovabili e delle configurazioni di condivisione energetica da parte delle Pubbliche amministrazioni, ivi inclusi gli enti del settore regionale allargato di cui all’articolo 25 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria regionale 2006)) e successive modificazioni e integrazioni; (74)

Lettera inserita dall'art. 15 della L.R. 28 dicembre 2022, n. 16.

g ter) per gli enti del settore regionale allargato, il trasferimento di risorse, anche in termini di servizi, per la progettazione delle configurazioni di autoconsumo, anche individuali a distanza; (75)

Lettera inserita dall'art. 15 della L.R. 28 dicembre 2022, n. 16.

g quater) l’approvazione, da parte della Giunta regionale, dei criteri e delle misure di incentivazione di cui alle lettere g bis) e g ter), che tengono conto anche delle fasce di popolazione dei comuni; (76)

Lettera inserita dall'art. 15 della L.R. 28 dicembre 2022, n. 16.

h) la promozione dell'utilizzo delle fonti rinnovabili nelle attività produttive, economiche ed urbane e l'organizzazione dei relativi processi in funzione del risparmio energetico anche tramite il coordinamento con gli strumenti di pianificazione ambientale e territoriale;
i) la promozione della diffusione di strumenti contrattuali e gestionali innovativi che permettano un incremento di efficienza energetica ed economica;
j) la promozione e la realizzazione di attività di divulgazione e di formazione in materia di energia, anche avvalendosi della rete dei centri di educazione ambientale.
j bis) il rilascio dei patentini di primo e secondo grado per l’abilitazione alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW, ai sensi dell’articolo 287, commi 1 e 3, del Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni, compresa la disciplina dei relativi corsi di formazione, realizzati in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) e successive modificazioni e integrazioni e dall’articolo 3 della legge regionale 30 novembre 2016, n. 30 (Istituzione dell’Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l’accreditamento (ALFA) e adeguamento della normativa regionale) e successive modificazioni e integrazioni; 66)

Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 8 marzo 2019, n. 2.

j ter) la tenuta e l’aggiornamento del registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici di cui alla lettera j bis). (67)

Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 8 marzo 2019, n. 2.


Note del Redattore:

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Articolo abrogato dall' art. 9 della L.R. 12 aprile 2011, n. 6 , a far data dalla costituzione della società di cui all'art. 1 della stessa L.R. 6/2011 .

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Lettera così sostituita dall' art. 2 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 .

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Lettera così sostituita dall' art. 2 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 .

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Lettera così sostituita dall' art. 2 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 .

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L'art. 2 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 ha sostituito le originarie lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma con le attuali lettere a), b) e c).

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L'art. 2 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 ha sostituito le originarie lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma con le attuali lettere a), b) e c).

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Articolo già sostituito dall' art. 3 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32 .

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Articolo già sostituito dall' art. 4 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 e successivamente abrogato dall'art. 6 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32 .

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Articolo aggiunto dall' art. 6 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 e successivamente abrogato dall'art. 6 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32 .

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Articolo aggiunto dall' art. 6 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 e successivamente abrogato dall'art. 6 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32 .

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Articolo già sostituito dall' art. 7 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 e così ulteriormente sostituito dall'art. 7 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32 .

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Articolo così sostituito dall' art. 8 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 .

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Comma così modificato dall' art. 11 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 .

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Comma così sostituito dall' art. 13 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 .

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Comma già sostituito dall' art. 13 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 e così ulteriormente sostituito dall'art. 10 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32 .

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Comma già sostituito dall' art. 13 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 e così ulteriormente sostituito dall'art. 10 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32 .

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Comma così sostituito dall' art. 13 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 .

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Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .

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Rubrica così modificata dall'art. 1 della L.R 7 dicembre 2016, n. 32 .

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Alinea così modificato dall'art. 1 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32 .

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Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .