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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1

Testo Unico in materia di commercio.

Bollettino Ufficiale n. 1 del 3 gennaio 2007

Art. 110.
(Vendite di liquidazione).
1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci o gran parte di esse a seguito di:
a) cessazione dell'attività commerciale;
b) cessione dell'azienda o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione;
c) trasferimento dell'azienda in altro locale o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione;
d) trasformazione o rinnovo dei locali.
2. L'esercente dettagliante che intenda effettuare la vendita di liquidazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata postale almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita stessa al Comune dove è insediato l'esercizio commerciale, con l'indicazione di quanto previsto all'articolo 112, comma 1.
3. La comunicazione di cui al comma 2 deve, in particolare, essere corredata dai seguenti documenti:
a) per la cessazione dell'attività commerciale:
1) copia dell'atto di rinuncia irrevocabile all'autorizzazione allorquando si tratti di Media o Grande Struttura di Vendita;
2) dichiarazione di cessazione dell'attività in relazione agli esercizi di vicinato;
b) per la cessione d'azienda o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione:
1) copia dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata;
c) per il trasferimento dell'azienda in altri locali o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione:
1) comunicazione di trasferimento e, ove occorra, copia dell'autorizzazione;
d) per la trasformazione o il rinnovo dei locali:
1) copia della concessione o dell'autorizzazione edilizia, se necessaria;
2) qualora si tratti di interventi non soggetti a concessione o autorizzazione edilizia, relazione sottoscritta da tecnico professionalmente abilitato che illustri anche con allegati cartografici lo stato dell'esercizio antecedente e successivo all'attuazione del programma di intervento che deve necessariamente interessare l'intera struttura dei locali di vendita, nonché la descrizione dettagliata delle iniziative programmate e dei preventivi di spesa relativi a ciascuna di esse;
3) nel caso di trasformazione o rinnovo non assoggettato a concessione o autorizzazione edilizia, entro quindici giorni dalla conclusione dei lavori, debbono essere prodotte al Comune le copie delle fatture comprovanti l'avvenuta realizzazione dell'intervento.
4. In tutte le comunicazioni pubblicitarie relative alla vendita di liquidazione devono essere indicati gli estremi della comunicazione di cui al comma 2.
5. Con decorrenza dalla data di spedizione della comunicazione della imminente vendita di liquidazione è vietato introdurre nei locali dell'esercizio di vendita, ivi comprese le pertinenze, nuove merci.
6. La vendita di liquidazione può essere effettuata per un periodo di tempo non superiore a sessanta giorni. Nei casi di trasferimento dell'esercizio di vendita o di trasformazione o di rinnovo dei locali di vendita, il periodo è limitato a cinquanta giorni. La vendita di liquidazione non può essere svolta nei trenta giorni antecedenti il Natale e l'inizio delle vendite di fine stagione fatto salvo il caso di chiusura definitiva dell'esercizio commerciale.
7. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), al termine della vendita di liquidazione l'esercente non può riprendere la medesima attività se non decorsi centottanta giorni dalla data di cessazione.
8. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera d), al termine della vendita di liquidazione l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori e, comunque, per un periodo non inferiore a giorni dieci. Qualora il rinnovo riguardi non tutto l'esercizio ma solo alcune parti, la chiusura dello stesso può essere limitata alle medesime parti.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito dall' art. 1 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 . Vedi le disposizioni transitorie di cui all'art. 52 bis della stessa L.R. 23/2011 , articolo aggiunto dall' art. 1 della L.R. 4 ottobre 2011, n. 26 .

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(Nota soppressa vedi nota 199)

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Comma così modificato dall' art. 9 della L.R. 11 maggio 2009, n. 16 .

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Comma così modificato dall' art. 3 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Comma così sostituito dall' art. 3 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Lettera così modificata dall' art. 4 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Lettera così modificata dall' art. 4 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Lettera così modificata dall' art. 8 della L.R. 9 agosto 2012, n. 31 .

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Comma così modificato dall' art. 5 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Articolo già sostituito dall' art. 6 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 e così nuovamente sostituito dall'art. 2 della L.R. 13 luglio 2020, n. 17 .

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Lettera così modificata dall' art. 8 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Lettera così sostituita dall' art. 8 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Lettera così sostituita dall' art. 1 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 47 .

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Vedi le disposizioni transitorie di cui all' art. 50 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Articolo gia sostituito dall' art. 9 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 e successivamente così sostituito dall'art. 1 della L.R. 19 novembre 2014, n. 36 . Vedi anche le disposizioni transitorie di cui all'art. 52 della stessa L.R. 23/2011 e di cui all'art. 13 della L.R. 29 luglio 2016, n. 18 .

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(Vedi nota 18) – Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 13 luglio 2020, n. 17 .

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Per la sospensione temporanea della presentazione delle domande di rilascio di autorizzazioni per nuove aperture di Medie Strutture di Vendita del settore merceologico alimentare, vedi l' art. 1 della L.R. 9 ottobre 2012, n. 33 . Vedi anche quanto previsto dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 13 della L.R. 29 luglio 2016, n. 18 .

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Alinea già modificato dall' art. 10 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Lettera così modificata dall' art. 10 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Comma così modificato dall' art. 10 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Comma così modificato dall' art. 10 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Comma già modificato dall' art. 10 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 , successivamente modificato dall'art. 24 della L.R. 19 novembre 2014, n. 36 e ulteriormente così modificato dall'art. 7 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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(Nota soppressa vedi nota 184).

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(Nota soppressa vedi nota 184).

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(Nota soppressa vedi nota 184).

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(Nota soppressa vedi nota 184).

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(Nota soppressa vedi nota 184).

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(Nota soppressa vedi nota 184).

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Articolo così sostituito dall' art. 12 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 . Per la sospensione temporanea della presentazione delle domande di rilascio di autorizzazioni per nuove aperture di Grandi Strutture di Vendita, vedi l' art. 1 della L.R. 9 ottobre 2012, n. 33 .

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Per la sospensione temporanea della presentazione delle domande di rilascio di autorizzazioni per nuove aperture di Centri Commerciali del settore merceologico alimentare e non alimentare, vedi l'art. 1 della L.R. 9 ottobre 2012, n. 33 . Vedi anche quanto previsto dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 13 della L.R. 29 luglio 2016, n. 18 .

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Comma così modificato dall' art. 13 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Comma così modificato dall' art. 2 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 47 .

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Articolo già sostituito dall' art. 14 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 e così ulteriormente sostituito dall'art. 7 della L.R. 29 luglio 2016, n. 18 .

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Comma già sostituito dall' art. 15 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 , successivamente modificato dall' art. 19 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38 , ulteriormente modificato dall'art. 10 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 e così nuovamente sostituito dall'art. 11 della L.R. 22 novembre 2021, n. 19 .

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Comma così sostituito dall' art. 15 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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(Nota soppressa vedi nota 363)

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(Nota soppressa vedi nota 363)

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(Nota soppressa vedi nota 364)

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(Nota soppressa vedi nota 364)

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(Nota soppressa vedi nota 364)

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(Nota soppressa vedi nota 364)

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(Nota soppressa. vedi nota 364)

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Nota soppressa. Vedi nota 335)

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(Nota soppressa vedi nota 335)

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(Nota soppressa vedi nota 335)

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(Nota soppressa vedi nota 335)

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(Nota soppressa vedi nota 335)

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(Nota soppressa vedi nota 335)

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(Nota soppressa vedi nota 335)

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Comma già modificato dall' art. 19 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 , successivamente modificato dall'art. 12 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 e così successivamente sostituito dall'art. 16 della L.R. 22 novembre 2021, n. 19 .

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Lettera sostituita dall' art. 20 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 , già modificata dall'art. 4 della L.R. 19 novembre 2014, n. 36 e così ulteriormente modificata dall'art. 17 della L.R. 22 novembre 2021, n. 19 .

