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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1

Testo Unico in materia di commercio.

Bollettino Ufficiale n. 1 del 3 gennaio 2007

Art. 20.
1. L’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento e la concentrazione o l’accorpamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all’articolo 15 di una Grande Struttura di Vendita sono soggetti, ai sensi di quanto previsto dal Sito esternod.lgs. 222/2016 , ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio mediante una Conferenza di servizi. (208)

Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

2. Nella domanda avente ad oggetto il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1, da presentarsi allo SUAP, il soggetto interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13;
b) di non avere la necessità di acquisire i pertinenti titoli edilizi e di rispettare i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, le normative igienico-sanitarie, di sicurezza alimentare, i regolamenti edilizi e la disciplina ambientale, di sicurezza e urbanistica vigente ed adottata, salvo i casi di cui al comma 9;
c) la tipologia e la merceologia, l’ubicazione e la superficie di vendita dell’esercizio.
3. La domanda deve essere corredata anche da attestazione, sottoscritta da professionista abilitato alla sottoscrizione del progetto della conformità dell’attività alla programmazione commerciale e urbanistica emanata dalla Regione, nonché alle condizioni urbanistico-territoriali e ambientali di cui all’articolo 19 bis.
4. L’autorizzazione è rilasciata dal Comune in sede di apposita Conferenza di servizi.
5. Il responsabile dello SUAP, ricevuta l’istanza, procede alla verifica della sussistenza dei requisiti della domanda di cui ai commi 2 e 3 e invia, entro quindici giorni, alla Regione duplice copia della domanda di autorizzazione commerciale e dei relativi allegati, ai fini della verifica di cui all’articolo 19 bis. In caso di esito negativo della verifica regionale, la domanda viene dichiarata improcedibile, previa comunicazione di cui all’Sito esternoarticolo 10 bis della l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.
6. La convocazione della Conferenza di servizi in sede referente è effettuata dallo SUAP a seguito dell’acquisizione della positiva verifica di ammissibilità da parte della Regione a norma dell’articolo 19 bis. Lo SUAP convoca la Conferenza referente e deliberante previa concertazione della data con la Regione e comunque entro i termini previsti dalla normativa vigente.
7. La Conferenza di servizi è composta da due membri rappresentanti rispettivamente la Regione ed il Comune. Alle riunioni della Conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei Comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori, dei lavoratori del settore e delle associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di commercio liguri. (356)

Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 22 novembre 2021, n. 19.

8. 8. La deliberazione della Conferenza deve essere assunta entro sessanta giorni dalla convocazione della Conferenza di servizi in sede referente. Il parere reso dalla Regione nella Conferenza di servizi ha ad oggetto esclusivamente la compatibilità della domanda rispetto alla programmazione commerciale ed ha natura vincolante.
9. Ove per l’insediamento di una Grande Struttura di Vendita sia necessario anche il rilascio del titolo abitativo edilizio e di altri titoli autorizzativi, concessori o assensi di varia natura nonchè la preventiva approvazione di varianti agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti o in corso di formazione, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21.
10. L’attività di vendita è esercitata nel rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, delle normative igienico-sanitarie, di sicurezza alimentare, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di sicurezza, nonchè di quelle relative alle destinazioni d’uso.

Note del Redattore:

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Articolo inserito dall' art. 1 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 . Vedi le disposizioni transitorie di cui all'art. 52 bis della stessa L.R. 23/2011 , articolo aggiunto dall' art. 1 della L.R. 4 ottobre 2011, n. 26 .

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(Nota soppressa vedi nota 199)

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Comma così modificato dall' art. 9 della L.R. 11 maggio 2009, n. 16 .

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Comma così modificato dall' art. 3 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Comma così sostituito dall' art. 3 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Lettera così modificata dall' art. 4 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Lettera così modificata dall' art. 4 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Lettera così modificata dall' art. 8 della L.R. 9 agosto 2012, n. 31 .

