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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 16 gennaio 2007, n. 2

Promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, dell'innovazione e delle attività universitarie e di alta formazione.

Bollettino Ufficiale n. 2 del 24 gennaio 2007

Art. 8.
(Obiettivi specifici per l'alta formazione).
1. Ai fini della presente legge si definisce per alta formazione la formazione post laurea finalizzata allo sviluppo di percorsi professionali innovativi in linea con il mercato del lavoro. Rientrano nell'alta formazione master, dottorati di ricerca, corsi di formazione e stage post laurea.
2. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, promuove la qualificazione e la diffusione dell'alta formazione e dell'istruzione universitaria e superiore, e specificatamente sostiene:
a) la valorizzazione e lo sviluppo dell'Università di Genova e degli istituti di ricerca e di alta formazione operanti sul territorio regionale;
b) l'attivazione di percorsi di alta formazione da parte dell'Università di Genova e degli istituti competenti, anche con riferimento alle risorse umane da dedicare ai processi di innovazione;
c) le azioni di raccordo tra l'Università di Genova, il sistema produttivo, finanziario e terziario avanzato;
d) la diffusione dell'offerta formativa dell'Università di Genova e dei Centri e istituti di istruzione superiore e alta formazione operanti in Liguria a livello nazionale ed internazionale;
e) il diritto allo studio universitario e superiore attraverso interventi ed azioni definite nella normativa regionale di settore;
f) gli investimenti e le innovazioni sulla quantità e qualità dei servizi e per lo sviluppo della didattica frontale e a distanza.
3. La Regione favorisce, inoltre, in un'ottica di sistema, il radicamento nel territorio delle istituzioni universitarie e di ricerca, nonché il riassetto su base regionale dell'Università di Genova promuovendo interventi finalizzati allo sviluppo delle infrastrutture di ricerca e alta formazione anche nelle sedi decentrate dell'Università di Genova.
4. La Regione incentiva la realizzazione di reti di centri di eccellenza per la didattica e l'alta formazione promuovendo, tra l'altro, il sostegno ed il potenziamento dei programmi di internazionalizzazione e di mobilità.
5. La Regione stipula accordi con l'Università di Genova per la realizzazione di un coordinamento tecnico con compiti di elaborazione di progetti e formulazione di proposte da sottoporre al Comitato di indirizzo di cui all'articolo 7.

Note del Redattore:

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Comma già modificato dall' art. 39 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della l.r. 18 novembre 2013, n. 35 .

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Articolo così sostituito dall' art. 30 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 7 della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 .

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Comma così modificato dall' art. 7 della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 .

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.Nota soppressa (vedi nota 30)

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Lettera così modificata dall' art. 7 della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 .

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Comma così modificato dall' art. 7 della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 .

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Il Titolo V è stato abrogato dall' art. 10 della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 .

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Comma così modificato dall' art. 39 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 .

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Lettera così modificata dall' art. 2 della L.R. 18 novembre 2013, n. 35 .

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Lettera così sostituita dall' art. 2 della L.R. 18 novembre 2013, n. 35 .

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Lettera così modificata dall' art. 2 della L.R. 18 novembre 2013, n. 35 .

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Articolo così sostituito dall' art. 4 della L.R. 18 novembre 2013, n. 35.

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Articolo così sostituito dall' art. 7 della L.R. 18 novembre 2013, n. 35 . Vedi anche l' art. 11 della l.r. 35/2013 che detta norme transitorie per l'impiego del Fondo.

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Rubrica così modificata dall' art. 9 della L.R. 18 novembre 2013, n. 35 .

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Lettera già modificata dall'art. 19 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 31 e così successivamente modificata dall'art. 14 della L.R. 2 agosto 2023, n. 17 .