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Legge regionale 21 marzo 2007, n. 12

Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza

Bollettino Ufficiale n. 7 del 28 marzo 2007

Art. 4.
(Interventi delle Autonomie locali)
1. Nell'ambito delle previsioni di cui alla l.r. 12/2006 , le Province, i Comuni e le Aziende sanitarie, attraverso i Distretti Sociosanitari, promuovono e realizzano le attività di cui alla presente legge prioritariamente con le modalità di cui all'articolo 3, comma 4.
2. Le Province, sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 3, comma 6, individuano i bisogni formativi degli operatori che intervengono sul fenomeno e realizzano le idonee iniziative di formazione professionale.

Note del Redattore: