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Legge regionale 20 febbraio 2007, n. 7

Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati

Bollettino Ufficiale n. 5 del 28 febbraio 2007

Art. 16.
(Politiche abitative)
1. In attuazione dell'Sito esternoarticolo 40 del d.lgs. 286/1998 , la Regione promuove politiche abitative a favore degli immigrati come parte integrante delle politiche di accoglienza, attraverso le seguenti forme di intervento:
a) centri di accoglienza, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 40, comma 1, del d.lgs. 286/1998 ;
b) alloggi sociali in forma collettiva, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 40, comma 4, del d.lgs. 286/1998 ;
c) accesso da parte dei cittadini stranieri immigrati regolarmente soggiornanti sul territorio regionale agli alloggi in proprietà o in locazione e agli alloggi di edilizia residenziale pubblica in condizioni di parità con i cittadini italiani;
d) attivazione di servizi di agenzia sociale per la casa, nell'ambito della rete dei servizi socio assistenziali del territorio, finalizzati a favorire l'accesso all'alloggio da parte di cittadini stranieri immigrati;
e) promozione di iniziative dei datori di lavoro nel settore abitativo, in forma singola o organizzati in sistemi locali di imprese, che siano dirette ad ampliare e migliorare l'offerta abitativa a favore dei lavoratori, italiani e stranieri, delle proprie aziende.
2. I centri di accoglienza di cui al comma 1, lettera a) sono destinati anche a consentire l'alloggio temporaneo a quanti necessitino di soccorso ed assistenza o siano in condizioni di disagio.
3. I servizi di agenzia sociale di cui al comma 1, lettera d) riguardano l'intermediazione per agevolare l'accesso alle locazioni abitative, il recupero e l'acquisto della prima casa di abitazione da parte di cittadini italiani e cittadini stranieri immigrati, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 40, comma 6 del d.lgs. 286/1998 .
4. Le agenzie sociali operano in coordinamento e collaborazione con la rete regionale dei servizi socio-assistenziali e con le Aziende Regionali Territoriali per l'Edilizia (A.R.T.E.). La Regione può disciplinare con specifico atto le modalità organizzative relative all'esercizio delle funzioni attribuite alle agenzie sociali.
5. Nell'attuazione delle politiche abitative, le A.R.T.E., le Province e i Comuni ricercano la massima integrazione tra gli inquilini di nazionalità italiana e straniera.
6. La Regione, in sede di approvazione dei requisiti e dei criteri per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 29 giugno 2004 n. 10 (norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998 n. 9 ), tiene conto anche del motivo del ricongiungimento familiare.
7. La Regione determina con proprio atto amministrativo i requisiti gestionali e strutturali dei centri di accoglienza e degli alloggi sociali in forma collettiva di cui al comma 1, e stabilisce altresì i vincoli di destinazione d'uso.

Note del Redattore:

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Lettera così sostituita dall' art. 1 della L.R. 6 marzo 2009, n. 4 . La Corte costituzionale, con sentenza 15 aprile 2010, n. 134, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, L.R. 4/2009 , nella parte in cui afferma la «indisponibilità della Regione Liguria ad avere sul proprio territorio strutture o centri in cui si svolgono funzioni preliminari di trattamento e identificazione personale dei cittadini stranieri immigrati».

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Inserisce il comma 1 bis nell' art. 3 della L.R. 29 giugno 2004, n. 10 .