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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1

Testo Unico in materia di commercio.

Bollettino Ufficiale n. 1 del 3 gennaio 2007

Art. 2.
(Finalità).
1. Le norme della presente legge perseguono in particolare, le seguenti finalità:
a) favorire l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo equilibrato della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi e del miglioramento della qualità del servizio reso ai consumatori;
b) promuovere l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento, alla tutela e alla valorizzazione del ruolo delle piccole imprese commerciali, anche in relazione alla loro funzione di salvaguardia e di presidio del territorio e del tessuto urbano;
c) incentivare la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane e, in particolare, nell'ambito dei centri storici;
d) favorire la trasparenza e la qualità del mercato, la libera concorrenza e la libertà d'impresa e la libera circolazione delle merci;
e) tutelare i consumatori in riferimento alla salute e alla sicurezza, nonché alla corretta informazione e alla pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti;
f) promuovere la salvaguardia e lo sviluppo qualificato dei livelli occupazionali nel rispetto dei CCNL e della contrattazione territoriale, e promuovere, altresì, la tutela dei lavoratori e dell'occupazione con un'efficace politica della formazione;
g) armonizzare e integrare il settore con altre attività economiche;
h) semplificare i procedimenti e gli adempimenti per l'avvio e l'esercizio delle attività;
i) favorire le forme di aggregazione e di collaborazione tra le piccole imprese commerciali quale strumento per una loro miglior tutela e valorizzazione, anche attraverso processi di collaborazione con le medie e grandi imprese commerciali;
j) assicurare un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva, attraverso la costituzione di appositi osservatori, ai quali partecipano anche i rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti;
k) salvaguardare le aree di interesse archeologico, storico, architettonico, artistico ed ambientale;
l) valorizzare e promuovere la cultura enogastronomica e le produzioni tipiche della Regione;
m) valorizzare l'aggiornamento professionale degli operatori economici;
n) correlare i procedimenti di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia inerenti l'immobile o il complesso di immobili e dell'autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita, prevedendone la contestualità;
o) favorire e salvaguardare il benessere degli animali vivi nell'ambito delle attività commerciali correlate alla presente legge, nel rispetto della vigente disciplina normativa di tutela della specie;
p) concorrere al coordinamento delle attività lavorative rispetto agli orari delle attività commerciali in modo da favorire l'autodeterminazione del tempo e il rafforzamento delle pari opportunità tra uomini e donne al fine di un migliore equilibrio tra le responsabilità familiari e quelle lavorative e una migliore ripartizione delle stesse all'interno della famiglia.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito dall' art. 1 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 . Vedi le disposizioni transitorie di cui all'art. 52 bis della stessa L.R. 23/2011 , articolo aggiunto dall' art. 1 della L.R. 4 ottobre 2011, n. 26 .

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(Nota soppressa vedi nota 199)

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Comma così modificato dall' art. 9 della L.R. 11 maggio 2009, n. 16 .

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Comma così modificato dall' art. 3 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Comma così sostituito dall' art. 3 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Lettera così modificata dall' art. 4 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Lettera così modificata dall' art. 4 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Lettera così modificata dall' art. 8 della L.R. 9 agosto 2012, n. 31 .

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Comma così modificato dall' art. 5 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Articolo già sostituito dall' art. 6 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 e così nuovamente sostituito dall'art. 2 della L.R. 13 luglio 2020, n. 17 .

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Lettera così modificata dall' art. 8 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Lettera così sostituita dall' art. 8 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Lettera così sostituita dall' art. 1 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 47 .

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Vedi le disposizioni transitorie di cui all' art. 50 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Articolo gia sostituito dall' art. 9 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 e successivamente così sostituito dall'art. 1 della L.R. 19 novembre 2014, n. 36 . Vedi anche le disposizioni transitorie di cui all'art. 52 della stessa L.R. 23/2011 e di cui all'art. 13 della L.R. 29 luglio 2016, n. 18 .

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(Vedi nota 18) – Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 13 luglio 2020, n. 17 .

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Per la sospensione temporanea della presentazione delle domande di rilascio di autorizzazioni per nuove aperture di Medie Strutture di Vendita del settore merceologico alimentare, vedi l' art. 1 della L.R. 9 ottobre 2012, n. 33 . Vedi anche quanto previsto dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 13 della L.R. 29 luglio 2016, n. 18 .

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Alinea già modificato dall' art. 10 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Lettera così modificata dall' art. 10 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Comma così modificato dall' art. 10 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Comma così modificato dall' art. 10 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Comma già modificato dall' art. 10 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 , successivamente modificato dall'art. 24 della L.R. 19 novembre 2014, n. 36 e ulteriormente così modificato dall'art. 7 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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(Nota soppressa vedi nota 184).

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(Nota soppressa vedi nota 184).

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(Nota soppressa vedi nota 184).

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(Nota soppressa vedi nota 184).

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(Nota soppressa vedi nota 184).

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(Nota soppressa vedi nota 184).

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Articolo così sostituito dall' art. 12 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 . Per la sospensione temporanea della presentazione delle domande di rilascio di autorizzazioni per nuove aperture di Grandi Strutture di Vendita, vedi l' art. 1 della L.R. 9 ottobre 2012, n. 33 .

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Per la sospensione temporanea della presentazione delle domande di rilascio di autorizzazioni per nuove aperture di Centri Commerciali del settore merceologico alimentare e non alimentare, vedi l'art. 1 della L.R. 9 ottobre 2012, n. 33 . Vedi anche quanto previsto dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 13 della L.R. 29 luglio 2016, n. 18 .

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Comma così modificato dall' art. 13 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Comma così modificato dall' art. 2 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 47 .

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Articolo già sostituito dall' art. 14 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 e così ulteriormente sostituito dall'art. 7 della L.R. 29 luglio 2016, n. 18 .

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Comma già sostituito dall' art. 15 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 , successivamente modificato dall' art. 19 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38 , ulteriormente modificato dall'art. 10 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 e così nuovamente sostituito dall'art. 11 della L.R. 22 novembre 2021, n. 19 .

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Comma così sostituito dall' art. 15 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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(Nota soppressa vedi nota 363)

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(Nota soppressa vedi nota 363)

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(Nota soppressa vedi nota 364)

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(Nota soppressa vedi nota 364)

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(Nota soppressa vedi nota 364)

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(Nota soppressa vedi nota 364)

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(Nota soppressa. vedi nota 364)

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Nota soppressa. Vedi nota 335)

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(Nota soppressa vedi nota 335)

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(Nota soppressa vedi nota 335)

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(Nota soppressa vedi nota 335)

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(Nota soppressa vedi nota 335)

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(Nota soppressa vedi nota 335)

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(Nota soppressa vedi nota 335)

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Comma già modificato dall' art. 19 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 , successivamente modificato dall'art. 12 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 e così successivamente sostituito dall'art. 16 della L.R. 22 novembre 2021, n. 19 .

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Lettera sostituita dall' art. 20 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 , già modificata dall'art. 4 della L.R. 19 novembre 2014, n. 36 e così ulteriormente modificata dall'art. 17 della L.R. 22 novembre 2021, n. 19 .

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(Nota soppressa vedi nota 178)

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Comma così sostituito dall' art. 3 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 47 .

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(Nota soppressa vedi nota 159).

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(Nota soppressa vedi nota 159).

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(Nota soppressa vedi nota 160).

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(Nota soppressa vedi nota 160).

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(Nota soppressa vedi nota 162).

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(Nota soppressa vedi nota 165).

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(Nota soppressa vedi nota 220).

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(Nota soppressa vedi nota 229)

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Comma già modificato dall' art. 26 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 e successivamente così modificato dall'art. 30 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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Comma modificato dall' art. 26 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 e successivamente abrogato dall'art. 30 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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(Nota soppressa vedi nota 239)

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(Nota soppressa vedi nota 239)

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(Nota soppressa vedi nota 239)

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(Nota soppressa vedi nota 239)

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(Nota soppressa vedi nota 239)

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(Nota soppressa vedi nota 239)

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(Nota soppressa vedi nota 239)

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(Nota soppressa vedi nota 239)

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(Nota soppressa vedi nota 239)

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(Nota soppressa vedi nota 240)

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(Nota soppressa vedi nota 240)

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(Nota soppressa vedi nota 240)

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(Nota soppressa vedi nota 240)

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(Nota soppressa vedi nota 240)

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Comma inserito dall' art. 4 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53 e successivamente così modificato dall'art. 36 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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(Nota soppressa vedi nota 244)

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(Nota soppressa vedi nota 244)

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(Nota soppressa vedi nota 244)

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Comma già modificato dall' art. 6 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53 , successivamente modificato dall'art. 39 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 e così ulteriormente modificato dall'art. 14 della L.R. 13 luglio 2020, n. 17 .

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Comma abrogato dall'art. dall' art. 6 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53 .

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Rubrica così modificata dall' art. 7 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53 .

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Comma già modificato dall' art. 9 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53 e successivamente così modificato dall'art. 15 della L.R. 13 luglio 2020, n. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall' art. 9 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53 e successivamente così modificato dall'art. 41 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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(Nota soppressa vedi nota 255)

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Articolo sostituito dall' art. 10 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53 e successivamente abrogato dall'art. 44 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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Comma già modificato dall' art. 11 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53 e successivamente così modificato dall'art. 45 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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Lettera così modificata dall' art. 12 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53 .

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Lettera così modificata dall' art. 29 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Lettera così modificata dall' art. 13 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53 .

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Lettera così modificata dall' art. 30 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Lettera così modificata dall' art. 15 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53 .

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Lettera così modificata dall' art. 31 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Comma già modificato dall' art. 32 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 e successivamente così sostituito dall'art. 54 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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Lettera così modificata dall' art. 16 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53 .

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(Nota soppressa vedi nota 276)

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Comma così modificato dall' art. 35 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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(Nota soppressa vedi nota 167).

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Comma così modificato dall' art. 38 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Comma inserito dall' art. 10 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14 , già modificato dall' art. 38 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 e così ulteriormente modificato dall'art. 23 della L.R. 22 novembre 2021, n. 19 .

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Comma così modificato dall' art. 10 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14 .

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Comma sostituito dall' art. 27 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14 . La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno 2010, n. 232, aveva dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevedeva che non possono essere effettuate vendite promozionali, nei quaranta giorni antecedenti le vendite di fine stagione o saldi, dei medesimi prodotti merceologici oggetto di queste vendite. Successivamente il comma è stato così modificato dall' art. 39 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Comma inserito dall' art. 6 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 47 e così successivament modificato dall'art. 24 della L.R. 22 novembre 2021, n. 19 .

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Comma così modificato dall' art. 10 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 7 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 47 .

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Articolo così sostituito dall' art. 8 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 47 .

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Comma già modificato dall' art. 41 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 e così ulteriormente modificato dall' art. 9 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 47 .

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Comma già modificato dall' art. 42 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 e successivamente così modificato dall'art. 68 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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Comma così modificato dall' art. 43 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Alinea così modificato dall' art. 43 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Comma così modificato dall' art. 43 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Comma già modificato dall' art. 44 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 e successivamente così modificato dall'art. 70 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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Comma già modificato dall' art. 44 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 e successivamente così modificato dall'art. 70 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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(Nota soppressa vedi nota 296)

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(Nota soppressa vedi nota 296)

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(Nota soppressa vedi nota 169).

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Articolo così sostituito dall' art. 49 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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(Nota soppressa vedi nota 178)

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(Nota soppressa vedi nota 178)

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(Nota soppressa vedi nota 184).

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(Nota soppressa vedi nota 178)

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Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 19 novembre 2014, n. 36 .

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Articolo così sostituito dall'art. 16 della L.R. 19 novembre 2014, n. 36 .

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(Nota soppressa vedi nota 278)

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Comma già modificato dall'art. 23 della L.R. 19 novembre 2014, n. 36 e successivamente così modificato dall'art. 78 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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Comma già modificato dall'art. 24 della L.R. 19 novembre 2014, n. 36 e successivamente così modificato dall'art. 7 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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(Nota soppressa vedi nota 185).

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(Nota soppressa vedi nota 185).

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(Nota soppressa vedi nota 185).

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Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 23 .

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Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 23 .

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Articolo già sostituito dall'art. 4 della L.R. 29 luglio 2016, n. 18 . Vedi anche quanto previsto dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 13 della medesima legge .

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Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 29 luglio 2016, n. 18 . Vedi anche quanto previsto dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 13 della medesima legge .

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Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 29 luglio 2016, n. 18 . Vedi anche quanto previsto dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 13 della L.R. 29 luglio 2016, n. 18 .

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Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 33 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 della L.R. 22 novembre 2021, n. 19 .

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Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 33 e così succesivamente sostituito dall'art. 7 della L.R. 22 novembre 2021, n. 19 .

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Nota soppressa. Vedi nota 335).

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Nota soppressa. Vedi nota 11.

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Nota soppressa. Vedi nota 11.

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Nota soppressa. Vedi nota 11.

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Rubrica così sostituita dall'art. 5 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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Articolo così sostituito dall'art. 21 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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Articolo così sostituito dall'art. 24 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto dall'art. 26 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 e così successivamente modificato dall'art. 22 della L.R. 22 novembre 2021, n. 19 .

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Articolo così sostituito dall'art. 28 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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Articolo inserito dall'art. 29 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 . Vedi quanto disposto in via transitoria dall'art. 79 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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Articolo così sostituito dall'art. 31 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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Articolo così sostituito dall'art. 33 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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Articolo così sostituito dall'art. 34 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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Articolo così sostituito dall'art. 37 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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Articolo così sostituito dall'art. 57 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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Articolo così sostituito dall'art. 62 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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Articolo così sostituito dall'art. 69 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 1 della L.R. 26 luglio 2019, n. 15 .

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Alinea così modificato dall'art. 1 della L.R. 26 luglio 2019, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 7 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .

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Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 13 luglio 2020, n. 17 .

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Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 13 luglio 2020, n. 17 .

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Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 13 luglio 2020, n. 17 .

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Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 13 luglio 2020, n. 17 .

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Comma già modificato dall'art. 10 della L.R. 13 luglio 2020, n. 17 e così ulteriormente modificato dall'art. 17 della L.R. 22 novembre 2021, n. 19 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 3 della L.R. 22 novembre 2021, n. 19 .

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Lettera così sostituita dall'art. 7 della L.R. 22 novembre 2021, n. 19 .

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Lettera così modificata dall'art. 9 della L.R. 22 novembre 2021, n. 19 .

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Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 22 novembre 2021, n. 19 .

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Articolo così sostituito dall'art. 13 della L.R. 22 novembre 2021, n. 19 .