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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 29 maggio 2007, n. 22

Norme in materia di energia

Bollettino Ufficiale n. 11 del 6 giugno 2007

Art. 19.
(Aree a più elevata sensibilità)
1. Sono tutelati dal presente titolo gli osservatori astronomici ed astrofisici professionali e non professionali che svolgano ricerca e divulgazione scientifica, nonché le aree naturali protette.
2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, anche mediante adeguate cartografie, le aree del territorio regionale che presentano una elevata sensibilità all'inquinamento luminoso. Ricadono in tali aree quelle nelle quali sono presenti osservatori di cui al comma 1 individuati su indicazione della Società Astronomica Italiana (SAI) e dell'Unione Astrofili Italiani (UAI) nonché le aree naturali protette.
3. Le aree di cui al comma 2 devono avere una estensione di raggio minimo, fatti salvi i confini regionali, di:
a) 10 chilometri per gli osservatori professionali;
b) 5 chilometri per gli osservatori non professionali;
c) estese quanto i confini delle aree naturali protette così come delimitate dalla vigente legislazione.
4. Nelle aree di cui al comma 2 tutti gli apparecchi non rispondenti alle norme del presente titolo esistenti alla data di entrata in vigore della stessa, vanno adattati o sostituiti o comunque dotati entro e non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di idonei dispositivi in grado di contenere e dirigere a terra il flusso luminoso.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato dall' art. 9 della L.R. 12 aprile 2011, n. 6 , a far data dalla costituzione della società di cui all'art. 1 della stessa L.R. 6/2011 .

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Lettera così sostituita dall' art. 2 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 .

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Lettera così sostituita dall' art. 2 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 .

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Lettera così sostituita dall' art. 2 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 .

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L'art. 2 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 ha sostituito le originarie lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma con le attuali lettere a), b) e c).

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L'art. 2 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 ha sostituito le originarie lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma con le attuali lettere a), b) e c).

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Articolo già sostituito dall' art. 3 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32 .

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Articolo già sostituito dall' art. 4 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 e successivamente abrogato dall'art. 6 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32 .

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Articolo aggiunto dall' art. 6 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 e successivamente abrogato dall'art. 6 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32 .

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Articolo aggiunto dall' art. 6 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 e successivamente abrogato dall'art. 6 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32 .

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Articolo già sostituito dall' art. 7 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 e così ulteriormente sostituito dall'art. 7 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32 .

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Articolo così sostituito dall' art. 8 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 .

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Comma così modificato dall' art. 11 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 .

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Comma così sostituito dall' art. 13 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 .

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Comma già sostituito dall' art. 13 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 e così ulteriormente sostituito dall'art. 10 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32 .

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Comma già sostituito dall' art. 13 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 e così ulteriormente sostituito dall'art. 10 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32 .

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Comma così sostituito dall' art. 13 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 .

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Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .

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Rubrica così modificata dall'art. 1 della L.R 7 dicembre 2016, n. 32 .

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Alinea così modificato dall'art. 1 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32 .

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Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .