Legge regionale 3 aprile 2007, n. 14
Bollettino Ufficiale n. 8 del 4 aprile 2007
Comma così sostituito dall' art. 12 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 , come modificato dall' art. 4 della L.R. 1 luglio 2008, n. 20 . Successivamente il presente comma è stato sostituito dall' art. 2 della L.R. 28 aprile 2009, n. 12 con il testo seguente: "1. Fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)), le Aziende sanitarie e gli Enti equiparati provvedono nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2009, 2010 e 2011 e con le modalità previste dal comma 3, nei limiti delle relative dotazioni organiche e tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei requisiti di cui al presente comma, a stabilizzare il personale non dirigenziale: a) assunto con contratto a tempo determinato mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge, che versi in una delle seguenti condizioni: 1) presti servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, ovvero consegua tale requisito in forza dei contratti stipulati prima del 31dicembre 2008; 2) abbia prestato servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel corso del quinquennio antecedente la data del 31 dicembre 2008; b) già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 31 dicembre 2008, presso la stessa azienda o lo stesso Ente equiparato, fermo restando quanto previsto dal comma 5, con salvaguardia delle procedure già definite ai sensi del predetto comma; c) assunto con tipologie contrattuali di lavoro flessibile diverse da quelle di cui alle lettere a) e b) purché ricorrano le condizioni di cui alla lettera a) e siano in possesso dei requisiti previsti dalle norme per l'accesso al pubblico impiego". Da ultimo l'art. 2 della L.R. 12/2009 è stato abrogato dall' art. 1 della L.R. 21 ottobre 2009, n. 42 .
Alinea già modificato dall' art. 3 della L.R. 12 novembre 2007, n. 36 e così ulteriormente modificato dall' art. 2 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 . Vedi inoltre quanto previsto dall'art. 7, comma 1, della stessa L.R. 10/2008 .
Comma sostituito dall' art. 1 della L.R. 11 maggio 2009, n. 14 e così modificato dall' art. 7 della L.R. 6 novembre 2012, n. 34 .
Inserisce le lettere o bis) e o ter) nel comma 1 dell' art. 3 della L.R. 16 gennaio 2007 n. 2 .