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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1

Testo Unico in materia di commercio.

Bollettino Ufficiale n. 1 del 3 gennaio 2007

Art. 154.
(Disposizioni transitorie in materia di somministrazione di alimenti e bevande).
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i titolari di un'autorizzazione ai sensi dell'Sito esternoarticolo 3 della legge 25 agosto 1991 n. 287 (aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), previa verifica di conformità dell'esercizio alla normativa igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare, hanno diritto ad estendere la propria attività secondo quanto previsto dall'articolo 52, dandone comunicazione al Comune.
2. A seguito della comunicazione di cui al comma 1, il Comune integra il titolo autorizzatorio rilasciato ai sensi della Sito esternolegge 287/1991 con l'indicazione della nuova attività.
3. Il titolare di autorizzazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d) della Sito esternolegge 287/1991 per uno stesso esercizio ha diritto, sussistendone le condizioni, di esercitare l'attività commerciale o vendere, con atto notarile registrato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i diversi rami d'azienda e il subentrante ha diritto all'intestazione della relativa autorizzazione ed al trasferimento in altre zone del territorio comunale, nel rispetto dei criteri commerciali ed urbanistici eventualmente vigenti ed adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché nel rispetto di quanto previsto all'articolo 52. Tale autorizzazione deve essere attivata attraverso l'esercizio dell'attività commerciale, entro e non oltre sei mesi dalla relativa intestazione, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa. In tali casi non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 126.
4. Fino all'approvazione della programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3, non possono essere rilasciate autorizzazioni per nuovi esercizi, fatte salve le ipotesi di subingresso e di trasferimento, salvo che i Comuni abbiano ancora disponibilità nei loro piani vigenti ed adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge.
5. Il requisito professionale per la somministrazione di alimenti e bevande consistente nell'iscrizione al registro degli esercenti il commercio, di cui agli articoli 1 della Sito esternol. 426/1971 e 2 della Sito esternol. 287/1991 , deve intendersi in ogni caso sostituito, ove richiesto, con il requisito di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a). Tale requisito è riconosciuto anche a coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino aver avanzato domanda di iscrizione al registro degli esercenti il commercio, purché in possesso dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione stessa.
6. Fino all'attivazione dei corsi di formazione professionale ai sensi della presente legge, il requisito di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), numero 1), è riconosciuto a chi abbia frequentato con esito positivo il corso per l'iscrizione al registro esercenti il commercio di cui agli articoli 1 della Sito esternol. 426/1971 e 2 della Sito esternol. 287/1991 .
7. In luogo delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, della Sito esternol. 287/1991 , ove richiamate, si applicano le disposizioni della programmazione comunale di cui all'articolo 55.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito dall' art. 1 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 . Vedi le disposizioni transitorie di cui all'art. 52 bis della stessa L.R. 23/2011 , articolo aggiunto dall' art. 1 della L.R. 4 ottobre 2011, n. 26 .

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(Nota soppressa vedi nota 199)

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Comma così modificato dall' art. 9 della L.R. 11 maggio 2009, n. 16 .

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Comma così modificato dall' art. 3 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Comma così sostituito dall' art. 3 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Lettera così modificata dall' art. 4 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Lettera così modificata dall' art. 4 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Lettera così modificata dall' art. 8 della L.R. 9 agosto 2012, n. 31 .

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Comma così modificato dall' art. 5 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Articolo già sostituito dall' art. 6 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 e così nuovamente sostituito dall'art. 2 della L.R. 13 luglio 2020, n. 17 .

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Lettera così modificata dall' art. 8 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Lettera così sostituita dall' art. 8 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Lettera così sostituita dall' art. 1 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 47 .

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Vedi le disposizioni transitorie di cui all' art. 50 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Articolo gia sostituito dall' art. 9 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 e successivamente così sostituito dall'art. 1 della L.R. 19 novembre 2014, n. 36 . Vedi anche le disposizioni transitorie di cui all'art. 52 della stessa L.R. 23/2011 e di cui all'art. 13 della L.R. 29 luglio 2016, n. 18 .

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(Vedi nota 18) – Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 13 luglio 2020, n. 17 .

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Per la sospensione temporanea della presentazione delle domande di rilascio di autorizzazioni per nuove aperture di Medie Strutture di Vendita del settore merceologico alimentare, vedi l' art. 1 della L.R. 9 ottobre 2012, n. 33 . Vedi anche quanto previsto dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 13 della L.R. 29 luglio 2016, n. 18 .

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Alinea già modificato dall' art. 10 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Lettera così modificata dall' art. 10 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Comma così modificato dall' art. 10 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Comma così modificato dall' art. 10 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Comma già modificato dall' art. 10 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 , successivamente modificato dall'art. 24 della L.R. 19 novembre 2014, n. 36 e ulteriormente così modificato dall'art. 7 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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(Nota soppressa vedi nota 184).

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(Nota soppressa vedi nota 184).

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(Nota soppressa vedi nota 184).

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(Nota soppressa vedi nota 184).

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(Nota soppressa vedi nota 184).

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(Nota soppressa vedi nota 184).

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Articolo così sostituito dall' art. 12 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 . Per la sospensione temporanea della presentazione delle domande di rilascio di autorizzazioni per nuove aperture di Grandi Strutture di Vendita, vedi l' art. 1 della L.R. 9 ottobre 2012, n. 33 .

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Per la sospensione temporanea della presentazione delle domande di rilascio di autorizzazioni per nuove aperture di Centri Commerciali del settore merceologico alimentare e non alimentare, vedi l'art. 1 della L.R. 9 ottobre 2012, n. 33 . Vedi anche quanto previsto dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 13 della L.R. 29 luglio 2016, n. 18 .

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Comma così modificato dall' art. 13 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Comma così modificato dall' art. 2 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 47 .

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Articolo già sostituito dall' art. 14 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 e così ulteriormente sostituito dall'art. 7 della L.R. 29 luglio 2016, n. 18 .

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Comma già sostituito dall' art. 15 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 , successivamente modificato dall' art. 19 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38 , ulteriormente modificato dall'art. 10 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 e così nuovamente sostituito dall'art. 11 della L.R. 22 novembre 2021, n. 19 .

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Comma così sostituito dall' art. 15 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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(Nota soppressa vedi nota 363)

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(Nota soppressa vedi nota 363)

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(Nota soppressa vedi nota 364)

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(Nota soppressa vedi nota 364)

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(Nota soppressa vedi nota 364)

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(Nota soppressa vedi nota 364)

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(Nota soppressa. vedi nota 364)

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Nota soppressa. Vedi nota 335)

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(Nota soppressa vedi nota 335)

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(Nota soppressa vedi nota 335)

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(Nota soppressa vedi nota 335)

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(Nota soppressa vedi nota 335)

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(Nota soppressa vedi nota 335)

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(Nota soppressa vedi nota 335)

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Comma già modificato dall' art. 19 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 , successivamente modificato dall'art. 12 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 e così successivamente sostituito dall'art. 16 della L.R. 22 novembre 2021, n. 19 .

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Lettera sostituita dall' art. 20 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 , già modificata dall'art. 4 della L.R. 19 novembre 2014, n. 36 e così ulteriormente modificata dall'art. 17 della L.R. 22 novembre 2021, n. 19 .

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(Nota soppressa vedi nota 178)

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Comma così sostituito dall' art. 3 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 47 .

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(Nota soppressa vedi nota 159).

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(Nota soppressa vedi nota 159).

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(Nota soppressa vedi nota 160).

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(Nota soppressa vedi nota 160).

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(Nota soppressa vedi nota 162).

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(Nota soppressa vedi nota 165).

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(Nota soppressa vedi nota 220).

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(Nota soppressa vedi nota 229)

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Comma già modificato dall' art. 26 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 e successivamente così modificato dall'art. 30 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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Comma modificato dall' art. 26 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 e successivamente abrogato dall'art. 30 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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(Nota soppressa vedi nota 239)

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(Nota soppressa vedi nota 239)

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(Nota soppressa vedi nota 239)

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(Nota soppressa vedi nota 239)

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(Nota soppressa vedi nota 239)

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(Nota soppressa vedi nota 239)

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(Nota soppressa vedi nota 239)

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(Nota soppressa vedi nota 239)

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(Nota soppressa vedi nota 239)

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(Nota soppressa vedi nota 240)

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(Nota soppressa vedi nota 240)

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(Nota soppressa vedi nota 240)

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(Nota soppressa vedi nota 240)

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(Nota soppressa vedi nota 240)

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Comma inserito dall' art. 4 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53 e successivamente così modificato dall'art. 36 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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(Nota soppressa vedi nota 244)

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(Nota soppressa vedi nota 244)

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(Nota soppressa vedi nota 244)

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Comma già modificato dall' art. 6 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53 , successivamente modificato dall'art. 39 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 e così ulteriormente modificato dall'art. 14 della L.R. 13 luglio 2020, n. 17 .

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Comma abrogato dall'art. dall' art. 6 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53 .

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Rubrica così modificata dall' art. 7 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53 .

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Comma già modificato dall' art. 9 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53 e successivamente così modificato dall'art. 15 della L.R. 13 luglio 2020, n. 17 .

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Comma già modificato dall' art. 9 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53 e successivamente così modificato dall'art. 41 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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(Nota soppressa vedi nota 255)

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Articolo sostituito dall' art. 10 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53 e successivamente abrogato dall'art. 44 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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Comma già modificato dall' art. 11 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53 e successivamente così modificato dall'art. 45 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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Lettera così modificata dall' art. 12 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53 .

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Lettera così modificata dall' art. 29 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Lettera così modificata dall' art. 13 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53 .

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Lettera così modificata dall' art. 30 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Lettera così modificata dall' art. 15 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53 .

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Lettera così modificata dall' art. 31 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Comma già modificato dall' art. 32 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 e successivamente così sostituito dall'art. 54 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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Lettera così modificata dall' art. 16 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53 .

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(Nota soppressa vedi nota 276)

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Comma così modificato dall' art. 35 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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(Nota soppressa vedi nota 167).

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Comma così modificato dall' art. 38 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Comma inserito dall' art. 10 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14 , già modificato dall' art. 38 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 e così ulteriormente modificato dall'art. 23 della L.R. 22 novembre 2021, n. 19 .

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Comma così modificato dall' art. 10 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14 .

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Comma sostituito dall' art. 27 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14 . La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno 2010, n. 232, aveva dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevedeva che non possono essere effettuate vendite promozionali, nei quaranta giorni antecedenti le vendite di fine stagione o saldi, dei medesimi prodotti merceologici oggetto di queste vendite. Successivamente il comma è stato così modificato dall' art. 39 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Comma inserito dall' art. 6 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 47 e così successivament modificato dall'art. 24 della L.R. 22 novembre 2021, n. 19 .

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Comma così modificato dall' art. 10 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 7 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 47 .

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Articolo così sostituito dall' art. 8 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 47 .

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Comma già modificato dall' art. 41 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 e così ulteriormente modificato dall' art. 9 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 47 .

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Comma già modificato dall' art. 42 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 e successivamente così modificato dall'art. 68 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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Comma così modificato dall' art. 43 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Alinea così modificato dall' art. 43 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Comma così modificato dall' art. 43 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Comma già modificato dall' art. 44 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 e successivamente così modificato dall'art. 70 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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Comma già modificato dall' art. 44 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 e successivamente così modificato dall'art. 70 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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(Nota soppressa vedi nota 296)

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(Nota soppressa vedi nota 296)

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(Nota soppressa vedi nota 169).

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Articolo così sostituito dall' art. 49 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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(Nota soppressa vedi nota 178)

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(Nota soppressa vedi nota 178)

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(Nota soppressa vedi nota 184).

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(Nota soppressa vedi nota 178)

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Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 19 novembre 2014, n. 36 .

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Articolo così sostituito dall'art. 16 della L.R. 19 novembre 2014, n. 36 .

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(Nota soppressa vedi nota 278)

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Comma già modificato dall'art. 23 della L.R. 19 novembre 2014, n. 36 e successivamente così modificato dall'art. 78 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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Comma già modificato dall'art. 24 della L.R. 19 novembre 2014, n. 36 e successivamente così modificato dall'art. 7 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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(Nota soppressa vedi nota 185).

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(Nota soppressa vedi nota 185).

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(Nota soppressa vedi nota 185).

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Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 23 .

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Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 23 .

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Articolo già sostituito dall'art. 4 della L.R. 29 luglio 2016, n. 18 . Vedi anche quanto previsto dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 13 della medesima legge .

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Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 29 luglio 2016, n. 18 . Vedi anche quanto previsto dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 13 della medesima legge .

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Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 29 luglio 2016, n. 18 . Vedi anche quanto previsto dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 13 della L.R. 29 luglio 2016, n. 18 .

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Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 33 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 della L.R. 22 novembre 2021, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 33 e così succesivamente sostituito dall'art. 7 della L.R. 22 novembre 2021, n. 19 .

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Nota soppressa. Vedi nota 335).

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Nota soppressa. Vedi nota 11.

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Nota soppressa. Vedi nota 11.

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Nota soppressa. Vedi nota 11.

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Rubrica così sostituita dall'art. 5 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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Articolo così sostituito dall'art. 21 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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Articolo così sostituito dall'art. 24 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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Comma aggiunto dall'art. 26 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 e così successivamente modificato dall'art. 22 della L.R. 22 novembre 2021, n. 19 .

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Articolo così sostituito dall'art. 28 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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Articolo inserito dall'art. 29 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 . Vedi quanto disposto in via transitoria dall'art. 79 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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Articolo così sostituito dall'art. 31 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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Articolo così sostituito dall'art. 33 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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Articolo così sostituito dall'art. 34 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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Articolo così sostituito dall'art. 37 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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Articolo così sostituito dall'art. 57 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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Articolo così sostituito dall'art. 62 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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Articolo così sostituito dall'art. 69 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 1 della L.R. 26 luglio 2019, n. 15 .

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Alinea così modificato dall'art. 1 della L.R. 26 luglio 2019, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 7 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .

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Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 13 luglio 2020, n. 17 .

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Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 13 luglio 2020, n. 17 .

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Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 13 luglio 2020, n. 17 .

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Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 13 luglio 2020, n. 17 .

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Comma già modificato dall'art. 10 della L.R. 13 luglio 2020, n. 17 e così ulteriormente modificato dall'art. 17 della L.R. 22 novembre 2021, n. 19 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 3 della L.R. 22 novembre 2021, n. 19 .

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Lettera così sostituita dall'art. 7 della L.R. 22 novembre 2021, n. 19 .

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Lettera così modificata dall'art. 9 della L.R. 22 novembre 2021, n. 19 .

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Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 22 novembre 2021, n. 19 .

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Articolo così sostituito dall'art. 13 della L.R. 22 novembre 2021, n. 19 .