Menù di navigazione

Legge regionale 20 febbraio 2007, n. 7

Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati

Bollettino Ufficiale n. 5 del 28 febbraio 2007

Art. 11.
(Misure straordinarie di accoglienza in occasione di eventi eccezionali)
1. Qualora si verifichino disastri naturali, conflitti interni o internazionali, o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione europea, per esigenze umanitarie, la Giunta regionale, può disporre, informandone il Consiglio, un Piano straordinario di interventi, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.
2. Il Piano straordinario di cui al comma 1 è finalizzato alla prima accoglienza di stranieri immigrati e prevede misure di protezione temporanea in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'Sito esternoarticolo 20 del d.lgs. 286/1998 .

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita dall' art. 1 della L.R. 6 marzo 2009, n. 4 . La Corte costituzionale, con sentenza 15 aprile 2010, n. 134, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, L.R. 4/2009 , nella parte in cui afferma la «indisponibilità della Regione Liguria ad avere sul proprio territorio strutture o centri in cui si svolgono funzioni preliminari di trattamento e identificazione personale dei cittadini stranieri immigrati».

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Inserisce il comma 1 bis nell' art. 3 della L.R. 29 giugno 2004, n. 10 .