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Legge regionale 20 febbraio 2007, n. 7

Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati

Bollettino Ufficiale n. 5 del 28 febbraio 2007

Art. 3.
(Funzioni della Regione)
1. La Regione Liguria persegue la finalità di integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati attraverso il monitoraggio del fenomeno migratorio e l'esercizio delle funzioni di programmazione, coordinamento e valutazione degli interventi di cui alla presente legge, fatte salve le competenze attribuite alle Province e ai Comuni ai sensi dell'articolo 4.
2. Per la finalità di cui al comma 1, la Regione Liguria promuove l'effettiva partecipazione dei cittadini stranieri immigrati alla vita pubblica locale, favorendo la creazione di organismi consultivi e l'estensione del diritto di voto a quelli regolarmente soggiornanti e residenti nel territorio regionale.

Note del Redattore:

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Lettera così sostituita dall' art. 1 della L.R. 6 marzo 2009, n. 4 . La Corte costituzionale, con sentenza 15 aprile 2010, n. 134, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, L.R. 4/2009 , nella parte in cui afferma la «indisponibilità della Regione Liguria ad avere sul proprio territorio strutture o centri in cui si svolgono funzioni preliminari di trattamento e identificazione personale dei cittadini stranieri immigrati».

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Inserisce il comma 1 bis nell' art. 3 della L.R. 29 giugno 2004, n. 10 .