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Legge regionale 20 febbraio 2007, n. 7

Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati

Bollettino Ufficiale n. 5 del 28 febbraio 2007

Art. 6.
(Sezione Immigrazione all'interno dell'Osservatorio delle Politiche Sociali)
1. Nell'ambito dell'Osservatorio delle Politiche Sociali di cui all'articolo 30 della l.r. 12/2006 è istituita la Sezione Immigrazione, con il compito di monitorare ed analizzare l'attuazione delle politiche in materia di immigrazione realizzate sul territorio regionale.
2. La composizione e il funzionamento della Sezione Immigrazione sono disciplinati nell'ambito del regolamento di cui all'articolo 30, comma 4, della l.r. 12/2006 .
3. La Sezione Immigrazione, avvalendosi anche della rete informatizzata regionale che mette in collegamento le istituzioni aventi competenza in materia di immigrazione e di lavoro, raccoglie ed elabora dati ed informazioni di tipo statistico relativi alla presenza sul territorio regionale di cittadini stranieri immigrati, ai flussi migratori in entrata e uscita, alle situazioni di discriminazione, anche riferite alla prospettiva di genere, nonché ogni informazione utile ai fini dell'analisi dell'evoluzione del fenomeno migratorio sul territorio regionale e della valutazione dell'efficacia degli interventi attuati. Gli Enti locali forniscono alla Sezione Immigrazione tutte le informazioni relative allo svolgimento delle proprie competenze.
4. I dati raccolti dalla Sezione Immigrazione vengono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e diffusi con strumenti telematici.

Note del Redattore:

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Lettera così sostituita dall' art. 1 della L.R. 6 marzo 2009, n. 4 . La Corte costituzionale, con sentenza 15 aprile 2010, n. 134, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, L.R. 4/2009 , nella parte in cui afferma la «indisponibilità della Regione Liguria ad avere sul proprio territorio strutture o centri in cui si svolgono funzioni preliminari di trattamento e identificazione personale dei cittadini stranieri immigrati».

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Inserisce il comma 1 bis nell' art. 3 della L.R. 29 giugno 2004, n. 10 .