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Legge regionale 29 maggio 2007, n. 21

Bollettino Ufficiale n. 11 del 6 giugno 2007

Art. 17 bis.
(Valorizzazione e dismissione di beni immobili pubblici mediante conferimento a fondi comuni di investimento immobiliare) (3)

Articolo aggiunto dall' art. 18 della L.R. 11 maggio 2009, n. 16 .

1. Al fine di favorire il processo di privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico la Giunta regionale è autorizzata a promuovere la costituzione di fondi di investimento immobiliare ai quali possono essere conferiti o trasferiti beni immobili di proprietà della Regione.
2. Ai fondi di cui al comma 1 possono essere conferiti o trasferiti beni immobili anche di proprietà di altri enti pubblici aventi sede nel territorio regionale qualora ne facciano richiesta.
3. Alla costituzione dei fondi di cui al comma 1, alla definizione delle procedure per la gestione e il funzionamento dei fondi medesimi, all'individuazione dei beni da conferire o trasferire ai fondi, siano essi di proprietà regionale o di altri enti pubblici, provvede la Giunta regionale con proprio provvedimento.
4. Al conferimento o al trasferimento di beni immobili ai fondi di cui al comma 1, nonché alla gestione dei fondi medesimi e ad ogni altra operazione ad essa conseguente si applica la vigente normativa tributaria in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare.

Note del Redattore:

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Abrogata dall' art. 52 della L.R. 7 febbraio 2012, n. 2 , fatta salva la norma transitoria di cui al comma 4 dell'art. 51 della stessa L.R. 2/2012 inerente gli articoli 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 17 bis, 18, 19, 20, 21 che si riportano.

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Alinea così modificato dall' art. 3 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63 .