Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1

Testo Unico in materia di commercio.

Bollettino Ufficiale n. 1 del 3 gennaio 2007

Art. 12.
1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al Libro II, Titolo VIII, Capo II del Codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al Libro II, Titolo VI, Capo II del Codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla Sito esternolegge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla Sito esternolegge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), ovvero a misure di sicurezza.
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 o che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'Sito esternoarticolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia). In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.
6. Non possono esercitare l’attività commerciale di vendita e di somministrazione coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Sito esternodecreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Sito esternolegge 13 agosto 2010, n. 136 ) e successive modificazioni e integrazioni e nei cui confronti sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione ivi previste.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito dall' art. 1 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 . Vedi le disposizioni transitorie di cui all'art. 52 bis della stessa L.R. 23/2011 , articolo aggiunto dall' art. 1 della L.R. 4 ottobre 2011, n. 26 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

(Nota soppressa vedi nota 199)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 9 della L.R. 11 maggio 2009, n. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 3 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall' art. 3 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall' art. 4 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall' art. 4 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall' art. 8 della L.R. 9 agosto 2012, n. 31 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 5 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo già sostituito dall' art. 6 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 e così nuovamente sostituito dall'art. 2 della L.R. 13 luglio 2020, n. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall' art. 8 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita dall' art. 8 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita dall' art. 1 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 47 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi le disposizioni transitorie di cui all' art. 50 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo gia sostituito dall' art. 9 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 e successivamente così sostituito dall'art. 1 della L.R. 19 novembre 2014, n. 36 . Vedi anche le disposizioni transitorie di cui all'art. 52 della stessa L.R. 23/2011 e di cui all'art. 13 della L.R. 29 luglio 2016, n. 18 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

(Vedi nota 18) – Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 13 luglio 2020, n. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Per la sospensione temporanea della presentazione delle domande di rilascio di autorizzazioni per nuove aperture di Medie Strutture di Vendita del settore merceologico alimentare, vedi l' art. 1 della L.R. 9 ottobre 2012, n. 33 . Vedi anche quanto previsto dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 13 della L.R. 29 luglio 2016, n. 18 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea già modificato dall' art. 10 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall' art. 10 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 10 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 10 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall' art. 10 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 , successivamente modificato dall'art. 24 della L.R. 19 novembre 2014, n. 36 e ulteriormente così modificato dall'art. 7 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

(Nota soppressa vedi nota 184).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

(Nota soppressa vedi nota 184).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

(Nota soppressa vedi nota 184).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

(Nota soppressa vedi nota 184).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

(Nota soppressa vedi nota 184).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

(Nota soppressa vedi nota 184).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall' art. 12 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 . Per la sospensione temporanea della presentazione delle domande di rilascio di autorizzazioni per nuove aperture di Grandi Strutture di Vendita, vedi l' art. 1 della L.R. 9 ottobre 2012, n. 33 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Per la sospensione temporanea della presentazione delle domande di rilascio di autorizzazioni per nuove aperture di Centri Commerciali del settore merceologico alimentare e non alimentare, vedi l'art. 1 della L.R. 9 ottobre 2012, n. 33 . Vedi anche quanto previsto dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 13 della L.R. 29 luglio 2016, n. 18 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 13 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 2 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 47 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo già sostituito dall' art. 14 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 e così ulteriormente sostituito dall'art. 7 della L.R. 29 luglio 2016, n. 18 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già sostituito dall' art. 15 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 , successivamente modificato dall' art. 19 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38 , ulteriormente modificato dall'art. 10 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 e così nuovamente sostituito dall'art. 11 della L.R. 22 novembre 2021, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall' art. 15 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

(Nota soppressa vedi nota 363)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

(Nota soppressa vedi nota 363)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

(Nota soppressa vedi nota 364)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

(Nota soppressa vedi nota 364)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

(Nota soppressa vedi nota 364)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

(Nota soppressa vedi nota 364)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

(Nota soppressa. vedi nota 364)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 335)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

(Nota soppressa vedi nota 335)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

(Nota soppressa vedi nota 335)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

(Nota soppressa vedi nota 335)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

(Nota soppressa vedi nota 335)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

(Nota soppressa vedi nota 335)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

(Nota soppressa vedi nota 335)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall' art. 19 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 , successivamente modificato dall'art. 12 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 e così successivamente sostituito dall'art. 16 della L.R. 22 novembre 2021, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera sostituita dall' art. 20 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 , già modificata dall'art. 4 della L.R. 19 novembre 2014, n. 36 e così ulteriormente modificata dall'art. 17 della L.R. 22 novembre 2021, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

(Nota soppressa vedi nota 178)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall' art. 3 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 47 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

(Nota soppressa vedi nota 159).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

(Nota soppressa vedi nota 159).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

(Nota soppressa vedi nota 160).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

(Nota soppressa vedi nota 160).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

(Nota soppressa vedi nota 162).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

(Nota soppressa vedi nota 165).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

(Nota soppressa vedi nota 220).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

(Nota soppressa vedi nota 229)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall' art. 26 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 e successivamente così modificato dall'art. 30 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma modificato dall' art. 26 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 e successivamente abrogato dall'art. 30 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

(Nota soppressa vedi nota 239)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

(Nota soppressa vedi nota 239)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

(Nota soppressa vedi nota 239)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

(Nota soppressa vedi nota 239)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

(Nota soppressa vedi nota 239)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

(Nota soppressa vedi nota 239)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

(Nota soppressa vedi nota 239)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

(Nota soppressa vedi nota 239)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

(Nota soppressa vedi nota 239)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

(Nota soppressa vedi nota 240)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

(Nota soppressa vedi nota 240)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

(Nota soppressa vedi nota 240)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

(Nota soppressa vedi nota 240)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

(Nota soppressa vedi nota 240)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito dall' art. 4 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53 e successivamente così modificato dall'art. 36 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

(Nota soppressa vedi nota 244)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

(Nota soppressa vedi nota 244)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

(Nota soppressa vedi nota 244)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall' art. 6 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53 , successivamente modificato dall'art. 39 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 e così ulteriormente modificato dall'art. 14 della L.R. 13 luglio 2020, n. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato dall'art. dall' art. 6 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così modificata dall' art. 7 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall' art. 9 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53 e successivamente così modificato dall'art. 15 della L.R. 13 luglio 2020, n. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall' art. 9 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53 e successivamente così modificato dall'art. 41 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

(Nota soppressa vedi nota 255)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo sostituito dall' art. 10 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53 e successivamente abrogato dall'art. 44 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall' art. 11 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53 e successivamente così modificato dall'art. 45 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall' art. 12 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall' art. 29 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall' art. 13 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall' art. 30 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall' art. 15 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall' art. 31 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall' art. 32 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 e successivamente così sostituito dall'art. 54 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall' art. 16 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

(Nota soppressa vedi nota 276)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 35 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

(Nota soppressa vedi nota 167).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 38 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito dall' art. 10 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14 , già modificato dall' art. 38 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 e così ulteriormente modificato dall'art. 23 della L.R. 22 novembre 2021, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 10 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma sostituito dall' art. 27 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14 . La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno 2010, n. 232, aveva dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevedeva che non possono essere effettuate vendite promozionali, nei quaranta giorni antecedenti le vendite di fine stagione o saldi, dei medesimi prodotti merceologici oggetto di queste vendite. Successivamente il comma è stato così modificato dall' art. 39 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito dall' art. 6 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 47 e così successivament modificato dall'art. 24 della L.R. 22 novembre 2021, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 10 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall' art. 7 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 47 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall' art. 8 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 47 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall' art. 41 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 e così ulteriormente modificato dall' art. 9 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 47 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall' art. 42 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 e successivamente così modificato dall'art. 68 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 43 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così modificato dall' art. 43 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 43 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall' art. 44 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 e successivamente così modificato dall'art. 70 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall' art. 44 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 e successivamente così modificato dall'art. 70 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

(Nota soppressa vedi nota 296)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

(Nota soppressa vedi nota 296)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

(Nota soppressa vedi nota 169).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall' art. 49 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

(Nota soppressa vedi nota 178)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

(Nota soppressa vedi nota 178)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

(Nota soppressa vedi nota 184).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

(Nota soppressa vedi nota 178)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 19 novembre 2014, n. 36 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 16 della L.R. 19 novembre 2014, n. 36 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

(Nota soppressa vedi nota 278)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall'art. 23 della L.R. 19 novembre 2014, n. 36 e successivamente così modificato dall'art. 78 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall'art. 24 della L.R. 19 novembre 2014, n. 36 e successivamente così modificato dall'art. 7 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

(Nota soppressa vedi nota 185).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

(Nota soppressa vedi nota 185).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

(Nota soppressa vedi nota 185).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo già sostituito dall'art. 4 della L.R. 29 luglio 2016, n. 18 . Vedi anche quanto previsto dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 13 della medesima legge .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 29 luglio 2016, n. 18 . Vedi anche quanto previsto dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 13 della medesima legge .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 29 luglio 2016, n. 18 . Vedi anche quanto previsto dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 13 della L.R. 29 luglio 2016, n. 18 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 33 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 della L.R. 22 novembre 2021, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 33 e così succesivamente sostituito dall'art. 7 della L.R. 22 novembre 2021, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 335).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita dall'art. 5 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 21 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 24 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto dall'art. 26 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 e così successivamente modificato dall'art. 22 della L.R. 22 novembre 2021, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 28 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito dall'art. 29 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 . Vedi quanto disposto in via transitoria dall'art. 79 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 31 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 33 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 34 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 37 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 57 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 62 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 69 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita dall'art. 1 della L.R. 26 luglio 2019, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così modificato dall'art. 1 della L.R. 26 luglio 2019, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 7 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 13 luglio 2020, n. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 13 luglio 2020, n. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 13 luglio 2020, n. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 13 luglio 2020, n. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall'art. 10 della L.R. 13 luglio 2020, n. 17 e così ulteriormente modificato dall'art. 17 della L.R. 22 novembre 2021, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita dall'art. 3 della L.R. 22 novembre 2021, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita dall'art. 7 della L.R. 22 novembre 2021, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 9 della L.R. 22 novembre 2021, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 22 novembre 2021, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 13 della L.R. 22 novembre 2021, n. 19 .