TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ
Art. 1.
(Oggetto e finalità).
2. Il Servizio Sanitario Regionale, in coerenza con i principi e gli obiettivi della
legge 23 dicembre 1978 n. 833 (istituzione del Servizio Sanitario Nazionale), ed in particolare in attuazione dei principi di solidarietà, sussidiarietà, universalità ed equità, persegue:
a) la lettura integrata dei bisogni di salute e della domanda di prestazioni sanitarie e sociosanitarie della comunità ligure;
b) la coerenza e l'adeguatezza dell'offerta pubblica e privata con le necessità assistenziali e la compatibilità con le risorse programmate;
c) la risposta alle richieste di benessere della comunità e delle persone attraverso l'erogazione di servizi e prestazioni adeguate alle necessità rilevate o espresse;
d) la qualità dell'assistenza, l'efficacia e l'appropriatezza delle prestazioni, l'efficienza dei servizi nonché la razionalità e l'economicità nell'impiego delle risorse;
e) il coinvolgimento nelle scelte programmatorie dei cittadini, anche fra loro associati, del Terzo Settore, nonché dei soggetti erogatori privati accreditati.
Art. 2.
(Definizioni).
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) assistiti: tutti coloro che, in base alle vigenti disposizioni normative, hanno diritto o bisogno di assistenza sanitaria e ai quali sono assicurati i livelli uniformi ed essenziali d'assistenza;
b) sistema sanitario pubblico allargato: il sistema costituito dalle Aziende sanitarie pubbliche, dagli altri soggetti erogatori pubblici o equiparati e dai soggetti erogatori privati accreditati;
c) Servizio Sanitario Regionale: il complesso delle funzioni e delle attività svolte per la tutela della salute dalla Regione e dal sistema sanitario pubblico allargato;
d) Aziende sanitarie: il complesso delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere, ospedaliere-universitarie e degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) di cui alla
legge regionale 31 marzo 2006 n. 7 (ordinamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione);
f) soggetti erogatori privati accreditati: i soggetti accreditati ai sensi e con le procedure di cui alla
legge regionale 30 luglio 1999 n. 20 (norme in materia di autorizzazione, vigilanza ed accreditamento per i presidi sanitari e socio sanitari, pubblici e privati. Recepimento del
d.P.R. 14 gennaio 1997 ) e successive modificazioni ed integrazioni, che abbiano stipulato convenzioni ai sensi dell'articolo 56;
g) area ottimale: la dimensione territoriale individuata come livello ottimale per la programmazione integrata dei servizi e per la gestione in forma unitaria di specifiche attività tecnico amministrative di livello interaziendale;
h) governo clinico: la capacità di una organizzazione sanitaria di orientare i propri atti e comportamenti in modo da rendere possibile il continuo miglioramento della qualità dell'assistenza e mantenere elevati standards di cura, creando un ambiente che favorisca l'eccellenza clinica nel limite delle risorse disponibili e il governo della domanda. Il governo clinico si realizza con l'adozione e l'implementazione di linee guida, audit clinico, pratiche cliniche basate sulle prove di efficacia, riduzione del rischio clinico, valutazione delle tecnologie sanitarie, programmi di aggiornamento, contribuendo alla divulgazione della cultura sanitaria anche nel senso delle misure di prevenzione che portano alla diminuzione dello sviluppo dei processi patologici;
i) centri di alta specialità: le strutture di interesse regionale che operano nelle attività assistenziali di cui al decreto del Ministro della Sanità del 29 gennaio 1992 (elenco delle alte specialità e fissazione dei requisiti necessari alle strutture sanitarie per l'esercizio delle attività di alta specialità) nelle quali sono svolte le prestazioni a maggiore complessità ed in cui sono concentrate professionalità e tecnologie; l'aspetto organizzativo è flessibile;
j) rete ospedaliera: il sistema di collegamenti funzionali fra presidi ospedalieri finalizzati ad assicurare agli assistiti l'appropriatezza dei percorsi assistenziali nella fase di degenza, attraverso l'erogazione delle prestazioni in forma coordinata ed adeguata alla complessità delle stesse. I servizi resi si sviluppano ed operano in forma coordinata con i servizi sanitari di competenza di altre Aziende o soggetti erogatori allo scopo di assicurare agli assistiti l'appropriatezza dei percorsi assistenziali prima e dopo la degenza;
k) distretto sociosanitario: la dimensione territoriale in cui si integrano le funzioni sociali complesse o di secondo livello e le funzioni sociosanitarie. I confini territoriali del distretto sociosanitario coincidono con i confini del distretto sanitario e della zona sociale;
l) distretto sanitario, presidio ospedaliero e area dipartimentale di prevenzione: le articolazioni aziendali su base territoriale con autonomia tecnico gestionale ed economico finanziaria, soggette a rendicontazione analitica con contabilità separata all'interno del bilancio aziendale;
m) dipartimenti: il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività delle Aziende sanitarie;
n) tecnologie sanitarie: gli specifici strumenti utilizzati in ambito sanitario;
o) valutazione delle tecnologie sanitarie: il processo volto a considerare le conseguenze economiche, sociali, etiche e cliniche a breve, medio e lungo termine che l'adozione di una data tecnologia può avere nel suo inserimento in una struttura sanitaria; p) pacchetti assistenziali integrati: più prestazioni o servizi complementari precostituiti per rispondere complessivamente ad un bisogno di salute;
q) livelli di assistenza: quelli determinati dalla Regione sulla base delle necessità specifiche e delle proprie risorse, fermo restando il rispetto dei livelli essenziali di assistenza definiti dalla normativa nazionale;
r) formazione continua: il complesso delle attività e delle iniziative di adeguamento, aggiornamento e sviluppo continuo delle competenze del personale;
s) percorso assistenziale: il complesso degli adempimenti finalizzati ad assicurare all'assistito, in forma coordinata, integrata e programmata, l'accesso informato e la fruizione appropriata e condivisa dei servizi sanitari e sociosanitari, in relazione agli accertati bisogni di educazione alla salute, di servizi preventivi, di diagnosi, cura e riabilitazione;
GLI ASSETTI ISTITUZIONALI
LA REGIONE
Art. 3.
(Funzioni della Regione).
1. La Regione, al fine di garantire il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale nel rispetto dei principi di equità, universalità ed imparzialità:
a) governa il sistema sanitario pubblico regionale allargato;
b) regola i meccanismi di funzionamento, di accesso, di fruizione e di integrazione;
c) garantisce il coordinamento e la cooperazione tra i soggetti erogatori.
2. La Regione presiede alla programmazione, al monitoraggio ed al controllo dei livelli di assistenza erogati dai soggetti pubblici e privati accreditati perseguendo in particolare:
a) il coinvolgimento dei Comuni nelle scelte programmatorie del settore;
b) la qualità dei processi, l'unitarietà e la tempestività dei percorsi assistenziali di diagnosi, cura e riabilitazione;
c) la responsabilizzazione dei soggetti chiamati ad effettuare scelte programmatorie e di politica sanitaria, di gestione e professionali;
d) lo sviluppo nelle Aziende sanitarie del governo clinico;
e) l'integrazione dei servizi sanitari e sociali e la coerenza complessiva del sistema di protezione sociale a sostegno delle persone e della famiglia;
f) l'equilibrio economico-finanziario del sistema regionale.
3. La Regione, in particolare, dirige il sistema delle Aziende sanitarie esercitando le prerogative previste dalla Costituzione in relazione alla tutela della salute ed alla disponibilità delle risorse.
4. Le Aziende sanitarie e gli altri soggetti erogatori rispondono alla Regione, titolare delle funzioni di governo strategico del sistema sanitario regionale, della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni rese e della capacità di conseguire gli obiettivi di salute assegnati a fronte di risorse determinate.
Art. 4.
(Funzioni di programmazione).
1. La Regione definisce la programmazione sanitaria e fissa i criteri e le modalità di finanziamento dei soggetti erogatori.
2. La Regione, attraverso gli strumenti di programmazione e controllo:
a) individua gli obiettivi da assegnare alle Aziende sanitarie e ai soggetti erogatori pubblici o equiparati del sistema sanitario pubblico allargato;
b) assegna le relative risorse;
c) verifica il conseguimento degli obiettivi.
Art. 5.
(Piano sociosanitario regionale).
1. Il Consiglio regionale approva il Piano sociosanitario regionale (PSSR), acquisito il parere della Conferenza permanente per la programmazione sociosanitaria di cui all'articolo 13.
2. Il PSSR è elaborato in coerenza con il Piano Sanitario Nazionale, assicura l'integrazione con il Piano Sociale Integrato Regionale di cui all'
articolo 25 della legge regionale 24 maggio 2006 n. 12 (promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari) e individua:
a) gli obiettivi di salute, le aree di intervento prioritarie, le esigenze di salute rilevate o espresse;
b) i livelli di assistenza definiti attraverso indicatori epidemiologici, clinici ed assistenziali; standard di servizi; pacchetti assistenziali integrati;
c) l'organizzazione di dettaglio del Servizio Sanitario Regionale;
d) i criteri per la definizione dei programmi di intervento e dei progetti obiettivo di rilievo regionale di cui all'articolo 6;
e) il quadro delle risorse finanziarie da destinare nel periodo di vigenza al Servizio Sanitario Regionale;
f) gli indicatori e i parametri per la verifica della qualità e dei costi delle prestazioni erogate, nonché per la valutazione dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi fissati.
3. Il PSSR è composto da stralci funzionali che possono essere approvati separatamente dal Consiglio regionale.
4. Lo stralcio relativo all'organizzazione della rete di cura e di assistenza, in coerenza con le linee e gli indirizzi della pianificazione generale, prevede, in particolare:
a) l'adeguamento della rete e dell'offerta ospedaliera agli standard previsti dalla normativa nazionale con particolare riguardo alla dotazione dei posti letto e ai tassi di ospedalizzazione;
b) la determinazione delle componenti organizzative e delle dimensioni operative del sistema di emergenza sanitaria di cui alla
legge regionale 5 maggio 1994 n. 24 (sistema di emergenza sanitaria);
c) l'individuazione, la missione, il dimensionamento e le funzioni delle Aziende sanitarie e dei presidi ospedalieri in modo da garantire:
1. la reciproca complementarietà in ragione dei criteri di intensità assistenziale e di specializzazione dei presidi;
2. la concentrazione delle prestazioni a più elevata complessità in un numero limitato di Centri di alta specialità di cui all'articolo 2;
3. l'erogazione delle restanti prestazioni in presidi ospedalieri fortemente integrati con i Centri di alta specialità;
4. il rapporto fra assistenza ospedaliera e territoriale secondo i principi della presa in carico e della continuità assistenziale.
5. Annualmente la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del Piano sociosanitario regionale e sull'andamento della spesa sociosanitaria.
Art. 6.
(Programmi di intervento e progetti obiettivo).
1. La Giunta regionale approva i programmi di intervento ed i progetti obiettivo in attuazione del Piano di cui all'articolo 5.
Art. 7.
(Aree ottimali).
1. Le Aziende sanitarie e i soggetti erogatori pubblici o equiparati concorrono allo sviluppo a rete del sistema sanitario attraverso la programmazione interaziendale.
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, sono individuate tre aree ottimali:
a) Ponente, comprendente il territorio delle Aziende sanitarie locali 1 e 2;
b) Metropolitana, comprendente il territorio dell'area metropolitana genovese;
c) Levante, comprendente il territorio delle Aziende sanitarie locali 4 e 5.
4. Il Comitato elabora proposte ed esprime pareri in ordine alla programmazione integrata della rete di assistenza e cura, ai provvedimenti inerenti la gestione in forma unitaria delle attività tecnico amministrative, alla dotazione di personale ed agli aggiornamenti tecnologici.
4 bis. Il Comitato nomina a maggioranza i direttori dei Dipartimenti interaziendali eventualmente costituiti fra tutte le Aziende sanitarie ed Enti equiparati facenti parte dell'area, su proposta dei direttori delle strutture complesse e semplici dei Dipartimenti che li compongono. Alla nomina non partecipa l'Assessore regionale competente per materia
(5) Comma inserito dall' art. 1 della L.R. 25 novembre 2009, n. 57 .
.
5. Le Aziende facenti parte dell'Area sono tenute, sugli argomenti di cui al comma 4, ad assumere provvedimenti conformi ai pareri del Comitato.
6. La Giunta regionale approva il regolamento di funzionamento del Comitato di cui al comma 3.
Art. 8.
(Direttive vincolanti e funzioni di indirizzo).
1. La Giunta regionale, nell'esercizio delle proprie funzioni, adotta direttive vincolanti per le Aziende sanitarie e gli altri soggetti erogatori pubblici o equiparati.
3. La Regione svolge, altresì, funzioni di indirizzo attraverso attività di coordinamento, promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie e degli altri soggetti del sistema sanitario pubblico allargato, anche al fine di evitare squilibri di gestione e di assicurare uniformità di servizi sul territorio regionale.
Art. 9.
1. La Regione esercita il controllo sugli atti delle Aziende sanitarie locali, Aziende ospedaliere, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) pubblici, anche se trasformati in fondazioni, Aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio Sanitario Nazionale, nonché dell'Agenzia Sanitaria Regionale di cui all'articolo 62. A tal fine il direttore generale trasmette alla Giunta regionale, entro dieci giorni dall'approvazione:
b) il regolamento di organizzazione e funzionamento, se trattasi di IRCCS;
c) lo Statuto, se trattasi dell'Agenzia Sanitaria Regionale;
d) i piani strategici aziendali di cui all'articolo 30;
e) gli atti di programmazione interaziendale, i piani attuativi annuali ed i provvedimenti conseguenti a direttive vincolanti regionali.
2. Nei successivi trenta giorni la Regione può indicare al direttore generale i contenuti dell'atto che si pongono in contrasto con gli indirizzi o la programmazione regionale. Il direttore generale adegua i propri provvedimenti a quanto indicato dalla Regione.
3. In caso di ritardo od omissione da parte del direttore generale di atti obbligatori per legge o attuativi di direttive vincolanti, la Giunta regionale può nominare, qualora sussistano ragioni di urgenza o di danno, un Commissario ad acta per l'adozione di tali provvedimenti, previa diffida a provvedere nel termine di trenta giorni.
Art. 9 bis.
1. La Regione esercita il controllo contabile sui seguenti atti contabili delle Aziende sanitarie locali, Aziende ospedaliere, IRCCS pubblici, anche se trasformati in fondazioni, Aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio Sanitario Nazionale, nonché dell'Agenzia Sanitaria Regionale di cui all'articolo 62:
a) bilancio pluriennale di previsione;
b) bilancio preventivo economico annuale;
c) bilancio di esercizio.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono essere coerenti con la programmazione sanitaria e la programmazione economico-finanziaria della Regione ed essere rispondenti agli schemi e ai principi contabili previsti dalla vigente normativa nazionale.
3. La Giunta regionale determina, con proprio atto, le modalità ed i tempi di approvazione dei bilanci di cui al comma 1, in coerenza con la normativa nazionale vigente.
Art. 9 ter.
1. La Regione esercita il controllo sugli atti contabili degli enti di cui all'
articolo 41 della l. 833/1978 e successive modificazioni e integrazioni, secondo la disciplina e le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
Art. 10.
(Attività di verifica).
1. La Regione svolge attività di vigilanza e di verifica sui risultati di gestione e sulla appropriatezza e qualità delle prestazioni erogate dagli Enti appartenenti al sistema sanitario pubblico allargato.
2. Le Aziende sanitarie e gli altri soggetti erogatori pubblici o equiparati forniscono alla Regione, nei termini dalla stessa stabiliti, tutte le informazioni, i dati e le notizie richieste.
3. La Regione svolge, altresì, attività di ispezione e verifica di carattere amministrativo, contabile e tecnico sanitario nonché la verifica sul rispetto della normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro nei confronti delle Aziende sanitarie al fine di accertare il rispetto delle norme, degli indirizzi regionali, nonché di controllare le attività assistenziali e la gestione delle risorse assegnate.
4. Il Presidente della Giunta regionale riferisce annualmente con comunicazione al Consiglio le risultanze emerse dalle attività di vigilanza, verifica ed ispezione di cui al presente articolo.
Art. 11.
(Prerogative dei Consiglieri regionali).
1. I Consiglieri regionali possono visitare le strutture sanitarie. Le visite devono effettuarsi nel rispetto del diritto alla riservatezza dei pazienti ivi ricoverati.
2. I Consiglieri regionali possono accedere agli atti e ai documenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Art. 12.
1. I rapporti tra il Servizio Sanitario Regionale e l'Università degli Studi di Genova, in particolare con la Facoltà di Medicina e Chirurgia, sono disciplinati da intese stipulate ai sensi delle leggi nazionali e regionali vigenti in materia
(11) Vedi l' art. 6 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 36 .
.
2. Le Aziende sanitarie e i soggetti erogatori pubblici o equiparati regolano i rapporti con l'Università nel rispetto del protocollo generale di intesa e dei protocolli attuativi previsti dalle norme di cui al comma 1.
3. Le intese stipulate ai sensi del comma 1 regolano i rapporti tra la Regione e l'Università, anche in relazione al decentramento sull'area regionale e ai rapporti con le Aziende sanitarie nel cui territorio sia presente l'Università con le Facoltà interessate.
4. Le intese di cui ai commi precedenti vengono approvate dal Consiglio regionale.
CONFERENZA PERMANENTE PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIOSANITARIA REGIONALE
Art. 13.
(Costituzione e composizione).
1. La Conferenza permanente per la programmazione sociosanitaria regionale di cui all'
articolo 15 della l.r.12/2006 assicura un efficace sistema di relazioni istituzionali, promuovendo forme di concertazione ed integrazione sugli assetti organizzativi del sistema sanitario e sociale e in materia di programmazione sanitaria, sociosanitaria e sociale.
2. La Conferenza, la cui composizione è integrata dal Rettore dell'Università degli studi di Genova o suo delegato, in particolare, esprime pareri obbligatori su:
a) Piano sociosanitario regionale;
b) Piano Sociale Integrato Regionale;
c) linee di indirizzo regionali per l'integrazione degli interventi sanitari e sociali;
d) relazione sullo stato sanitario e sociale della Liguria;
3. La Conferenza, si articola in tre Conferenze corrispondenti alle aree ottimali di cui all'articolo 7.
4. Le Conferenze d'Area sono così composte:
a) l'Assessore regionale alla Salute;
b) i Presidenti e i componenti dei comitati di rappresentanza delle Conferenze dei Sindaci delle Aziende sanitarie locali comprese nell'area;
c) i direttori generali delle Aziende sanitarie locali comprese nell'area;
d) i direttori generali delle Aziende ospedaliere e degli altri soggetti erogatori pubblici o equiparati compresi nell'area;
f) un rappresentante designato dalla Consulta regionale del Terzo Settore per ciascuna area.
5. Le Conferenze di Area esprimono pareri e proposte concernenti l'andamento delle Aziende e l'integrazione ed il coordinamento delle strutture sanitarie; in particolare esprimono pareri sui seguenti atti:
a) indirizzi emanati dalla Regione per l'elaborazione dei Piani strategici aziendali;
b) piani strategici delle Aziende ospedaliere;
c) obiettivi, funzioni e criteri di erogazione delle prestazioni sociosanitarie ivi compresi i criteri di finanziamento.
6. La Conferenza approva il proprio regolamento di funzionamento sulla base degli indirizzi emanati dalla Giunta regionale.
COMUNI
Art. 14.
(Funzioni dei Comuni).
1. I Comuni, secondo quanto disposto dagli articoli 13, 15 e 16:
a) partecipano alla programmazione sanitaria e sociosanitaria della Regione, dell'ASL e dei Distretti;
b) verificano l'andamento dell'attività e i risultati raggiunti dalle Aziende sanitarie locali;
c) contribuiscono alla lettura integrata dei bisogni e della domanda sanitaria, sociosanitaria e sociale.
a) nell’analisi dei livelli assistenziali erogati, in rapporto ai bisogni espressi dal territorio;
b) nello sviluppo di percorsi assistenziali unitari territorio – ospedale – territorio;
c) nella promozione di modelli di presa in carico tali da garantire continuità e integrazione delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali;
d) nell’individuazione di punti unici di accesso alle prestazioni socio-sanitarie e sociali.
Art. 15.
1. La Conferenza dei Sindaci dei Comuni compresi nell'ambito territoriale di ciascuna Azienda sanitaria locale, istituita ai sensi dell'
articolo 3, comma 14 del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'
articolo 12 della l.r. 12/2006 , e successive modificazioni ed integrazioni, esprime i bisogni sociosanitari delle comunità locali e corrisponde alle esigenze sanitarie della popolazione.
2. La presidenza della Conferenza dei Sindaci è attribuita al Sindaco o, su sua delega, all’Assessore competente in materia di Politiche Sociosanitarie del Comune cui fa capo il Distretto più popoloso. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite la Conferenza dei Sindaci nomina un Comitato di rappresentanza composto dal Presidente della Conferenza, che lo presiede, e dai Presidenti dei Comitati dei Sindaci di Distretto sociosanitario. La Giunta regionale, sentita la Conferenza di cui all’articolo 13, emana linee guida per l’adozione del regolamento ddi funzionamento della Conferenza dei Sindaci e del Comitato di rappresentanza.
3. Entro novanta giorni dalla data di costituzione, ciascuna Conferenza dei Sindaci approva il proprio regolamento di funzionamento e lo trasmette alla Giunta regionale. Qualora non vi provveda, le modalità di funzionamento sono determinate dalla Giunta medesima.
Art. 16.
(Funzioni della Conferenza dei Sindaci).
1. La Conferenza dei Sindaci, nell'ambito della programmazione regionale e delle risorse definite, garantisce la concertazione e la cooperazione tra l'Azienda sanitaria locale e gli enti locali. A tal fine contribuisce a delineare le linee di indirizzo e di attività delle Aziende sanitarie locali e definisce, altresì, la programmazione e le modalità di integrazione della risposta ai bisogni di salute che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale.
a) piano strategico aziendale;
b) bilancio pluriennale di previsione, bilancio di previsione economico annuale, bilancio consuntivo di esercizio;
c) piano attuativo annuale.
4. La Conferenza dei Sindaci provvede, altresì, a:
a) esprimere il proprio parere sul PSSR;
b) determinare, d'intesa con il direttore generale, l'ambito territoriale dei Distretti sociosanitari sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c);
c) verificare l'andamento generale dell'attività dell'Azienda sanitaria locale, trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al direttore generale;
e) richiedere alla Giunta regionale, con decisione assunta con una maggioranza che rappresenti il novanta per cento della popolazione ed il novanta per cento dei Comuni rappresentati, la revoca del direttore generale delle Aziende sanitarie locali ed ospedaliere situate nel proprio territorio, con esclusione dell'IRCCS “Ospedale Policlinico San Martino”, ovvero di non disporne la conferma, ove il contratto sia già scaduto, nel caso di mancata attuazione del Piano attuativo annuale;
(140) Lettera così modificata dall'art. 28 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .
f) designare un componente del Collegio sindacale delle Aziende sanitarie locali e ospedaliere situate nel proprio territorio ed analizzare la relazione semestrale sull'andamento dell'attività di tali Aziende trasmessa dal Collegio stesso, come previsto dall'
articolo 3 ter del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
g) adottare linee di indirizzo per l'integrazione delle attività sanitarie e sociosanitarie con gli interventi sociali, promuovendo forme di intesa e di coordinamento;
h) garantire che gli accordi per l'esercizio delle attività sociosanitarie abbiano copertura economica.
AZIENDE SANITARIE LOCALI
Art. 17.
1. La Regione attraverso le Aziende Sociosanitarie Liguri (ASL) promuove la tutela della salute degli assistiti di cui all’articolo 2.
2. Le ASL sono dotate di personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale.
3. Le ASL si articolano in due aree definite rispettivamente “area territoriale” e “area ospedaliera” che afferiscono direttamente alla direzione generale. Le aree di cui al presente comma concorrono a realizzare e a favorire l’integrazione delle funzioni sanitarie e sociosanitarie, tenuto conto delle peculiarità del territorio in cui ha sede l’ASL di riferimento.
4. L’area territoriale realizza e favorisce l’integrazione delle funzioni sanitarie e sociosanitarie valutando il tessuto sociale e i bisogni nel territorio dell’ASL di riferimento in un’ottica di valorizzazione, integrazione e collaborazione con gli enti locali e, in generale, con tutti i soggetti presenti sul territorio tenuto conto delle loro competenze.
5. L’area ospedaliera è prevalentemente dedicata al trattamento del paziente in fase acuta ed è sede di offerta sanitaria specialistica.
6. In particolare, le ASL provvedono, tenuto conto della ripartizione per materia e competenza delle due aree di cui ai commi 3, 4 e 5 e nel rispetto degli indirizzi e delle direttive dettate dalla Giunta ai sensi dell’articolo 8 e delle funzioni attribuite all’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) dall’
articolo 3 della legge regionale 29 luglio 2016, n. 1 7 (Istituzione dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria), a:
a) erogare direttamente:
1. prestazioni e servizi previsti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro;
2. assistenza distrettuale;
3. assistenza ospedaliera;
4. prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria di cui all’articolo 3 septies, comma 4, del
d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
5. servizi di emergenza sanitaria sul territorio;
b) applicare gli accordi e i contratti stipulati con i soggetti accreditati pubblici e privati ai sensi del
d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni e della
l.r. 17/2016 ;
c) collaborare con A.Li.Sa. al monitoraggio dei bisogni territoriali e della corrispondenza dell’offerta agli stessi, dei volumi delle prestazioni, nonché degli accordi attuati;
d) integrare la risposta sanitaria e sociosanitaria con l'offerta delle prestazioni e dei servizi sociali assicurati dai comuni;
e) garantire l'appropriatezza e la qualità delle prestazioni erogate;
f) perseguire economicità ed efficienza produttiva anche ricorrendo a fondi e finanziamenti aggiuntivi rispetto alle quote di riparto del Fondo Sanitario Regionale attribuite.
f bis) predisporre appositi accordi affinché nei locali di proprietà degli enti del servizio sanitario regionale, o in uso dagli stessi, non dedicati all’assistenza sanitaria, vengano individuati idonei spazi da adibire a foresterie per operatori sanitari e specializzandi che ivi operano professionalmente e/o formativamente.
(174) Lettera aggiunta dall'art. 67 della L.R. 28 dicebr 2023, n. 20.
7. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, su proposta della Giunta regionale, può costituire nuove ASL ovvero sopprimere o modificare le ASL esistenti.
Art. 18.
(Organi).
1. Sono organi dell'Azienda sanitaria locale:
a) Il direttore generale;
b) Il Collegio sindacale;
c) Il Collegio di direzione.
Art. 19.
(Direttore generale).
1. Nel rispetto delle disposizioni di cui all’
articolo 3 bis del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del
decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui
all’articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124 , in materia di dirigenza sanitaria) la Giunta regionale nomina il direttore generale tra i soggetti iscritti nell’elenco nazionale di cui all’
articolo 1 della stesso d.lgs 171/2016 in possesso dei requisiti ivi stabiliti. La durata dell’incarico di direttore generale non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni.
(82) Comma già modificato dall' art. 2 della L.R. 14 maggio 2013, n. 12, ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 6 giugno 2014, n. 12 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 18 novembre 2016, n. 27.
1 ter. Non possono essere nominati coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità o inconferibilità previste:
2. Il rapporto di lavoro è esclusivo, regolato da un contratto di diritto privato. In caso di nomina di lavoratori dipendenti si applicano le disposizioni di cui all'
articolo 3 bis del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Al direttore generale sono riservati i poteri di gestione e la rappresentanza dell'Azienda sanitaria locale.
4. Il direttore generale nomina:
a) i membri del Collegio sindacale, su designazione delle amministrazioni competenti, effettuando la prima convocazione del Collegio;
c) i direttori ed i responsabili delle strutture complesse e conferisce e revoca gli incarichi di responsabilità aziendali, secondo quanto previsto dagli articoli 41 e 48;
5. Il direttore generale approva previo parere obbligatorio del Collegio di direzione:
a) l'atto di autonomia aziendale e sue modifiche e integrazioni;
b) il piano strategico triennale;
c) gli atti del bilancio;
e) gli atti di amministrazione straordinaria o che, comunque, comportino variazioni nella consistenza patrimoniale dell'Azienda.
6. Il direttore generale è responsabile del raggiungimento degli obiettivi indicati dalla Regione nonché della corretta ed economica gestione dell'Azienda.
7. Il direttore generale trasmette alla Regione gli atti di cui al comma 5 e assolve ad ogni altro obbligo informativo definito dalle direttive di cui all'articolo 8.
Art. 20.
(Collegio sindacale).
2. La qualità di membro del Collegio sindacale è incompatibile con qualunque carica istituzionale elettiva nell'area di riferimento dell'Azienda sanitaria locale. Per le Aziende ospedaliere l'area di riferimento è quella dell'Azienda sanitaria locale in cui sono comprese, fatto salvo l'IRCCS “Ospedale Policlinico San Martino” il cui territorio di riferimento è quello della Regione.
(141) Comma così modificato dall'art. 28 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .
3. Il presidente del Collegio è eletto nella prima seduta a maggioranza dei componenti.
4. Il Collegio è convocato dal presidente anche su richiesta di un solo componente.
5. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
6. Il membro del Collegio sindacale che, senza giustificato motivo, non partecipa a due sedute consecutive del Collegio decade dall'ufficio.
7. Degli atti di ispezione e controllo effettuati dai singoli componenti deve essere data comunicazione al Collegio nella prima seduta utile.
8. Il Collegio tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni in cui verbalizza lo svolgimento di ogni seduta, registrando i controlli eseguiti e i risultati delle verifiche e degli accertamenti compiuti.
Art. 21.
(Collegio di direzione).
1. In ogni Azienda è costituito il Collegio di direzione con compiti relativi al governo delle attività cliniche e all'appropriatezza dei percorsi diagnostico-assistenziali, all'innovazione e valorizzazione delle risorse umane e professionali degli operatori, all'organizzazione ed allo sviluppo dei servizi e delle attività di ricerca.
2. Il Collegio di direzione in tali ambiti, in particolare:
a) elabora proposte e concorre con la direzione aziendale alla definizione dell'atto aziendale, dei piani attuativi e dei bilanci;
b) definisce indirizzi per lo sviluppo delle metodologie di governo clinico;
d) indica soluzioni organizzative per l'attuazione delle attività libero professionali intramurarie;
e) concorre alla valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici;
f) supporta la direzione aziendale nell'adozione degli atti di governo dell'Azienda;
g) effettua le nomine di sua competenza dei componenti delle commissioni di concorso o di selezione del personale, ai sensi della vigente normativa in materia;
3. Il direttore generale ha l'obbligo di convocare il Collegio di direzione non meno di quattro volte l'anno e ogni volta sia richiesto da almeno i due terzi dei componenti.
4. Il collegio di direzione è composto da:
a) il direttore generale, che lo presiede e ne determina l'attività;
b) il direttore sanitario;
c) il direttore amministrativo;
d) i direttori dei Dipartimenti sanitari;
e) i dirigenti medici responsabili di presidio ospedaliero;
f) i direttori di Distretto;
g) il responsabile dell'area infermieristica;
h) un responsabile della dirigenza sanitaria non medica;
i) un responsabile per le professioni sanitarie di cui alla
legge 26 febbraio 1999 n. 42 (disposizioni in materia di professioni sanitarie) ad eccezione dell'area infermieristica di cui alla lettera g).
j) i responsabili di cui alle lettere h) ed i) sono individuati dal direttore generale con procedure elettive definite dalla Giunta regionale;
5. L'atto d'autonomia aziendale disciplina:
a) le modalità di funzionamento e la convocazione periodica dell'organo;
b) la partecipazione all'azione di governo;
c) la formulazione di pareri e proposte.
Art. 22
1. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 3 bis del
d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del
d.lgs. 171/2016 il direttore generale nomina il direttore amministrativo, il direttore sanitario e il direttore sociosanitario che lo coadiuvano nell’esercizio delle proprie funzioni. I requisiti, le incompatibilità e le inconferibilità alla carica e le funzioni del direttore sanitario e del direttore amministrativo sono disciplinati dagli articoli 3 e 3 bis del
d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della
legge 6 novembre 2012, n. 190 ) e successive modificazioni e integrazioni e dall’
articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135 . Ai fini della nomina a direttore sociosanitario occorre essere in possesso di diploma di laurea magistrale o diploma di laurea ai sensi del previgente ordinamento e aver svolto per almeno cinque anni attività di direzione in ambito sanitario, sociosanitario o socioassistenziale. Al direttore sociosanitario si applica la disciplina delle incompatibilità e delle inconferibilità alla carica previste per i direttori amministrativo e sanitario.
2. L’incarico di direttore amministrativo, sanitario e sociosanitario non può avere durata inferiore a tre anni e superiore a cinque anni.
3. Il rapporto di lavoro è esclusivo, regolato da un contratto di diritto privato. In caso di nomina di lavoratori dipendenti si applicano le disposizioni di cui all’
articolo 3 bis del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Il direttore amministrativo, il direttore sanitario e il direttore sociosanitario sono preposti, per la parte di rispettiva competenza, all’organizzazione dei servizi e delle aree di riferimento, garantendo, in raccordo con la direzione generale e sulla base degli indirizzi emessi dalla stessa, il conseguimento degli obiettivi fissati dalla programmazione regionale.
5. Il direttore amministrativo sovraintende agli aspetti economici, finanziari e amministrativi aziendali.
6. Il direttore sanitario presiede agli aspetti igienici e sanitari aziendali.
7. Il direttore sanitario e il direttore sociosanitario presiedono alla qualità e all’appropriatezza delle prestazioni rese ciascuno nell’ambito della propria area di competenza e concorrono all’integrazione dei percorsi assistenziali tra l’ospedale e il territorio.
8. Il direttore sanitario, il direttore amministrativo e il direttore sociosanitario cessano dall’incarico entro tre mesi dalla nomina del nuovo direttore generale e possono essere riconfermati.
9. In caso di assenza o impedimento del direttore amministrativo o sanitario oppure sociosanitario le rispettive funzioni sono svolte da un dirigente di struttura complessa designato dal direttore generale.
10. Qualora l’assenza o l’impedimento si protragga oltre sei mesi si procede alla sostituzione.
Art. 23.
1. Il direttore generale nomina il direttore amministrativo, sanitario e sociosanitario attingendo agli elenchi regionali di idonei, anche di altre regioni, appositamente costituiti ai sensi dell’
articolo 3 del d.lgs. 171/2016 .
2. Ai sensi e per gli effetti dell’
articolo 3 del d.lgs. 171/2016 , la Giunta regionale definisce le modalità di costituzione della Commissione preposta alla valutazione dei candidati.
Art. 24.
