Legge regionale 20 febbraio 2007, n. 7
Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati
Bollettino Ufficiale n. 5 del 28 febbraio 2007
Art. 12.
(Iniziative di rientro e reinserimento nei Paesi di origine)
1. La Regione, anche nell'ambito di programmi nazionali, comunitari o internazionali, sostiene ed attua progetti e interventi di sostegno al rientro volontario e al reinserimento dei cittadini stranieri immigrati presenti sul suo territorio, secondo quanto previsto nel Piano regionale di cui all'articolo 5.
Note del Redattore:
Lettera così sostituita dall' art. 1 della L.R. 6 marzo 2009, n. 4 . La Corte costituzionale, con sentenza 15 aprile 2010, n. 134, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, L.R. 4/2009 , nella parte in cui afferma la «indisponibilità della Regione Liguria ad avere sul proprio territorio strutture o centri in cui si svolgono funzioni preliminari di trattamento e identificazione personale dei cittadini stranieri immigrati».