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Legge regionale 21 marzo 2007, n. 12

Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza

Bollettino Ufficiale n. 7 del 28 marzo 2007

Art. 5.
(Centri Antiviolenza)
1. La Regione nell'ambito degli interventi di cui alla l.r. 12/2006 promuove e sostiene la realizzazione di Centri Antiviolenza a favore delle donne, sole o con minori, vittime di violenza e sostiene altresì i centri già esistenti sul territorio.
2. I Centri Antiviolenza sono inseriti negli strumenti di programmazione territoriale previsti dalla l.r. 12/2006 . In questo ambito i Centri mantengono costanti e funzionali rapporti, tesi anche a promuovere Protocolli d'intesa, con gli Enti pubblici cui compete l'assistenza, la prevenzione e la repressione dei reati, quali gli Enti locali, le Aziende sanitarie, le Forze dell'Ordine, l'Autorità giudiziaria e le Istituzioni scolastiche operanti sul territorio.
3. I Centri Antiviolenza, con l'obiettivo di almeno un Centro per ogni Provincia, possono essere costituiti, con le procedure dell'articolo 53 della l.r. 12/2006 , da enti pubblici singoli o associati, associazioni iscritte all'albo del volontariato, da cooperative sociali, da associazioni di promozione sociale e imprese sociali con almeno cinque anni di esperienza nelle attività di tutela nello specifico settore e possono operare con Enti locali singoli o associati attraverso le procedure di accreditamento di cui all'articolo 48 della l.r. 12/2006 . Sono considerati prioritariamente i soggetti organizzati che svolgono la loro attività nel settore utilizzando pratiche di accoglienza basate sulla relazione tra donne.
4. Ai fini della propria costituzione, i Centri Antiviolenza:
a) si dotano di un proprio Sito esternoStatuto in cui, tra l'altro, devono essere espressamente previste l'assenza del fine di lucro e l'obbligo di formazione del bilancio;
b) individuano gli operatori, dotati di adeguata professionalità, di cui si avvalgono;
c) indicano le risorse strumentali necessarie di cui dispongono per lo svolgimento delle loro attività.
5. I Centri di cui al comma 1 forniscono servizi di ascolto e di sostegno alle vittime di violenza e in particolare:
a) colloqui preliminari per individuare i bisogni e fornire le prime indicazioni utili;
b) colloqui informativi di carattere legale;
c) affiancamento, su richiesta delle vittime, nella fruizione dei servizi pubblici e privati, nel rispetto dell'identità culturale e della libertà di scelta di ognuna di esse;
d) sostegno al cambiamento e al rafforzamento dell'autostima anche attraverso gruppi autocentrati;
e) sostegno all'effettuazione di percorsi personalizzati di uscita dal disagio e dalla violenza, tendenti a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia.
6. I Centri Antiviolenza di cui al comma 1 svolgono inoltre le seguenti attività:
a) iniziative culturali e/o sociali di prevenzione, di informazione, di sensibilizzazione e di denuncia in merito al problema della violenza contro le donne e i minori, anche in collaborazione con enti, istituzioni, associazioni e privati;
b) raccolta di dati relativi all'utenza dei Centri Antiviolenza stessi e delle case rifugio di primo e di secondo livello sulla base delle indicazioni fornite dal Sistema regionale Osservatorio di cui all'articolo 6.

Note del Redattore: