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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 3 aprile 2007, n. 14

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007

Bollettino Ufficiale n. 8 del 4 aprile 2007

Art. 5.
(Stabilizzazione dei rapporti di lavoro del personale delle Aziende e degli Enti sanitari)
1. Fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dall'Sito esternoarticolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 : Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), le Aziende sanitarie e gli enti equiparati provvedono nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010 e con le modalità previste dal comma 3, nei limiti delle relative dotazioni organiche e tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei requisiti di cui al presente comma, a stabilizzare il personale non dirigenziale:
a) assunto con contratto a tempo determinato mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge, che versi in una delle seguenti condizioni:
1) presti servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, ovvero consegua tale requisito in forza dei contratti stipulati prima del 28 settembre 2007;
2) abbia prestato servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel corso del quinquennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge;
b) già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa azienda o lo stesso ente equiparato, fermo restando quanto previsto dal comma 5;
c) assunto con tipologie contrattuali di lavoro flessibile diverse da quelle di cui alle lettere a) e b) individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'Sito esternoarticolo 3, comma 96, della l. 244/2007 (6)

Comma così sostituito dall' art. 12 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 , come modificato dall' art. 4 della L.R. 1 luglio 2008, n. 20 . Successivamente il presente comma è stato sostituito dall' art. 2 della L.R. 28 aprile 2009, n. 12 con il testo seguente: "1. Fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)), le Aziende sanitarie e gli Enti equiparati provvedono nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2009, 2010 e 2011 e con le modalità previste dal comma 3, nei limiti delle relative dotazioni organiche e tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei requisiti di cui al presente comma, a stabilizzare il personale non dirigenziale: a) assunto con contratto a tempo determinato mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge, che versi in una delle seguenti condizioni: 1) presti servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, ovvero consegua tale requisito in forza dei contratti stipulati prima del 31dicembre 2008; 2) abbia prestato servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel corso del quinquennio antecedente la data del 31 dicembre 2008; b) già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 31 dicembre 2008, presso la stessa azienda o lo stesso Ente equiparato, fermo restando quanto previsto dal comma 5, con salvaguardia delle procedure già definite ai sensi del predetto comma; c) assunto con tipologie contrattuali di lavoro flessibile diverse da quelle di cui alle lettere a) e b) purché ricorrano le condizioni di cui alla lettera a) e siano in possesso dei requisiti previsti dalle norme per l'accesso al pubblico impiego". Da ultimo l'art. 2 della L.R. 12/2009 è stato abrogato dall' art. 1 della L.R. 21 ottobre 2009, n. 42 .

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2. Nelle procedure di stabilizzazione di cui al presente articolo hanno priorità i candidati risultanti idonei nei concorsi a tempo indeterminato indetti dalle Aziende sanitarie e da enti di cui al comma 1. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato con procedure diverse da quelle di cui al comma 1, si provvede mediante procedure selettive.
3. Le stabilizzazioni sono effettuate sulla base dei criteri, delle modalità e dei tempi individuati dal Piano di stabilizzazione approvato dalla Giunta regionale su proposta delle Aziende e degli enti di cui al comma 1, sentite le Organizzazioni Sindacali ivi compresa la prevista rideterminazione in riduzione delle dotazioni organiche.
4. Nelle more di approvazione del Piano di stabilizzazione, le Aziende e gli Enti di cui al comma 1 possono continuare ad avvalersi del personale di cui al comma medesimo, in scadenza.
5. Per il triennio 2007-2009 le Aziende sanitarie e gli enti di cui al comma 1, previa autorizzazione regionale, possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato riservando una quota non inferiore al 60 per cento del totale dei posti ai soggetti con i quali abbiano stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata complessiva di almeno un anno alla data del 29 settembre 2006 (7)

Comma così modificato dall' art. 2 della L.R. 12 novembre 2007, n. 36 .

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6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti dei posti vacanti di cui le Aziende sanitarie e gli enti equiparati ritengano necessaria la copertura entro il 31 dicembre 2010 (8)

Comma così sostituito dall' art. 12 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 .

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7. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 devono essere compatibili con le misure limitative delle assunzioni e con i correlati obiettivi di risparmio riferiti alla spesa per il personale stabiliti dal piano di rientro nonché nel rispetto delle previste rideterminazioni in riduzione delle dotazioni organiche in conseguenza delle predette misure di blocco delle assunzioni.

Note del Redattore:

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Nota soppressa (v. nota 46)

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Nota soppressa (v. nota 46)

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Nota soppressa (v. nota 46)

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Nota soppressa (v. nota 46)

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Nota soppressa (v. nota 46)

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Comma così sostituito dall' art. 12 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 , come modificato dall' art. 4 della L.R. 1 luglio 2008, n. 20 . Successivamente il presente comma è stato sostituito dall' art. 2 della L.R. 28 aprile 2009, n. 12 con il testo seguente: "1. Fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dall'Sito esternoarticolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)), le Aziende sanitarie e gli Enti equiparati provvedono nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2009, 2010 e 2011 e con le modalità previste dal comma 3, nei limiti delle relative dotazioni organiche e tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei requisiti di cui al presente comma, a stabilizzare il personale non dirigenziale: a) assunto con contratto a tempo determinato mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge, che versi in una delle seguenti condizioni: 1) presti servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, ovvero consegua tale requisito in forza dei contratti stipulati prima del 31dicembre 2008; 2) abbia prestato servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel corso del quinquennio antecedente la data del 31 dicembre 2008; b) già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 31 dicembre 2008, presso la stessa azienda o lo stesso Ente equiparato, fermo restando quanto previsto dal comma 5, con salvaguardia delle procedure già definite ai sensi del predetto comma; c) assunto con tipologie contrattuali di lavoro flessibile diverse da quelle di cui alle lettere a) e b) purché ricorrano le condizioni di cui alla lettera a) e siano in possesso dei requisiti previsti dalle norme per l'accesso al pubblico impiego". Da ultimo l'art. 2 della L.R. 12/2009 è stato abrogato dall' art. 1 della L.R. 21 ottobre 2009, n. 42 .

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Comma così modificato dall' art. 2 della L.R. 12 novembre 2007, n. 36 .

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Comma così sostituito dall' art. 12 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 .

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Alinea già modificato dall' art. 3 della L.R. 12 novembre 2007, n. 36 e così ulteriormente modificato dall' art. 2 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 . Vedi inoltre quanto previsto dall'art. 7, comma 1, della stessa L.R. 10/2008 .

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Comma così sostituito dall' art. 1 della L.R. 6 ottobre 2009 n. 36 .

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Nota soppressa. Vedi nota 45.

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Nota soppressa. Vedi nota 45.

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Nota soppressa. Vedi nota 45.

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Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 11 maggio 2009, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 11 maggio 2009, n. 14 .

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Inserisce l' art. 10 bis nella L.R. 26 maggio 2006, n. 13 .

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Aggiunge il comma 2 bis all'art. 11 della L.R. 26 maggio 2006, n. 13 .

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Inserisce l' art. 11 bis nella L.R. 26 maggio 2006, n. 13 .

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Nota soppressa (v. nota 43)

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Modifica il titolo e diversi articoli della L.R. 17 agosto 2006 n. 25 .

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Inserisce le lettere o bis) e o ter) nel comma 1 dell' art. 3 della L.R. 16 gennaio 2007 n. 2 .

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Aggiunge il comma 3 bis nell' art. 5 della L.R. 16 gennaio 2007 n. 2 .