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Legge regionale 21 marzo 2007, n. 12

Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza

Bollettino Ufficiale n. 7 del 28 marzo 2007

Art. 2.
(Finalità)
1. Con la presente legge la Regione si propone di:
a) assicurare alle donne che subiscono atti di violenza, ivi compresa la minaccia di tali atti, il diritto ad un sostegno per consentire loro di recuperare e rafforzare la propria autonomia, materiale e psicologica, la propria integrità fisica e dignità nel rispetto della personale riservatezza;
b) tutelare le donne, sole o con minori, indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro cittadinanza, che vivono in situazioni di disagio o difficoltà, che subiscono violenza o minaccia di violenza, in tutte le sue forme, fuori o dentro la famiglia;
c) promuovere interventi di prevenzione della violenza di genere, di diffusione della cultura della legalità e del rispetto dei diritti, anche con il coinvolgimento delle Istituzioni scolastiche.

Note del Redattore: