Legge regionale 16 gennaio 2007, n. 2
Promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, dell'innovazione e delle attività universitarie e di alta formazione.
Bollettino Ufficiale n. 2 del 24 gennaio 2007
Art. 36.
(Norma in materia di aiuti di Stato).
1. La presente legge opera secondo i limiti del regime di aiuto "de minimis", di cui al regolamento CE 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 , fatti salvi eventuali regolamenti di esenzione (19) .
2. Eventuali agevolazioni non compatibili con il regime "de minimis" o con i regolamenti di esenzione sono concesse in conformità alla normativa vigente in materia di aiuti di Stato.
Note del Redattore:
Comma già modificato dall' art. 39 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della l.r. 18 novembre 2013, n. 35 .
Articolo così sostituito dall' art. 7 della L.R. 18 novembre 2013, n. 35 . Vedi anche l' art. 11 della l.r. 35/2013 che detta norme transitorie per l'impiego del Fondo.
Lettera già modificata dall'art. 19 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 31 e così successivamente modificata dall'art. 14 della L.R. 2 agosto 2023, n. 17 .