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Comma così modificato dall' art. 5 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Articolo già sostituito dall' art. 6 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 e così nuovamente sostituito dall'art. 2 della L.R. 13 luglio 2020, n. 17 .

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Lettera così modificata dall' art. 8 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Lettera così sostituita dall' art. 8 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Lettera così sostituita dall' art. 1 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 47 .

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Vedi le disposizioni transitorie di cui all' art. 50 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Articolo gia sostituito dall' art. 9 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 e successivamente così sostituito dall'art. 1 della L.R. 19 novembre 2014, n. 36 . Vedi anche le disposizioni transitorie di cui all'art. 52 della stessa L.R. 23/2011 e di cui all'art. 13 della L.R. 29 luglio 2016, n. 18 .

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(Vedi nota 18) – Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 13 luglio 2020, n. 17 .

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Per la sospensione temporanea della presentazione delle domande di rilascio di autorizzazioni per nuove aperture di Medie Strutture di Vendita del settore merceologico alimentare, vedi l' art. 1 della L.R. 9 ottobre 2012, n. 33 . Vedi anche quanto previsto dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 13 della L.R. 29 luglio 2016, n. 18 .

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Alinea già modificato dall' art. 10 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Lettera così modificata dall' art. 10 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Comma così modificato dall' art. 10 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Comma così modificato dall' art. 10 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Comma già modificato dall' art. 10 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 , successivamente modificato dall'art. 24 della L.R. 19 novembre 2014, n. 36 e ulteriormente così modificato dall'art. 7 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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(Nota soppressa vedi nota 184).

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(Nota soppressa vedi nota 184).

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(Nota soppressa vedi nota 184).

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(Nota soppressa vedi nota 184).

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(Nota soppressa vedi nota 184).

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(Nota soppressa vedi nota 184).

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Articolo così sostituito dall' art. 12 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 . Per la sospensione temporanea della presentazione delle domande di rilascio di autorizzazioni per nuove aperture di Grandi Strutture di Vendita, vedi l' art. 1 della L.R. 9 ottobre 2012, n. 33 .

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Per la sospensione temporanea della presentazione delle domande di rilascio di autorizzazioni per nuove aperture di Centri Commerciali del settore merceologico alimentare e non alimentare, vedi l'art. 1 della L.R. 9 ottobre 2012, n. 33 . Vedi anche quanto previsto dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 13 della L.R. 29 luglio 2016, n. 18 .

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Comma così modificato dall' art. 13 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Comma così modificato dall' art. 2 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 47 .

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Articolo già sostituito dall' art. 14 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 e così ulteriormente sostituito dall'art. 7 della L.R. 29 luglio 2016, n. 18 .

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Comma già sostituito dall' art. 15 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 , successivamente modificato dall' art. 19 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38 , ulteriormente modificato dall'art. 10 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 e così nuovamente sostituito dall'art. 11 della L.R. 22 novembre 2021, n. 19 .

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Comma così sostituito dall' art. 15 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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(Nota soppressa vedi nota 363)

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(Nota soppressa vedi nota 363)

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(Nota soppressa vedi nota 364)

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(Nota soppressa vedi nota 364)

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(Nota soppressa vedi nota 364)

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(Nota soppressa vedi nota 364)

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(Nota soppressa. vedi nota 364)

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Nota soppressa. Vedi nota 335)

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(Nota soppressa vedi nota 335)

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(Nota soppressa vedi nota 335)

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(Nota soppressa vedi nota 335)

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(Nota soppressa vedi nota 335)

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(Nota soppressa vedi nota 335)

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(Nota soppressa vedi nota 335)

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Comma già modificato dall' art. 19 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 , successivamente modificato dall'art. 12 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 e così successivamente sostituito dall'art. 16 della L.R. 22 novembre 2021, n. 19 .

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Lettera sostituita dall' art. 20 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 , già modificata dall'art. 4 della L.R. 19 novembre 2014, n. 36 e così ulteriormente modificata dall'art. 17 della L.R. 22 novembre 2021, n. 19 .

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(Nota soppressa vedi nota 178)

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Comma così sostituito dall' art. 3 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 47 .

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(Nota soppressa vedi nota 159).

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(Nota soppressa vedi nota 159).

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(Nota soppressa vedi nota 160).

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(Nota soppressa vedi nota 160).

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(Nota soppressa vedi nota 162).

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(Nota soppressa vedi nota 165).

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(Nota soppressa vedi nota 220).

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(Nota soppressa vedi nota 229)

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Comma già modificato dall' art. 26 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 e successivamente così modificato dall'art. 30 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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Comma modificato dall' art. 26 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 e successivamente abrogato dall'art. 30 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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(Nota soppressa vedi nota 239)

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(Nota soppressa vedi nota 239)

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(Nota soppressa vedi nota 239)

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(Nota soppressa vedi nota 239)

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(Nota soppressa vedi nota 239)

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(Nota soppressa vedi nota 239)

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(Nota soppressa vedi nota 239)

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(Nota soppressa vedi nota 239)

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(Nota soppressa vedi nota 239)

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(Nota soppressa vedi nota 240)

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(Nota soppressa vedi nota 240)

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(Nota soppressa vedi nota 240)

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(Nota soppressa vedi nota 240)

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(Nota soppressa vedi nota 240)

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Comma inserito dall' art. 4 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53 e successivamente così modificato dall'art. 36 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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(Nota soppressa vedi nota 244)

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(Nota soppressa vedi nota 244)

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(Nota soppressa vedi nota 244)

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Comma già modificato dall' art. 6 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53 , successivamente modificato dall'art. 39 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 e così ulteriormente modificato dall'art. 14 della L.R. 13 luglio 2020, n. 17 .

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Comma abrogato dall'art. dall' art. 6 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53 .

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Rubrica così modificata dall' art. 7 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53 .

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Comma già modificato dall' art. 9 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53 e successivamente così modificato dall'art. 15 della L.R. 13 luglio 2020, n. 17 .

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Comma già modificato dall' art. 9 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53 e successivamente così modificato dall'art. 41 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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(Nota soppressa vedi nota 255)

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Articolo sostituito dall' art. 10 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53 e successivamente abrogato dall'art. 44 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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Comma già modificato dall' art. 11 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53 e successivamente così modificato dall'art. 45 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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Lettera così modificata dall' art. 12 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53 .

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Lettera così modificata dall' art. 29 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Lettera così modificata dall' art. 13 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53 .

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Lettera così modificata dall' art. 30 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Lettera così modificata dall' art. 15 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53 .

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Lettera così modificata dall' art. 31 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Comma già modificato dall' art. 32 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 e successivamente così sostituito dall'art. 54 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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Lettera così modificata dall' art. 16 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53 .

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(Nota soppressa vedi nota 276)

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Comma così modificato dall' art. 35 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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(Nota soppressa vedi nota 167).

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Comma così modificato dall' art. 38 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Comma inserito dall' art. 10 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14 , già modificato dall' art. 38 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 e così ulteriormente modificato dall'art. 23 della L.R. 22 novembre 2021, n. 19 .

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Comma così modificato dall' art. 10 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14 .

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Comma sostituito dall' art. 27 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14 . La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno 2010, n. 232, aveva dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevedeva che non possono essere effettuate vendite promozionali, nei quaranta giorni antecedenti le vendite di fine stagione o saldi, dei medesimi prodotti merceologici oggetto di queste vendite. Successivamente il comma è stato così modificato dall' art. 39 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Comma inserito dall' art. 6 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 47 e così successivament modificato dall'art. 24 della L.R. 22 novembre 2021, n. 19 .

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Comma così modificato dall' art. 10 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 7 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 47 .

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Articolo così sostituito dall' art. 8 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 47 .

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Comma già modificato dall' art. 41 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 e così ulteriormente modificato dall' art. 9 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 47 .

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Comma già modificato dall' art. 42 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 e successivamente così modificato dall'art. 68 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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Comma così modificato dall' art. 43 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Alinea così modificato dall' art. 43 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Comma così modificato dall' art. 43 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Comma già modificato dall' art. 44 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 e successivamente così modificato dall'art. 70 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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Comma già modificato dall' art. 44 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 e successivamente così modificato dall'art. 70 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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(Nota soppressa vedi nota 296)

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(Nota soppressa vedi nota 296)

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(Nota soppressa vedi nota 169).

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Articolo così sostituito dall' art. 49 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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(Nota soppressa vedi nota 178)

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(Nota soppressa vedi nota 178)

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(Nota soppressa vedi nota 184).

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(Nota soppressa vedi nota 178)

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Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 19 novembre 2014, n. 36 .

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Articolo così sostituito dall'art. 16 della L.R. 19 novembre 2014, n. 36 .

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(Nota soppressa vedi nota 278)

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Comma già modificato dall'art. 23 della L.R. 19 novembre 2014, n. 36 e successivamente così modificato dall'art. 78 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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Comma già modificato dall'art. 24 della L.R. 19 novembre 2014, n. 36 e successivamente così modificato dall'art. 7 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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(Nota soppressa vedi nota 185).

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(Nota soppressa vedi nota 185).

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(Nota soppressa vedi nota 185).

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Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 23 .

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Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 23 .

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Articolo già sostituito dall'art. 4 della L.R. 29 luglio 2016, n. 18 . Vedi anche quanto previsto dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 13 della medesima legge .

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Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 29 luglio 2016, n. 18 . Vedi anche quanto previsto dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 13 della medesima legge .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 29 luglio 2016, n. 18 . Vedi anche quanto previsto dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 13 della L.R. 29 luglio 2016, n. 18 .

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Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 33 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 della L.R. 22 novembre 2021, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 33 e così succesivamente sostituito dall'art. 7 della L.R. 22 novembre 2021, n. 19 .

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Nota soppressa. Vedi nota 335).

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Nota soppressa. Vedi nota 11.

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Nota soppressa. Vedi nota 11.

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Nota soppressa. Vedi nota 11.

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Rubrica così sostituita dall'art. 5 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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Articolo così sostituito dall'art. 21 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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Articolo così sostituito dall'art. 24 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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Comma aggiunto dall'art. 26 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 e così successivamente modificato dall'art. 22 della L.R. 22 novembre 2021, n. 19 .

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Articolo così sostituito dall'art. 28 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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Articolo inserito dall'art. 29 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 . Vedi quanto disposto in via transitoria dall'art. 79 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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Articolo così sostituito dall'art. 31 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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Articolo così sostituito dall'art. 33 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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Articolo così sostituito dall'art. 34 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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Articolo così sostituito dall'art. 37 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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Articolo così sostituito dall'art. 57 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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Articolo così sostituito dall'art. 62 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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Articolo così sostituito dall'art. 69 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 1 della L.R. 26 luglio 2019, n. 15 .

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Alinea così modificato dall'art. 1 della L.R. 26 luglio 2019, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 7 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .

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Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 13 luglio 2020, n. 17 .

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Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 13 luglio 2020, n. 17 .

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Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 13 luglio 2020, n. 17 .

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Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 13 luglio 2020, n. 17 .

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Comma già modificato dall'art. 10 della L.R. 13 luglio 2020, n. 17 e così ulteriormente modificato dall'art. 17 della L.R. 22 novembre 2021, n. 19 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 3 della L.R. 22 novembre 2021, n. 19 .

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Lettera così sostituita dall'art. 7 della L.R. 22 novembre 2021, n. 19 .

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Lettera così modificata dall'art. 9 della L.R. 22 novembre 2021, n. 19 .

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Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 22 novembre 2021, n. 19 .

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Articolo così sostituito dall'art. 13 della L.R. 22 novembre 2021, n. 19 .