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Legge regionale 21 marzo 2007, n. 12

Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza

Bollettino Ufficiale n. 7 del 28 marzo 2007

Art. 9.
(Modalità di accesso alle strutture)
1. L'accesso alle strutture "casa rifugio" e "struttura alloggiativa temporanea" di cui all'articolo 8, comma 4, può avvenire tramite i Centri Antiviolenza o i servizi sociali territorialmente competenti.
2. L'accesso alle strutture di cui al comma 1 è preceduto dall'adesione della donna ad un progetto personalizzato di superamento della situazione di disagio, costruito di concerto tra i Centri Antiviolenza e i servizi sociali, con l'obiettivo di far raggiungere alla donna una piena autonomia.

Note del Redattore: