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Legge regionale 20 febbraio 2007, n. 7

Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati

Bollettino Ufficiale n. 5 del 28 febbraio 2007

Art. 17.
(Progetti e strutture finalizzati all'incontro tra i popoli)
1. La Regione, al fine di favorire lo scambio di esperienze sociali e culturali tra i popoli, concede contributi per finanziare progetti e recuperi di strutture presentati dagli Enti locali, singoli o associati, diretti alla creazione di occasioni d'incontro tra cittadini di diverse nazionalità.
2. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, determinando, tra l'altro, la misura massima del contributo erogabile che, in ogni caso, non potrà superare il cinquanta per cento della spesa.

Note del Redattore:

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Lettera così sostituita dall' art. 1 della L.R. 6 marzo 2009, n. 4 . La Corte costituzionale, con sentenza 15 aprile 2010, n. 134, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, L.R. 4/2009 , nella parte in cui afferma la «indisponibilità della Regione Liguria ad avere sul proprio territorio strutture o centri in cui si svolgono funzioni preliminari di trattamento e identificazione personale dei cittadini stranieri immigrati».

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Inserisce il comma 1 bis nell' art. 3 della L.R. 29 giugno 2004, n. 10 .