(Consiglio dei sanitari).
1. Il Consiglio dei sanitari è organismo elettivo delle Aziende sanitarie con funzioni di consulenza tecnico sanitaria ed è presieduto dal Direttore sanitario.
2. Il Consiglio dei sanitari esprime parere:
a) sull'atto di autonomia aziendale e sui piani attuativi aziendali;
b) sulle materie individuate dall'atto di autonomia aziendale;
c) su richiesta del direttore generale o del direttore sanitario.
3. I pareri obbligatori di cui al comma 2, lettere a) e b) devono essere resi entro trenta giorni dal ricevimento dei provvedimenti o delle richieste di parere. Il direttore generale è tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformità dal parere reso dal Consiglio dei sanitari.
4. Il Consiglio dei sanitari dura in carica cinque anni.
5. La Giunta regionale definisce, con direttiva vincolante la composizione, le modalità di elezione e di funzionamento del Consiglio dei sanitari tenendo conto delle peculiarità delle Aziende sanitarie locali, ospedaliere e ospedaliere-universitarie.
Art. 25.
(Atto di autonomia aziendale).
1. Le Aziende sanitarie locali determinano la loro organizzazione e il loro funzionamento nell'atto di autonomia aziendale di cui all'
articolo 3, comma 1 bis del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni.
2. L'atto di autonomia aziendale è adottato dal direttore generale nel rispetto delle previsioni di cui alle leggi nazionali e regionali ed in coerenza con i principi, gli indirizzi e gli obiettivi fissati dalla Regione per l'adozione degli atti di autonomia aziendale.
3. L'atto di autonomia aziendale disciplina in particolare:
a) le macro articolazioni aziendali;
b) le modalità di funzionamento dei Distretti e dei Dipartimenti;
c) le responsabilità, le attribuzioni e i compiti del direttore amministrativo, del direttore sanitario, del direttore sociosanitario, dei direttori di presidio, di Distretto e di Dipartimento e dei dirigenti delle strutture ivi comprese, per i dirigenti di struttura complessa, le decisioni che impegnano l'azienda verso l'esterno;
(124) Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 18 novembre 2016, n. 27.
d) i criteri e le modalità di affidamento della direzione delle strutture e degli uffici ai dirigenti;
e) le modalità e le procedure di contrattazione per le forniture di beni e servizi di valore inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria e nazionale.
4. Per la disciplina di determinate materie l'atto di autonomia aziendale può rinviare a specifici regolamenti.
SERVIZI OSPEDALIERI
Art. 26.
1. L'attività ospedaliera del Servizio Sanitario Regionale è svolta dalle Aziende sanitarie locali attraverso i propri Presidi ospedalieri e dai seguenti soggetti:
b) Istituto Giannina Gaslini IRCCS;
c) Ente Ospedaliero Ospedali Galliera;
d) Ospedale Evangelico Internazionale.
2. I soggetti di cui al comma 1, lettere da a) a d) perseguono la loro missione aziendale definendo la propria organizzazione tenendo conto:
a) degli atti di programmazione regionale;
b) delle funzioni di emergenza e di alta specialità attribuite;
c) della complessità della casistica trattata;
d) delle attività di ricerca e di didattica.
3. In particolare i soggetti di cui al comma 1, lettere da a) a d):
a) erogano prestazioni e servizi appropriati;
b) rendono coerente l'offerta aziendale con le politiche di integrazione e organizzazione a rete dell'offerta ospedaliera regionale;
c) coniugano l'attività assistenziale con le attività di ricerca e didattica ai fini di una concreta applicazione dei risultati;
d) perseguono economicità ed efficienza produttiva anche ricorrendo a fondi e finanziamenti aggiuntivi rispetto alle quote di riparto del Fondo Sanitario Regionale attribuite.
4. I soggetti di cui al comma 1 realizzano collegamenti funzionali e forme di integrazione e di coordinamento al fine di garantire agli assistiti percorsi assistenziali di diagnosi, cura e riabilitazione integrati e tempestivi.
5. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, può costituire nuove Aziende ospedaliere ovvero sopprimerle o modificarle.
Art. 27.
1. Gli IRCCS, secondo i rispettivi ordinamenti, fanno parte integrante del Servizio Sanitario Regionale.
2. L'apporto delle attività dell'Ospedale Galliera e dell'Ospedale Evangelico Internazionale al Servizio Sanitario Regionale è regolamentato con le modalità di cui all'
articolo 4, comma 12 del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. La Regione stipula accordi, anche di durata pluriennale, con l'Ospedale Galliera e l'Ospedale Evangelico Internazionale con i quali sono disciplinati i rapporti con il Servizio Sanitario Regionale.
3. Agli IRCCS e agli Ospedali Galliera ed Evangelico si applicano le disposizioni previste dalla normativa nazionale e dalla presente legge nonché quelle previste dalle altre norme regionali in quanto compatibili con il regime giuridico-amministrativo di tali strutture.
Art. 27 bis
1. Le funzioni sanitarie assistenziali in ambito pediatrico e neonatologico in capo alle Aziende Socio Sanitarie Liguri sono assunte dall’IRCCS Istituto Giannina Gaslini a decorrere dal 1° luglio 2022.
2. Il personale adibito all’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 in servizio alla data del 31 dicembre 2021 presso le Aziende Socio Sanitarie Liguri, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonché con contratto a tempo determinato fino alla scadenza prevista, è trasferito dalle Aziende Socio Sanitarie Liguri all’IRCCS Istituto Giannina Gaslini, a far data dal 1° luglio 2022, ai sensi dell’
articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni e integrazioni.
3. La dotazione organica dell’IRCCS Istituto Giannina Gaslini è conseguentemente rideterminata, a far data dal 1° luglio 2022, tenendo conto della consistenza numerica e dell'inquadramento giuridico del personale trasferito ai sensi del comma 2, con corrispondente riduzione della consistenza delle dotazioni organiche da parte delle Aziende di provenienza del personale.
4. Al personale trasferito è attribuito il trattamento economico accessorio spettante al personale dell’IRCCS Istituto Giannina Gaslini. Dal 1° luglio 2022, per il personale di cui al periodo precedente, cessano gli incarichi di funzione, nonché le eventuali indennità comunque denominate, fatta salva la facoltà di nuova attribuzione secondo la disciplina contrattuale applicata al personale dell’IRCCS Istituto Giannina Gaslini.
5. Sulla base del numero dei dipendenti oggetto del trasferimento sono incrementati i fondi delle pertinenti aree contrattuali presso l’IRCCS Istituto Giannina Gaslini, con corrispondente e analoga riduzione presso le Aziende di provenienza.
6. Le porzioni del patrimonio immobiliare destinate alle funzioni di cui al comma 1 restano nella proprietà delle Aziende Socio Sanitarie Liguri e sono assegnate in comodato d’uso gratuito all’IRCCS Istituto Giannina Gaslini secondo quanto stabilito dal provvedimento di cui al comma 9, lettera a). I beni strumentali sono parimenti assegnati in comodato d’uso gratuito la cui durata è stabilita dagli accordi tra le parti.
7. Nella definizione del riparto delle risorse annuali del Fondo Sanitario Regionale, la Regione tiene conto degli effetti del trasferimento di funzioni di cui al presente articolo, ad invarianza del finanziamento complessivo definito per l’esercizio di riferimento.
8. Nelle more del trasferimento definitivo e fino al 30 giugno 2022, le Aziende sono autorizzate a usufruire del 50 per cento delle risorse attribuite per le funzioni di cui al comma 1, fatte salve eventuali deroghe stabilite dalla Giunta regionale per particolari necessità.
9. La Giunta regionale, con propri provvedimenti, da adottarsi entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del presente articolo:
a) definisce i termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché, con riferimento al patrimonio immobiliare di cui al comma 6, la durata del comodato d’uso gratuito;
b) fissa le modalità per la ricognizione complessiva delle attività, delle passività, dei beni mobili e immobili, delle funzioni e dei servizi svolti, delle risorse umane, finanziarie e strumentali alla data del 30 giugno 2022 con riferimento alle funzioni da trasferire ai sensi del comma 1.
10. Alla data del 1° luglio 2022 l’IRCCS Istituto Giannina Gaslini succede nelle attività, nei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli relativi al personale, facenti capo alle Aziende Socio Sanitarie Liguri relativi alle funzioni trasferite ai sensi del comma 1.
11. Il contenzioso derivante dalle funzioni e attività di cui al comma 1, svolte fino alla data del 30 giugno 2022 e i relativi oneri, rimangono in capo a ciascuna Azienda Socio Sanitaria che vi provvede con propri fondi.
Art. 27 ter
1. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria valuta l’attuazione e i risultati ottenuti dalle disposizioni di cui alla presente legge concernenti l’attribuzione all’IRCCS Istituto Giannina Gaslini delle funzioni sanitarie assistenziali in ambito pediatrico e neonatologico in capo alle Aziende Socio Sanitarie Liguri. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dall’entrata in vigore dell’articolo 27 bis e con successiva periodicità annuale, presenta al Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria una relazione sullo stato di attuazione e sull’efficacia delle disposizioni di cui al citato articolo 27 bis, fornendo in particolare risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) i risultati ottenuti nel perseguimento dell’obiettivo di fornire una risposta più qualificata ai bisogni assistenziali e di cura dei pazienti pediatrici anche in termini di riduzione dei tempi delle liste di attesa;
b) i risultati ottenuti con riferimento al dato della mobilità passiva dei pazienti;
c) le eventuali criticità incontrate nell’attuazione degli interventi.
2. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria assicura, ai sensi dell’
articolo 14 della legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa) e successive modificazioni e integrazioni, l’adeguata divulgazione degli esiti e del controllo della valutazione della presente legge, anche mediante pubblicazione nel sito web istituzionale.
Art. 28.
Art. 28 bis.
a) il Consiglio d'indirizzo e verifica;
b) il Direttore generale;
c) il Direttore scientifico;
d) il Collegio sindacale;
e) il Collegio di direzione.
2. Il Consiglio d'indirizzo e verifica concorre, al di fuori della gestione diretta, a determinare, nell'ambito delle risorse assegnate dallo Stato e dalla Regione, le linee strategiche e di indirizzo dell'attività dell'Istituto su base annuale e pluriennale, assicurando la coerenza della programmazione generale dell'attività assistenziale dell'IRCCS “Ospedale Policlinico San Martino” con la programmazione didattica e scientifica dell'Università e verificandone la corretta attuazione. Tale organo verifica, altresì, il raggiungimento degli obiettivi di ricerca garantendo, in particolare, il perseguimento coerente e integrato delle finalità assistenziali e di cura, di didattica e di ricerca. Il Consiglio verifica la corrispondenza delle attività svolte e dei risultati raggiunti dall'Istituto rispetto agli indirizzi e agli obiettivi predeterminati. In caso di risultato negativo, il Consiglio riferisce al Presidente della Regione e al Ministro della Salute
(24) Comma già modificato dall' art. 20 della L.R. 9 agosto 2012, n. 29 e così successivamente modificato dall'art. 28 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .
.
3. Il Consiglio di indirizzo e verifica esprime parere preventivo obbligatorio in merito agli atti del Direttore generale aventi ad oggetto le determinazioni di alienazione del patrimonio, l'adozione e le modifiche del regolamento di organizzazione e funzionamento, l'adozione del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio e i provvedimenti in materia di costituzione o partecipazione a società, consorzi, altri enti e associazioni.
4. Il Consiglio di indirizzo e verifica è nominato dalla Regione, resta in carica cinque anni ed è composto da cinque membri, scelti tra soggetti di comprovata competenza e professionalità. I componenti sono designati: uno dalla Regione, uno dall'Università degli Studi di Genova, uno dal Ministero della Salute, uno dalla Conferenza dei Sindaci di cui all'articolo 15. Il quinto membro, con funzioni di Presidente, è nominato dalla Giunta regionale sentito il Ministero della Salute. Non possono farne parte i dipendenti dell'IRCCS “Ospedale Policlinico San Martino” o della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli studi di Genova, nonché coloro che hanno rapporti di collaborazione con tali soggetti.
(150) Comma così modificato dall'art. 28 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .
5. Il Direttore generale è nominato dalla Giunta regionale, d'intesa con il Rettore dell'Università e sentito il Ministro della Salute, tra i soggetti inseriti nell'elenco degli idonei alla nomina a Direttore generale delle Aziende sanitarie di cui all'articolo 23 e a esso si applicano gli articoli 3 e 3 bis del
d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e l'articolo 19 della presente legge.
6. Il Direttore scientifico, cui compete la responsabilità dell'attività di ricerca, in coerenza con i programmi nazionali e regionali in materia e nei limiti delle risorse assegnate, è nominato, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42 (Regolamento recante disposizioni in materia di Direttori Scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS), dal Ministro della Salute, sentito il Presidente della Regione. L'incarico del Direttore scientifico è esclusivo.
8. Il Collegio di direzione è così composto:
a) il Direttore generale che lo presiede e ne determina l'attività;
b) il Direttore scientifico;
c) il Direttore sanitario;
d) il Direttore amministrativo;
e) i Direttori dei Dipartimenti sanitari, dei Dipartimenti ad attività integrata e dei Dipartimenti di ricerca;
f) il responsabile dell'area infermieristica;
g) un responsabile della dirigenza sanitaria non medica;
h) un responsabile per le professioni sanitarie di cui alla
legge 26 febbraio 1999, n. 42 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie) ad eccezione dell'area infermieristica di cui alla lettera f).
I responsabili di cui alle lettere g) e h) sono individuati dal Direttore generale con le procedure elettive previste dal Regolamento di organizzazione e funzionamento.
9. Il Direttore generale si avvale del Collegio di direzione ai fini dell'integrazione tra le funzioni assistenziali, didattiche e di ricerca, nonchè per il governo delle attività cliniche, la programmazione e valutazione delle attività tecnico-sanitarie. Il Collegio di direzione concorre alla formulazione dei programmi di formazione, delle soluzioni organizzative per l'attuazione delle attività libero-professionali intramurarie e alla valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici. Il Direttore generale si avvale, altresì, del Collegio di direzione per l'elaborazione del programma di attività dell'IRCCS “Ospedale Policlinico San Martino”, nonché per l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi.
(151) Comma così modificato dall'art. 28 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .
Art. 28 ter.
2. La Giunta regionale, entro i successivi quaranta giorni, approva il Regolamento, anche con le modifiche ritenute necessarie, acquisite le eventuali osservazioni del Ministero della Salute e previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente per materia, da rendersi nel termine di trenta giorni, trascorsi i quali si intende espresso. In caso di successive modifiche ed integrazioni viene seguita la medesima procedura.
3. L'assetto organizzativo dell'IRCCS “Ospedale Policlinico San Martino” deve assicurare lo svolgimento complementare e integrato delle funzioni assistenziali, delle funzioni formative e scientifiche e di ricerca nella disciplina di Oncologia e in quelle complementari ed integrate. Resta fermo quanto previsto dalla disciplina nazionale e regionale per quanto attiene all'assetto organizzativo e al funzionamento delle restanti attività formative, assistenziali, scientifiche e di ricerca che concorrono allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Università.
(154) Comma così modificato dall'art. 28 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .
a) le macro articolazioni aziendali;
b) le modalità di funzionamento dei Dipartimenti;
d) l'assetto funzionale e organizzativo delle attività di trapianto di organi solidi e tessuti in attuazione della
legge regionale 4 dicembre 2009, n. 60 (Organizzazione regionale dei prelievi e dei trapianti di organi, tessuti e cellule);
e) i criteri e le modalità di affidamento della direzione delle strutture e degli uffici ai dirigenti;
f) le modalità e le procedure di contrattazione per le forniture di beni e servizi di valore inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria e nazionale;
g) le modalità di gestione amministrativa e contabile autonoma delle attività di ricerca.
5. Per la disciplina di determinate materie il Regolamento di organizzazione e funzionamento può rinviare a specifici regolamenti.
6. Ai sensi dell'articolo 22, il Direttore generale nomina, tra i soggetti inseriti negli elenchi di cui all'articolo 23, il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario che lo coadiuvano nell'esercizio delle sue funzioni.
Art. 28 quater.
Art. 28 quinquies.
2. Al fine di svolgere funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico all'attività clinica e di ricerca è costituito il Comitato Tecnico Scientifico ai sensi dell'
articolo 6 della l.r. 7/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e dei principi stabiliti dall'Accordo 1 luglio 2004.
Art. 29.
1. Le norme del Capo IV del presente Titolo trovano applicazione, in quanto compatibili, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 26, comma 1, lettere da a) a d).
ASSETTI ORGANIZZATIVI
STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE AZIENDALE
Art. 30.
(Piano strategico aziendale).
1. Contestualmente all'approvazione del bilancio pluriennale di previsione di cui all'
articolo 24 della legge regionale 8 febbraio 1995 n. 10 (finanziamento, gestione patrimoniale ed economico-finanziaria delle Unità Sanitarie Locali e delle altre Aziende del Servizio Sanitario regionale) le Aziende sanitarie adottano il piano strategico aziendale, nel rispetto della programmazione regionale.
2. Il piano strategico aziendale ha durata triennale e si estrinseca in termini economici, finanziari e patrimoniali nel bilancio pluriennale di previsione. Il piano strategico è aggiornato annualmente a scorrimento.
3. Il piano strategico aziendale determina:
a) gli obiettivi di tutela della salute;
b) la quantificazione dei fabbisogni di prestazioni;
c) i servizi e le attività da istituire, potenziare o dismettere;
d) i livelli programmati di prestazioni da erogare attraverso la stipula di accordi e contratti con gli erogatori pubblici e privati;
e) il piano per gli investimenti relativo alle strutture, alle tecnologie, all'aggiornamento ed alla qualificazione degli operatori.
4. Il piano strategico identifica in modo specifico per le attività ospedaliere il fabbisogno di posti letto e la loro riqualificazione al fine di raggiungere gli obiettivi regionali.
Art. 31.
(Piano attuativo annuale).
1. I direttori generali delle Aziende sanitarie, annualmente, adottano il piano attuativo aziendale.
2. Il piano attuativo delinea, rispetto alle macro aree organizzative aziendali, i programmi di attività ed i progetti operativi, definendo gli standard quantitativi e qualitativi, gli indicatori di verifica e attribuendo le risorse necessarie.
3. Il piano attuativo si realizza attraverso l'adozione delle metodiche di budget di cui al Titolo IV, Capo II della
l.r. 10/1995 .
ARTICOLAZIONI AZIENDALI
Art. 32.
1. L’ASL si articola in distretti, presidi ospedalieri, area dipartimentale di prevenzione e, inoltre, si organizza in Dipartimenti secondo quanto previsto dal Capo V.
2. I distretti provvedono a:
a) valutare, nel rispetto delle competenze di A.Li.Sa. ai sensi della
l.r. 17/2016 , i bisogni e le domande di prestazioni e servizi della popolazione di riferimento;
b) assicurare l’accesso integrato ai servizi e alle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali;
c) erogare prestazioni e servizi di base secondo le modalità definite dalla programmazione aziendale e dal programma delle attività territoriali di cui all’articolo 36.
3. I presidi ospedalieri, comprendenti una o più strutture ospedaliere, provvedono ad erogare prestazioni di emergenza-urgenza, di ricovero e specialistiche ambulatoriali integrate nella rete dei servizi territoriali, in conformità alla programmazione regionale.
4. L’area dipartimentale di prevenzione provvede in particolare a:
a) erogare prestazioni e servizi:
1. di profilassi e prevenzione;
2. di tutela della salute e della sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro;
3. di sanità pubblica e di tutela igienico sanitaria degli alimenti, di igiene veterinaria;
b) svolgere attività epidemiologiche e di supporto alle elaborazioni dei piani attuativi locali.
5. Le articolazioni territoriali ed organizzative di cui al comma 1 sono dotate di autonomia tecnico gestionale ed economico finanziaria, soggette a rendicontazione analitica con contabilità separata all'interno del bilancio aziendale.
DISTRETTO SANITARIO
Art. 33.
(Distretto sanitario).
1. I confini territoriali del Distretto sanitario corrispondono ai confini del Distretto sociosanitario, all'interno del quale viene assicurato il coordinamento degli interventi sanitari e sociali, nonché le prestazioni di cui alla
l.r. 12/2006 .
2. Nel Distretto sanitario:
a) si realizza il coordinamento e l'integrazione delle attività svolte dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta e dalle farmacie convenzionate con le prestazioni e i servizi erogati dalle strutture operative a gestione diretta del Distretto nonché dagli ambulatori e dalle strutture ospedaliere e territoriali accreditate. Nel Distretto, in applicazione della programmazione regionale e nel rispetto delle linee di indirizzo adottate dalla Giunta regionale, vengono assicurate in particolare:
1. l'assistenza specialistica ambulatoriale;
2. le attività ed i servizi consultoriali per la tutela della salute dell'infanzia, della donna e della famiglia;
3. le attività ed i servizi rivolti a disabili ed anziani;
4. le attività ed i servizi di assistenza domiciliare integrata;
b) viene assicurata l'integrazione degli accessi, dei luoghi e delle attività chiamati a soddisfare i bisogni di salute che richiedono unitariamente l'erogazione di prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale;
c) trovano collocazione funzionale le articolazioni organizzative del Dipartimento di salute mentale e, con riferimento ai servizi alla persona, del Dipartimento di prevenzione.
3. La Giunta regionale entro sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con propria deliberazione l'ambito delle attività attribuite al Distretto sanitario, le modalità di esercizio, le fasi ed i tempi di avvio, anche in modo articolato sul territorio al fine di consentirne lo sviluppo organico e graduale.
Art. 34.
1. L'incarico di direttore di Distretto è attribuito dal direttore generale a un dirigente del Servizio Sanitario Nazionale, che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali e un'adeguata formazione nella loro organizzazione, oppure a un medico convenzionato, ai sensi dell'
articolo 8, comma 1, del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, da almeno dieci anni, con contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico della dirigenza sanitaria.
2. L’incarico è conferito dal direttore generale a seguito dell’espletamento di procedure comparative nel rispetto dei principi di trasparenza, selettività ed evidenza pubblica, in forza delle disposizioni recate da apposita direttiva vincolante da emanarsi dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della presente legge.
4. Il direttore di Distretto realizza il programma di cui all’articolo 36 e gestisce le risorse assegnate al Distretto in modo da garantire l’accesso della popolazione alle strutture ed ai servizi, l’integrazione tra i servizi e la continuità assistenziale. Il direttore del Distretto supporta la direzione generale nei rapporti con i Sindaci del Distretto.
5. Il coordinamento e l’integrazione degli interventi sociosanitari di cui all’articolo 36 è assicurato dall’Unità Distrettuale composta dal direttore di Distretto e dal direttore sociale di cui alla
l.r. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, nominato dal Comitato dei Sindaci di Distretto.
6. Per le attività sociosanitarie il direttore di Distretto e il direttore sociale si avvalgono di un Comitato distrettuale composto dai coordinatori di ambito territoriale sociale di cui alla
l.r. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, dai responsabili delle strutture organizzative che operano nel Distretto sociosanitario, dai membri dell’ufficio di coordinamento delle attività distrettuali previsto dall’
articolo 3 sexies, comma 2, del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Annualmente, il direttore generale dell’Azienda sanitaria locale e il Comitato dei Sindaci di Distretto verificano i risultati e gli obiettivi d’integrazione sociosanitaria fissati, d’intesa, nel Piano sociosanitario del Distretto di cui all’
articolo 26 della l.r.12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 35.
(Comitato dei Sindaci di Distretto sociosanitario).
1. I Sindaci dei Comuni compresi nella delimitazione territoriale di ogni Distretto sociosanitario costituiscono il Comitato dei Sindaci del Distretto la cui composizione, i compiti e le modalità di funzionamento sono disciplinati dalla
l.r. 12/2006 .
Art. 36.
(Programma delle attività territoriali).
1. Il programma delle attività territoriali, i cui contenuti sono fissati all'articolo 3 quater, commi 2 e 3 del
d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, è approvato annualmente dal direttore generale dell'Azienda sanitaria locale, previo parere del Comitato dei Sindaci di Distretto. L'intesa sulla pianificazione del Distretto socio sanitario di cui all'
articolo 26 della l.r. 12/2006 costituisce attuazione dell'
articolo 3 quater, comma 3, lettera c) del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto strumento di integrazione e coordinamento delle attività, dei servizi e delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali.
PRESIDI OSPEDALIERI
Art. 37.
(Presidi e strutture ospedaliere).
1. Il Presidio ospedaliero è la struttura tecnico funzionale dell'Azienda sanitaria locale che eroga prestazioni di ricovero, ambulatoriali e specialistiche anche all'esterno dello stabilimento ospedaliero.
2. Il direttore generale dell'Azienda sanitaria locale provvede nell'atto di autonomia aziendale, in coerenza con gli atti di programmazione regionale, a costituire uno o più presidi ospedalieri anche a seguito dell'accorpamento organizzativo di più stabilimenti.
3. L'accorpamento di più stabilimenti in unico Presidio è finalizzato a:
a) favorire l'adozione dI percorsi assistenziali e di cura integrati, nonché l'attivazione di protocolli e linee guida che assicurino l'esercizio della responsabilità clinica e l'utilizzo appropriato delle strutture e dei servizi assistenziali;
b) riorganizzare le attività ospedaliere e specialistiche in funzione delle modalità assistenziali, dell'intensità delle cure, della durata della degenza e del regime di ricovero, anche al fine di superare l'articolazione per reparti differenziati secondo la disciplina specialistica.
4. Al presidio ospedaliero può essere preposto il direttore sanitario dell’Azienda sociosanitaria, purchè in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, ovvero un dirigente medico responsabile di struttura complessa, in possesso dei medesimi requisiti, a tal fine nominato dal direttore generale.
(126) Comma così sostituito dall'art.1 della L.R. 18 novembre 2016, n. 27.
a) direttore sanitario del presidio in quanto responsabile delle funzioni igienico-organizzative;
b) controllo e valutazione dell'attività sanitaria svolta nel presidio anche in termini di accessibilità, qualità e appropriatezza;
c) definizione di percorsi assistenziali integrati.
ORGANIZZAZIONE DIPARTIMENTALE
Art. 38.
(Dipartimenti).
1. L'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività delle Aziende sanitarie.
2. I Dipartimenti possono essere aziendali o interaziendali.
3. Il Dipartimento è un'organizzazione integrata di più unità operative omogenee, affini o complementari che perseguono comuni finalità e sono tra loro interdipendenti pur mantenendo autonomia e responsabilità professionale.
4. Le unità operative e le altre strutture organizzative che costituiscono i Dipartimenti sanitari sono aggregate al fine di garantire risposte assistenziali unitarie, tempestive e razionali sulla base di regole condivise di comportamento assistenziale, etico e medico legale.
Art. 39.
(Costituzione).
1. Il direttore generale individua, ad esclusione dei Dipartimenti istituiti con legge o attraverso altri provvedimenti regionali, le componenti organizzative del Dipartimento, ne definisce finalità, responsabilità e interdipendenze, fissa la composizione e costituisce il Comitato di Dipartimento di cui all'articolo 42.
2. Il Dipartimento può comprendere unità operative territoriali e unità operative appartenenti ad ospedali e presidi ospedalieri diversi salvo quanto disposto al comma 1. In tali casi, il direttore generale ovvero i direttori generali interessati, qualora si tratti di Dipartimenti interaziendali, ne definiscono, nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge, le modalità di funzionamento.
3. Il Dipartimento aggrega almeno quattro strutture organizzative complesse e può comprendere, anche strutture organizzative semplici.
4. In deroga a quanto disposto dal comma 3, le Aziende sanitarie, previa specifica richiesta motivata, possono essere autorizzate dalla Giunta regionale a costituire Dipartimenti che aggreghino quattro strutture organizzative, di cui almeno una complessa.
5. La Giunta regionale approva direttive vincolanti:
a) per istituire Dipartimenti di interesse regionale;
6. I direttori generali possono istituire, nell'ambito dell'atto aziendale, i Dipartimenti delle professioni infermieristiche e tecnico sanitarie di cui all'
articolo 7, comma 1 della legge 10 agosto 2000 n. 251 (disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica).
Art. 40.
(Dipartimenti funzionali e Dipartimenti strutturali).
1. I Dipartimenti possono essere funzionali o strutturali.
2. I Dipartimenti funzionali possono comprendere anche strutture extraziendali.
3. I Dipartimenti funzionali e strutturali sanitari, in collaborazione con i distretti sanitari per quanto concerne le attività territoriali, perseguono la gestione integrata e complessiva dei percorsi di cura e lo sviluppo di comportamenti clinico assistenziali basati sull'evidenza, la misurazione degli esiti, la gestione del rischio clinico, l'adozione di linee guida e protocolli diagnostico terapeutici, la formazione continua, il coinvolgimento e l'informazione del paziente, nonché il coordinamento e l'integrazione delle attività amministrative.
4. L'organizzazione dei Dipartimenti strutturali è caratterizzata, inoltre, da:
a) attribuzione di risorse e conseguente responsabilità di gestione del direttore connessa con il loro utilizzo;
b) attribuzione al direttore di Dipartimento di poteri e responsabilità di gestione in ordine alla razionale e corretta programmazione delle attività;
c) condivisione di spazi, professionalità, risorse e tecnologie;
d) appartenenza delle strutture organizzative ad un unico Dipartimento.
Art. 40 bis.
1. Al fine di realizzare un coerente governo clinico in grado di favorire il coordinamento tra unità organizzative appartenenti ad aziende diverse sono costituiti dipartimenti interaziendali ai sensi dell’articolo 38, comma 2.
2. Il dipartimento interaziendale provvede, in particolare:
a) al governo clinico perseguendo, in una logica di rete, il coordinamento delle attività e il miglioramento della qualità dei servizi erogati;
b) al coordinamento organizzativo dei servizi e delle attività al fine di gestire percorsi integrati di diagnosi e cura;
c) alla programmazione dell’attività di equipe;
d) alla costituzione di equipe itineranti;
e) alla valutazione delle performance qualitative e di efficienza;
f) alla condivisione di linee guida e protocolli e prassi operative;
g) all’audit clinico ed infermieristico;
h) alla formazione professionale del personale.
3. Le funzioni del dipartimento interaziendale di cui al presente articolo sono specificate nel regolamento di dipartimento approvato dalla direzione delle aziende interessate nel rispetto della presente legge e della
l.r. 17/2016 .
4. Al dipartimento sono assegnati obiettivi annuali e risorse idonee per raggiungere i risultati programmati. Per ciascun anno è pubblicato un rendiconto dei costi sostenuti e dei ricavi, nonché delle attività svolte e del livello di raggiungimento degli obiettivi programmati assegnati.
5. Il dipartimento interaziendale ha un direttore e un comitato di dipartimento e il personale afferente opera nell’ambito delle direttive del direttore del dipartimento.
6. La Regione con un proprio atto individua i dipartimenti interaziendali da costituire.
Art. 41.
(Direttore di Dipartimento).
1 ter. Il direttore del Dipartimento interaziendale è nominato dal Comitato dell'area ottimale interessata, qualora afferente a tutte le Aziende sanitarie ed Enti equiparati facenti parte dell'area, o dai direttori generali delle Aziende sanitarie ed Enti equiparati interessati. Qualora il Dipartimento interaziendale sia sanitario la nomina è effettuata su proposta del Comitato di Dipartimento
(35) Comma inserito dall' art. 5 della L.R. 25 novembre 2009, n. 57 .
.
4. Il direttore del Dipartimento ha autonomia decisionale nell'ambito delle linee programmatiche fissate dal direttore generale e di quanto deliberato dal Comitato di Dipartimento ed, in particolare:
a) assicura il funzionamento del Dipartimento;
b) promuove le verifiche di audit clinico e di qualità;
c) verifica la conformità delle attività dipartimentali agli indirizzi approvati dal Comitato di Dipartimento;
d) rappresenta il Dipartimento nei rapporti con la direzione generale aziendale.
5. Il direttore di Dipartimento strutturale provvede, altresì, a:
a) negoziare con la direzione generale obiettivi e risorse;
b) gestire le risorse direttamente attribuite al Dipartimento;
c) definire, sentito il Comitato del Dipartimento, il piano delle attività, i programmi e le risorse da attribuire alle strutture organizzative del Dipartimento;
d) monitorare e verificare, congiuntamente al Comitato, l'attività di gestione del Dipartimento.
Art. 42.
(Comitato di Dipartimento).
1. Il Comitato di Dipartimento, composto dai responsabili delle strutture organizzative, assicura la programmazione, l'organizzazione delle attività e le funzioni di coordinamento del Dipartimento. Il Comitato provvede in particolare a:
a) definire i percorsi di cura del paziente;
b) adottare linee guida, protocolli terapeutici e operativi;
c) programmare l'utilizzo delle attrezzature, dei presidi e delle risorse;
d) stabilire modelli e criteri per la verifica e la valutazione di audit clinico e di qualità;
e) proporre piani di aggiornamento e riqualificazione del personale;
2. Il Comitato di Dipartimento definisce le proprie modalità di funzionamento in un apposito regolamento adottato sulla base di uno schema aziendale.
CAPO V BIS
Art. 42 bis.
(Classificazione dei servizi di ambulanza e di trasporto dei pazienti)
1. I servizi di soccorso e salvataggio con ambulanza o automedicale e di trasporto terrestre di pazienti sono servizi a contenuto prestazionale misto, i quali possono includere attività di soccorso sanitario, di cure mediche, infermieristiche, di assistenza specializzata e di trasporto.
2. I servizi di soccorso e salvataggio con ambulanza o automedicale e di trasporto sanitario terrestre di pazienti sono classificati, tenendo conto del contenuto prevalente delle prestazioni erogate, nonché delle condizioni del paziente, in:
a) “servizi di soccorso e salvataggio”: servizi di soccorso, di salvataggio, di assistenza a pazienti in situazione di emergenza, erogati nell’ambito del sistema di emergenza sanitaria della Regione Liguria, ai sensi della
legge regionale 5 maggio 1994, n. 24 (Sistema di emergenza sanitaria) e successive modificazioni e integrazioni mediante un veicolo di soccorso, sia esso un’ambulanza o un’automedicale, dotato dei dispositivi medici necessari, ivi incluse le prestazioni di trasferimento urgente di pazienti tra presidi ospedalieri. I servizi di soccorso e salvataggio erogati con ambulanza devono essere svolti da almeno due soccorritori, debitamente formati, di cui uno autista;
b) “servizi di trasporto in ambulanza qualificato”: servizi di ambulanza che comportano il trasporto di pazienti, mediante un veicolo di soccorso ovvero un altro veicolo autorizzato ai sensi dell’
articolo 6, comma 2, della legge regionale 29 maggio 1996, n. 24 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull’esercizio del trasporto sanitario di infermi e infortunati) e successive modificazioni e integrazioni, ivi incluse le prestazioni di trasferimento di pazienti tra presidi ospedalieri e tra più stabilimenti dello stesso presidio, svolti da almeno due soccorritori, debitamente formati, di cui uno autista, nei confronti di un paziente in ordine al quale sussiste un rischio di peggioramento dello stato di salute;
c) “servizi di trasporto di pazienti in ambulanza”: servizi di trasporto di pazienti diversi dai servizi di soccorso e salvataggio di cui alla lettera a), nonché dal servizio di trasporto in ambulanza qualificato di cui alla lettera b).
3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, fissa criteri, indirizzi e modalità per l’erogazione e lo svolgimento dei servizi di cui al comma 2.
Art. 42 ter.
(Affidamento dei servizi)
1. I servizi di cui all’articolo 42 bis, comma 2, lettere a) e b), sono affidati, in via prioritaria, ai sensi dell’
articolo 57 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’
articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ) e successive modificazioni e integrazioni, ai comitati della Croce Rossa Italiana e alle organizzazioni di volontariato iscritti nell’elenco regionale di cui all’articolo 42 quater, comma 1. Sino all’attivazione del Registro unico nazionale del Terzo Settore, il requisito di iscrizione previsto dall’
articolo 57 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, è soddisfatto con l’iscrizione nel Registro regionale del Terzo Settore - sezione organizzazioni di volontariato - di cui alla
legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo unico delle norme sul Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni.
2. Con il provvedimento di cui all’articolo 42 bis, comma 3, la Giunta regionale, nel rispetto degli
articoli 56, commi 2, 3, 3 bis e 4, e 57 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’
articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ) e successive modificazioni e integrazioni, definisce le procedure e le modalità di dettaglio per l’affidamento in convenzione dei servizi di cui al comma 1.
(161) Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 2 aprile 2021. n. 5.
3. I servizi di cui all’articolo 42 bis, comma 2, lettera c), possono essere eseguiti:
a) dagli enti del Terzo settore, in possesso dell’autorizzazione sanitaria di cui alla
l.r. 24/1996 e successive modificazioni e integrazioni, iscritti nell’elenco di cui all’articolo 42 quater, comma 1, in regime di accreditamento libero, a norma dell’articolo
55 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero per il tramite di convenzione, a norma dell’
articolo 56 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, prevedendo, in ogni caso, a carico dell’amministrazione e in favore degli enti esecutori il mero rimborso delle spese correnti, esclusi gli oneri di investimento;
4. Qualora i servizi di cui all’articolo 42 bis, comma 2, lettera c), non siano oggettivamente separabili dai servizi di cui all’articolo 42 bis, comma 2, lettere a) e b), si procede ad affidamento congiunto e si applica l’
articolo 28, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni e integrazioni.
(164) Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 2 aprile 2021, n. 5.
5. E’ fatta salva la facoltà, per le ASL, gli istituti e gli enti del Servizio Sanitario Regionale, di provvedere direttamente all’esecuzione dei servizi di cui all’articolo 42 bis, comma 2, lettere a), b) e c), con impiego di mezzi e personale propri, ovvero di affidarne l’esecuzione ad altra pubblica amministrazione, ai sensi dell’
articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 42 quater.
(Caratteristiche dei soggetti esecutori ed esecuzione dei servizi)
1. Al fine di assicurare standard tecnici e qualitativi uniformi per l’esecuzione dei servizi di cui al presente Capo, a tutela della salute e del benessere dei pazienti assistiti, nonché del migliore impiego delle risorse pubbliche, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, la Giunta regionale istituisce l’elenco dei soggetti ai quali possono essere affidati servizi di ambulanza e di trasporto dei pazienti, specificando la tipologia di servizi all’esecuzione dei quali ciascun soggetto è abilitato. Con lo stesso provvedimento, la Giunta regionale fissa le procedure per l’inclusione nell’elenco dei soggetti abilitati.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 disciplina, altresì, ai fini dell’abilitazione all’esecuzione dei servizi di cui all’articolo 42 bis, comma 2:
a) la classificazione delle ambulanze, delle automedicali e degli altri mezzi speciali utilizzabili per l’esecuzione dei servizi di cui al presente Capo, ivi incluse le caratteristiche tecniche, operative, igieniche, prestazionali, di dotazione e di efficienza per ciascuna tipologia di mezzo, nonché le tipologie di mezzo utilizzabili per l’esecuzione di ciascun servizio di cui al all’articolo 42 bis, comma 2, tenuto conto delle caratteristiche previste per le ambulanze dai
decreti del Ministero dei Trasporti 17 dicembre 1987, n. 553 (Tipo A e Tipo B) e
20 novembre 1997, n. 487 (Tipo A1), nonché della norma UNI EN 1789 “Veicoli medici e loro attrezzature – Autoambulanze”;
b) i requisiti tecnici, igienici e di dotazione delle sedi dei soggetti abilitati all’esecuzione di ciascun servizio di cui all’articolo 42 bis, comma 2;
c) la determinazione, per ciascun servizio di cui all’articolo 42 bis, comma 2, delle competenze minime del personale; della durata minima, delle modalità e dei requisiti di ciascun percorso formativo erogato in ambito regionale; delle modalità di certificazione delle competenze; dei criteri per la certificazione di equipollenza delle competenze acquisite tramite percorsi formativi erogati in altre regioni o nell’ambito di percorsi formativi universitari; nonché dei requisiti e dei criteri per l’aggiornamento delle competenze e la formazione continua;
d) le modalità e i criteri per la vigilanza in ordine al possesso e al mantenimento dei requisiti e delle caratteristiche di cui alle lettere a), b) e c), nonché sull’esecuzione dei servizi, anche tramite istituzione di un organismo regionale di vigilanza, costituito senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Il presente articolo non si applica ai servizi eseguiti ai sensi dell’articolo 42 ter, comma 5, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2, lettera a).
4. Tutti i soggetti esecutori dei servizi di cui al presente Capo, fatte salve le ASL, le Amministrazioni pubbliche e i Comitati della Croce Rossa Italiana, devono essere in possesso dell’autorizzazione di cui alla
l.r. 24/1996 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 42 quinquies.
(Conferenze)
1. Al fine di provvedere al coordinamento dei servizi di cui al presente Capo, affidati tramite convenzioni, accordi, comunque eseguiti a norma dell’articolo 42 ter, è istituita la Conferenza regionale permanente per i servizi di ambulanza e di trasporto dei pazienti.
2. La Conferenza di cui al comma 1 è composta da:
a) l’Assessore regionale competente o suo delegato che la presiede;
b) il Direttore generale di A.Li.Sa. o suo delegato;
c) i Direttori generali delle ASL, degli istituti ed enti del Servizio Sanitario Regionale o loro delegati;
d) il Responsabile del Dipartimento interaziendale regionale Emergenza 118 o suo delegato;
e) i rappresentanti regionali delle reti associative di cui all’
articolo 41 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, o loro delegati, in misura di uno per ciascuna rete.
3. Le modalità di funzionamento della Conferenza di cui al comma 1 sono disciplinate da apposito provvedimento adottato dalla Conferenza medesima a maggioranza dei suoi componenti. La Conferenza si riunisce almeno una volta per ciascun semestre.
4. Al fine di provvedere, a livello locale, al coordinamento dei servizi di cui al presente Capo, affidati tramite convenzioni, accordi comunque eseguiti a norma dell’articolo 42 ter, è, altresì, istituita presso ciascuna ASL la Conferenza aziendale permanente per i servizi di ambulanza e di trasporto dei pazienti.
5. Ciascuna Conferenza di cui al comma 4 è composta da:
a) il Direttore generale della ASL o suo delegato, che la presiede;
b) il Responsabile del servizio Emergenza 118 della ASL;
c) ove presenti sul territorio di competenza della ASL, i Direttori generali degli istituti ed enti del Servizio Sanitario Regionale o loro delegati;
d) i rappresentanti regionali delle reti associative di cui all’
articolo 41 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, o loro delegati, in misura di uno per ciascuna rete.
6. Le modalità di funzionamento delle Conferenze di cui al comma 4 sono disciplinate da apposito provvedimento adottato dalla Conferenza regionale, a maggioranza dei suoi componenti. Le Conferenze si riuniscono almeno una volta per ciascun semestre.
7. La Conferenza regionale è organismo consultivo della Giunta regionale. Essa esprime, su richiesta o d’iniziativa, pareri e raccomandazioni sulla materia dei servizi di ambulanza e di trasporto dei pazienti di propria competenza.
AREA DIPARTIMENTALE DI PREVENZIONE
Art. 43.
(Dipartimento di prevenzione).
1. Il Dipartimento di prevenzione è preposto alla tutela della salute collettiva. In particolare individua e rimuove i rischi presenti negli ambienti di vita e di lavoro e persegue obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie e miglioramento della qualità della vita.
2. Ogni Azienda sanitaria locale definisce con atto regolamentare l'articolazione organizzativa del Dipartimento di prevenzione prevedendo modalità di integrazione e coordinamento con i Distretti sanitari e gli altri Dipartimenti aziendali.
a) igiene e sanità pubblica;
c) igiene degli alimenti e della nutrizione;
d) prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;
e) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati.
Art. 43 bis.
1. Le attività di vigilanza, ispezione e controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulle strutture gestite direttamente dalle Aziende sanitarie locali sono svolte dalle Unità Operative di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro di un'Azienda sanitaria locale diversa da quella cui compete la gestione delle strutture stesse.
2. La Giunta regionale individua le Unità Operative di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro competenti a effettuare le attività di vigilanza, ispezione e controllo di cui al comma 1.
Art. 44.
(Direttore di Dipartimento di prevenzione).
2. Il direttore del Dipartimento definisce con la direzione aziendale il budget del Dipartimento, proponendo l'attribuzione degli obiettivi e delle risorse alle strutture organizzative del Dipartimento.
3. Il direttore propone alla direzione aziendale la programmazione delle attività del Dipartimento, che verrà fissata nel piano attuativo annuale di cui all'articolo 31. Il direttore del Dipartimento svolge, altresì, i seguenti compiti:
a) definisce strumenti di controllo e di verifica della realizzazione dei programmi di lavoro, della qualità e dei costi delle attività;
b) coordina, avvalendosi del Comitato di Dipartimento, le attività delle strutture del Dipartimento definendo protocolli di Dipartimento e procedure omogenee;
c) definisce programmi di formazione e di informazione per gli operatori e i cittadini;
d) raccorda le attività e le funzioni per le aree di intervento che rivestono sia valenza sanitaria che ambientale con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente e partecipa al Comitato provinciale di coordinamento di cui all'
articolo 10 della legge regionale 4 agosto 2006 n. 20 (nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale).
PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
RUOLI NOMINATIVI REGIONALI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
Art. 44 bis.
1. I ruoli nominativi del personale del Servizio Sanitario Regionale rivestono natura dichiarativa e riproduttiva della posizione matricolare dei singoli dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso le Aziende sanitarie, Enti equiparati di cui all'
articolo 2, lettera e), della l.r. 41/2006 , e Agenzia Sanitaria Regionale.
2. I ruoli registrano, sulla base dei dati forniti dalle Aziende sanitarie, Enti equiparati e Agenzia Sanitaria Regionale che ne sono responsabili, i dati matricolari di ciascun dipendente in servizio a tempo indeterminato e costituiscono lo strumento informativo per effettuare i sorteggi dei componenti delle commissioni concorsuali.
Art. 44 ter.
1. Il personale del Servizio Sanitario Regionale è iscritto nei seguenti ruoli di cui alla normativa nazionale e contrattuale vigente:
Art. 44 quater.