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(Nota soppressa vedi nota 178)

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Comma così sostituito dall' art. 3 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 47 .

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(Nota soppressa vedi nota 159).

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(Nota soppressa vedi nota 159).

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(Nota soppressa vedi nota 160).

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(Nota soppressa vedi nota 160).

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(Nota soppressa vedi nota 162).

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(Nota soppressa vedi nota 165).

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(Nota soppressa vedi nota 220).

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(Nota soppressa vedi nota 229)

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Comma già modificato dall' art. 26 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 e successivamente così modificato dall'art. 30 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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Comma modificato dall' art. 26 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 e successivamente abrogato dall'art. 30 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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(Nota soppressa vedi nota 239)

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(Nota soppressa vedi nota 239)

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(Nota soppressa vedi nota 239)

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(Nota soppressa vedi nota 239)

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(Nota soppressa vedi nota 239)

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(Nota soppressa vedi nota 239)

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(Nota soppressa vedi nota 239)

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(Nota soppressa vedi nota 239)

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(Nota soppressa vedi nota 239)

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(Nota soppressa vedi nota 240)

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(Nota soppressa vedi nota 240)

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(Nota soppressa vedi nota 240)

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(Nota soppressa vedi nota 240)

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(Nota soppressa vedi nota 240)

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Comma inserito dall' art. 4 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53 e successivamente così modificato dall'art. 36 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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(Nota soppressa vedi nota 244)

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(Nota soppressa vedi nota 244)

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(Nota soppressa vedi nota 244)

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Comma già modificato dall' art. 6 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53 , successivamente modificato dall'art. 39 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 e così ulteriormente modificato dall'art. 14 della L.R. 13 luglio 2020, n. 17 .

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Comma abrogato dall'art. dall' art. 6 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53 .

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Rubrica così modificata dall' art. 7 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53 .

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Comma già modificato dall' art. 9 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53 e successivamente così modificato dall'art. 15 della L.R. 13 luglio 2020, n. 17 .

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Comma già modificato dall' art. 9 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53 e successivamente così modificato dall'art. 41 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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(Nota soppressa vedi nota 255)

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Articolo sostituito dall' art. 10 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53 e successivamente abrogato dall'art. 44 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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Comma già modificato dall' art. 11 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53 e successivamente così modificato dall'art. 45 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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Lettera così modificata dall' art. 12 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53 .

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Lettera così modificata dall' art. 29 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Lettera così modificata dall' art. 13 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53 .

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Lettera così modificata dall' art. 30 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Lettera così modificata dall' art. 15 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53 .

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Lettera così modificata dall' art. 31 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Comma già modificato dall' art. 32 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 e successivamente così sostituito dall'art. 54 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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Lettera così modificata dall' art. 16 della L.R. 10 novembre 2009, n. 53 .

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(Nota soppressa vedi nota 276)

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Comma così modificato dall' art. 35 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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(Nota soppressa vedi nota 167).

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Comma così modificato dall' art. 38 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Comma inserito dall' art. 10 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14 , già modificato dall' art. 38 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 e così ulteriormente modificato dall'art. 23 della L.R. 22 novembre 2021, n. 19 .

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Comma così modificato dall' art. 10 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14 .

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Comma sostituito dall' art. 27 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14 . La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno 2010, n. 232, aveva dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevedeva che non possono essere effettuate vendite promozionali, nei quaranta giorni antecedenti le vendite di fine stagione o saldi, dei medesimi prodotti merceologici oggetto di queste vendite. Successivamente il comma è stato così modificato dall' art. 39 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Comma inserito dall' art. 6 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 47 e così successivament modificato dall'art. 24 della L.R. 22 novembre 2021, n. 19 .

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Comma così modificato dall' art. 10 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 7 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 47 .

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Articolo così sostituito dall' art. 8 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 47 .

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Comma già modificato dall' art. 41 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 e così ulteriormente modificato dall' art. 9 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 47 .

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Comma già modificato dall' art. 42 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 e successivamente così modificato dall'art. 68 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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Comma così modificato dall' art. 43 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Alinea così modificato dall' art. 43 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Comma così modificato dall' art. 43 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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Comma già modificato dall' art. 44 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 e successivamente così modificato dall'art. 70 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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Comma già modificato dall' art. 44 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 e successivamente così modificato dall'art. 70 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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(Nota soppressa vedi nota 296)

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(Nota soppressa vedi nota 296)

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(Nota soppressa vedi nota 169).

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Articolo così sostituito dall' art. 49 della L.R. 12 agosto 2011, n. 23 .

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(Nota soppressa vedi nota 178)

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(Nota soppressa vedi nota 178)

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(Nota soppressa vedi nota 184).

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(Nota soppressa vedi nota 178)

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Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 19 novembre 2014, n. 36 .

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Articolo così sostituito dall'art. 16 della L.R. 19 novembre 2014, n. 36 .

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(Nota soppressa vedi nota 278)

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Comma già modificato dall'art. 23 della L.R. 19 novembre 2014, n. 36 e successivamente così modificato dall'art. 78 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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Comma già modificato dall'art. 24 della L.R. 19 novembre 2014, n. 36 e successivamente così modificato dall'art. 7 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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(Nota soppressa vedi nota 185).

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(Nota soppressa vedi nota 185).

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(Nota soppressa vedi nota 185).

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Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 23 .

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Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 23 .

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Articolo già sostituito dall'art. 4 della L.R. 29 luglio 2016, n. 18 . Vedi anche quanto previsto dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 13 della medesima legge .

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Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 29 luglio 2016, n. 18 . Vedi anche quanto previsto dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 13 della medesima legge .

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Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 29 luglio 2016, n. 18 . Vedi anche quanto previsto dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 13 della L.R. 29 luglio 2016, n. 18 .

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Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 33 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 della L.R. 22 novembre 2021, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 33 e così succesivamente sostituito dall'art. 7 della L.R. 22 novembre 2021, n. 19 .

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Nota soppressa. Vedi nota 335).

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Nota soppressa. Vedi nota 11.

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Nota soppressa. Vedi nota 11.

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Nota soppressa. Vedi nota 11.

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Rubrica così sostituita dall'art. 5 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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Articolo così sostituito dall'art. 21 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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Articolo così sostituito dall'art. 24 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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Comma aggiunto dall'art. 26 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 e così successivamente modificato dall'art. 22 della L.R. 22 novembre 2021, n. 19 .

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Articolo così sostituito dall'art. 28 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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Articolo inserito dall'art. 29 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 . Vedi quanto disposto in via transitoria dall'art. 79 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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Articolo così sostituito dall'art. 31 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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Articolo così sostituito dall'art. 33 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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Articolo così sostituito dall'art. 34 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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Articolo così sostituito dall'art. 37 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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Articolo così sostituito dall'art. 57 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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Articolo così sostituito dall'art. 62 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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Articolo così sostituito dall'art. 69 della L.R. 29 novembre 2018, n. 20 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 1 della L.R. 26 luglio 2019, n. 15 .

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Alinea così modificato dall'art. 1 della L.R. 26 luglio 2019, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 7 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .

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Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 13 luglio 2020, n. 17 .

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Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 13 luglio 2020, n. 17 .

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Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 13 luglio 2020, n. 17 .

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Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 13 luglio 2020, n. 17 .

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Comma già modificato dall'art. 10 della L.R. 13 luglio 2020, n. 17 e così ulteriormente modificato dall'art. 17 della L.R. 22 novembre 2021, n. 19 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 3 della L.R. 22 novembre 2021, n. 19 .

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Lettera così sostituita dall'art. 7 della L.R. 22 novembre 2021, n. 19 .

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Lettera così modificata dall'art. 9 della L.R. 22 novembre 2021, n. 19 .

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Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 22 novembre 2021, n. 19 .

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Articolo così sostituito dall'art. 13 della L.R. 22 novembre 2021, n. 19 .