Menù di navigazione

Legge regionale 21 marzo 2007, n. 12

Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza

Bollettino Ufficiale n. 7 del 28 marzo 2007

Art. 3.
(Interventi regionali)
1. La Regione, in collaborazione con gli Enti locali e le Aziende Sanitarie Locali, riconosce e valorizza le pratiche di accoglienza autonome e autogestite, basate sulle relazioni tra donne, avvalendosi delle esperienze e delle competenze espresse localmente dai soggetti organizzati che abbiano tra i loro scopi la lotta alla violenza sulle donne e sui minori e la sua prevenzione.
2. La Regione favorisce e sostiene attività di prevenzione, di tutela e di solidarietà alle vittime della violenza, nonché percorsi di elaborazione culturale, informazione e sensibilizzazione sul fenomeno della violenza contro le donne e i minori.
3. La Regione, attraverso un'attività integrata a vari livelli, promuove e coordina iniziative per prevenire e contrastare, anche mediante azioni coordinate fra istituzioni e realtà associative e di volontariato presenti sul territorio, la violenza di genere e coinvolge le Istituzioni scolastiche a fini di prevenzione e per concorrere alla formazione di una cultura del rispetto di genere.
4. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, la Regione promuove protocolli di intesa e protocolli operativi tra Enti pubblici, Istituzioni scolastiche, Forze dell'Ordine e Autorità giudiziaria, Centri Antiviolenza e ogni altro soggetto che opera nel campo della tutela delle donne, allo scopo di creare reti e sistemi articolati in modo equilibrato sul territorio a partire dal livello provinciale.
5. La Regione, nell'ambito delle attività di programmazione regionale di cui all'articolo 25 della legge regionale 24 maggio 2006 n. 12 (promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari) individua fra gli obiettivi di benessere sociale da perseguire, il contrasto e la prevenzione della violenza di genere e le misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza di cui tiene conto, altresì, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza.
6. La Regione approva gli indirizzi, tenendo conto delle esperienze in atto, per la formazione degli operatori del settore, a base del programma formativo proposto dalle Province.

Note del Redattore: