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Legge regionale 21 marzo 2007, n. 12

Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza

Bollettino Ufficiale n. 7 del 28 marzo 2007

Art. 7.
(Sistema regionale Osservatorio sulla violenza alle donne ed ai minori)
1. Il Sistema regionale Osservatorio sulla violenza alle donne ed ai minori è costituito dall'Osservatorio regionale di cui al comma 2 e dagli Osservatori provinciali sulla violenza alle donne e ai minori laddove istituiti.
2. Nell'ambito dell'Osservatorio regionale delle Politiche Sociali di cui all'articolo 30 della l.r. 12/2006 è istituita un'apposita sezione rubricata "Osservatorio regionale sulla violenza alle donne ed ai minori".
3. Il Sistema regionale Osservatorio realizza il monitoraggio degli episodi di violenza attraverso la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati forniti dai Centri Antiviolenza, dai servizi territoriali e dai soggetti aderenti alla rete territoriale, al fine di realizzare una sinergia tra i soggetti coinvolti per sviluppare la conoscenza delle problematiche relative alla violenza sulle donne e sui minori e armonizzare le varie metodologie di intervento adottate nel territorio.
4. L'Osservatorio regionale, sulla base delle disposizioni della l.r. 12/2006 , svolge un'azione di monitoraggio dell'impiego delle risorse e verifica l'andamento e la funzionalità dei Centri Antiviolenza, delle case rifugio e delle strutture alloggiative temporanee, nonché l'efficacia dei programmi finanziati.
5. La Giunta regionale può individuare specifici studi o elaborazioni sui dati sulla violenza di genere da realizzarsi tramite l'Osservatorio regionale per la Sicurezza e la qualità della vita dei cittadini di cui alla l.r. 28/2004 .

Note del Redattore: