Menù di navigazione

Legge regionale 20 febbraio 2007, n. 7

Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati

Bollettino Ufficiale n. 5 del 28 febbraio 2007

Art. 12.
(Iniziative di rientro e reinserimento nei Paesi di origine)
1. La Regione, anche nell'ambito di programmi nazionali, comunitari o internazionali, sostiene ed attua progetti e interventi di sostegno al rientro volontario e al reinserimento dei cittadini stranieri immigrati presenti sul suo territorio, secondo quanto previsto nel Piano regionale di cui all'articolo 5.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita dall' art. 1 della L.R. 6 marzo 2009, n. 4 . La Corte costituzionale, con sentenza 15 aprile 2010, n. 134, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, L.R. 4/2009 , nella parte in cui afferma la «indisponibilità della Regione Liguria ad avere sul proprio territorio strutture o centri in cui si svolgono funzioni preliminari di trattamento e identificazione personale dei cittadini stranieri immigrati».

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Inserisce il comma 1 bis nell' art. 3 della L.R. 29 giugno 2004, n. 10 .