1. I ruoli sono pubblicati annualmente con decreto del dirigente della struttura regionale competente, previa acquisizione dei dati matricolari dei dipendenti predisposti dalle Aziende sanitarie, Enti equiparati di cui all'
articolo 2, lettera e), della l.r. 41/2006 , e Agenzia Sanitaria Regionale.
VALORIZZAZIONE, NOMINA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SANITARIO REGIONALE
Art. 45.
(Professioni sanitarie)
1. La Regione riconosce e promuove l'autonomia professionale e la responsabilità delle professioni sanitarie e infermieristiche e delle altre professioni sanitarie di cui alla
legge 1° febbraio 2006 n. 43 (disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali) e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La Giunta regionale, negli atti di indirizzo e nelle direttive di cui all'articolo 8, definisce i criteri per l'istituzione di servizi delle professioni sanitarie.
Art. 46.
(Laureati in scienze motorie e sportive).
1. La Regione riconosce l'esercizio professionale dei laureati in scienze delle attività motorie e sportive nelle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private sia ai fini del mantenimento della migliore efficienza fisica nelle differenti fasce d'età e nei confronti delle diverse abilità, sia ai fini di socializzazione e di prevenzione.
Art. 46 bis.
1. La formazione del medico specializzando implica la partecipazione guidata alle attività mediche delle strutture sanitarie alle quali lo stesso è stato assegnato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dagli ordinamenti didattici e sulla base dello specifico progetto formativo elaborato dal Consiglio della Scuola di specializzazione.
2. Le attività assistenziali svolte dal medico in formazione specialistica sono individuate e tracciate in relazione al progressivo grado di autonomia operativa e decisionale secondo i seguenti livelli:
a) attività di appoggio: quando assiste il personale medico strutturato nello svolgimento delle sue attività;
b) attività di collaborazione: quando svolge direttamente procedure e attività assistenziali specifiche sotto il diretto controllo di personale medico strutturato;
c) attività autonoma: quando svolge autonomamente specifici compiti che gli sono stati affidati, fermo restando che il tutor deve essere sempre disponibile per la consultazione e l'eventuale tempestivo intervento.
3. La graduale assunzione di compiti assistenziali e la connessa progressiva attribuzione di responsabilità, secondo quanto definito al comma 2, sono oggetto di indirizzo e valutazione da parte del Consiglio della Scuola, considerate le proposte definite d'intesa tra i medici in formazione specialistica, i tutor individuali e i responsabili delle unità operative nelle quali si svolge la formazione. Le attività svolte dal medico in formazione specialistica sono contemplate nei piani di attività della struttura nella quale si svolge la formazione. L’Università degli Studi di Genova, gli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico, gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale definiscono le modalità di sottoscrizione degli atti assistenziali compiuti dal medico in formazione specialistica nell'ambito del piano formativo.
4. Il medico specializzando può partecipare ad attività di ricerca, svolgendo attività specifiche in modo autonomo sotto la guida del responsabile della ricerca secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Art. 47.
(Formazione).
1. La Regione, al fine di garantire la valorizzazione delle risorse umane e il progresso della loro qualificazione professionale, promuove, in applicazione della normativa vigente in materia, l'attività di formazione continua.
2. La Giunta regionale, al fine di sviluppare i processi di formazione continua di tutte le professioni sanitarie regionali, individua, in sintonia con il PSSR, gli obiettivi prioritari e gli strumenti di valutazione e di accreditamento degli eventi formativi.
3. La Giunta regionale, a tal fine, sulla base delle indicazioni della programmazione regionale, definisce programmi di formazione continua del personale di norma attraverso la stipula di accordi con l'Università, in particolare con la facoltà di medicina e chirurgia, ovvero anche con altri enti di formazione accreditati. Non sono, comunque, ammessi contributi o compartecipazioni di soggetti economici di tipo societario o individuale.
Art. 48.
(Incarichi di direzione di struttura).
1. Gli incarichi di direzione di struttura complessa del ruolo sanitario sono conferiti esclusivamente previa selezione per avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana secondo i criteri e le modalità individuati dalla Giunta regionale, sulla base dei principi definiti dall’articolo 15, comma 7 bis, del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
(90) Comma così modificato dall' art. 9 della L.R. 14 maggio 2013, n. 12.
6. Analogamente a quanto avviene per i professori universitari, i dirigenti di struttura complessa, giunti al sessantasettesimo anno di età possono restare in servizio per le sole attività di didattica e di ricerca, secondo quanto previsto dall'ordinamento vigente, al fine della valorizzazione del patrimonio culturale clinico-scientifico di reparti ospedalieri qualificati ed al fine di contribuire ad integrare e migliorare la formazione dei medici e delle professioni sanitarie. Tale facoltà è concessa direttamente dalla Giunta regionale.
7. I dirigenti del ruolo sanitario non possono superare i sessantasette anni d'età. Tale disposizione si applica anche nei confronti del personale universitario limitatamente all'attività assistenziale.
8. Nei casi di cui ai commi 5, 6 e 7, le Aziende sanitarie, sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 12, garantiscono, senza oneri per l'Azienda, la possibilità della prosecuzione dell'attività didattica e di ricerca.
9. Per quanto concerne gli incarichi di struttura complessa dei ruoli amministrativi, tecnici e professionali, si rinvia alla normativa vigente in materia.
Art. 49.
(Attività libero professionale intramuraria).
1. La Regione, al fine di garantire uniformità di trattamento agli assistiti, riserva l'uso delle attrezzature per accertamenti diagnostici o esami specialistici, in strutture pubbliche o accreditate, alla gestione di prenotazione tramite il CUP.
2. Le Aziende sanitarie disciplinano l'esercizio della libera professione intramuraria della dirigenza sanitaria, in coerenza con le leggi nazionali di settore e con le direttive emanate dalla Regione.
3. I direttori generali delle Aziende sanitarie adottano, avvalendosi del Collegio di direzione, un apposito atto regolamentare per definire le modalità organizzative dell'attività libero-professionale del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario, con riferimento alle prestazioni individuali o in equipe sia in regime di ricovero che ambulatoriale. L'atto aziendale deve, comunque, individuare:
a) le strutture idonee e gli spazi separati e distinti per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria;
b) il personale di supporto;
c) i criteri per la determinazione delle tariffe e le modalità della loro ripartizione;
d) le modalità di prenotazione;
e) i criteri e le modalità per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto fra attività istituzionale e corrispondente attività libero professionale;
f) le modalità per l'esercizio straordinario dell'attività intramuraria in studi professionali fermo restando che:
1. l'attività deve essere preventivamente autorizzata dall'Azienda che ne definisce i volumi nel rispetto delle esigenze di servizio;
3. gli orari di svolgimento dell'attività libero professionale individuale sono definiti di intesa fra l'Azienda e il dirigente, compatibilmente con le esigenze di servizio.
4. La Regione negli atti di programmazione degli investimenti sanitari può destinare risorse per realizzare gli spazi di cui al comma 3, lettera a).
Art. 50.
(Personale sanitario in missione all'estero).
3. E' consentito, nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia, lo svolgimento di tirocini presso le Aziende sanitarie da parte di personale medico e paramedico appartenente a paesi con cui sono in corso progetti, accordi ed intese di cui al comma 1, secondo le modalità stabilite dall'atto aziendale di cui all'articolo 25.
ALTRI SOGGETTI EROGATORI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
ISTITUZIONI SANITARIE CHE EROGANO ASSISTENZA PUBBLICA
Art. 51.
(Ospedali Galliera ed Evangelico).
Art. 52.
(Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico).
SOGGETTI PRIVATI ACCREDITATI
Art. 53.
(Accesso ai presidi privati accreditati).
1. I cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati ai sensi della
l.r. 20/1999 con i quali siano stati definiti accordi contrattuali, ai sensi dell'
articolo 8 bis, comma 3 del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni. L'accesso ai servizi è subordinato all'apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modulario del Servizio Sanitario Regionale.
2. Al fine di una corretta informazione degli assistiti, le Aziende sanitarie locali curano la diffusione degli elenchi delle strutture accreditate, con l'indicazione delle prestazioni che le stesse possono erogare a carico del Servizio Sanitario Regionale, sulla base degli accordi contrattuali stipulati e delle condizioni per usufruirne.
3. Le strutture accreditate sono tenute ad informare gli assistiti dei contenuti degli accordi contrattuali stipulati, indicando le prestazioni fruibili con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale.
4. I CUP istituiti presso le Aziende sanitarie comprendono gli erogatori pubblici e privati accreditati, questi ultimi nei limiti delle prestazioni erogabili pattuite con le Aziende stesse.
Art. 54.
(Ruolo delle farmacie convenzionate e territoriali).
1. Le farmacie convenzionate e territoriali costituiscono un presidio organico al Servizio Sanitario Regionale e concorrono a garantire la salute ai cittadini, una adeguata informativa della conoscenza dei farmaci e delle rispettive fasce di appartenenza, il loro principio attivo, per un corretto utilizzo del prodotto.
2. L'assistenza farmaceutica territoriale con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale è erogata attraverso le farmacie convenzionate e territoriali.
3. Le Aziende sanitarie locali esercitano funzioni di controllo e monitoraggio sull'erogazione dell'assistenza farmaceutica.
4. La Giunta regionale definisce forme e modalità per l'erogazione dell'assistenza farmaceutica, anche in forma diretta da parte delle Aziende sanitarie locali, ed adotta ulteriori interventi sui meccanismi di distribuzione dei farmaci individuando le tipologie da inserire in tali modalità, anche al fine di contenere la spesa farmaceutica in applicazione dell'
articolo 4, comma 3 del decreto legge 18 settembre 2001 n. 347 recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria convertito con modificazioni nella
legge 16 novembre 2001 n. 405 .
5. La Giunta regionale definisce il prontuario farmaceutico regionale ed adotta provvedimenti ed iniziative volte al miglioramento della appropriatezza prescrittiva.
5 bis. Nelle farmacie aperte al pubblico l'impiego di apparecchi di autodiagnostica rapida, finalizzato a rilevamenti di prima istanza, è effettuato secondo modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale sentiti l'Ordine dei farmacisti e le organizzazioni di rappresentanza delle farmacie
(51) Comma aggiunto dall' art. 15 della L.R. 25 novembre 2009, n. 57 .
.
Art. 54 bis.
1. Al fine di garantire la più ampia capillarità nell’erogazione dei servizi sanitari e sociosanitari di prossimità, le farmacie territoriali, nel rispetto della normativa vigente in materia di farmacia dei servizi, possono erogare, in locali diversi da quelli dedicati alla dispensazione dei farmaci e da questi ultimi disgiunti, oltre ai servizi previsti dall’
articolo 1, comma 2, lettera e quater), del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 (Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell’
articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ) e successive modificazioni e integrazioni, anche i restanti servizi di cui all’
articolo 1, comma 2, del d.lgs. 153/2009 e successive modificazioni e integrazioni, a eccezione dell’erogazione dei farmaci e delle preparazioni galeniche magistrali e della vendita al pubblico di qualsiasi genere di articoli, anche on-line.
2. I locali di cui al comma 1 devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza delle farmacie stesse e devono essere idonei dal punto di vista igienico-sanitario.
3. Due o più farmacie, di proprietà di soggetti differenti, possono esercitare in comune i servizi sanitari di cui al comma 1, previa stipula del contratto di rete di cui all'
articolo 3, comma 4 ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario) convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33 .
Art. 54 ter.
1. Le farmacie possono svolgere l’attività di laboratorio galenico anche in locali disgiunti, non accessibili al pubblico, destinati esclusivamente all’effettuazione di tali preparazioni galeniche, ubicati nel medesimo comune della farmacia territoriale. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti, su proposta di A.Li.Sa. le linee guida per l’utilizzo di tali locali.
Art. 55.
(Indirizzi per la formulazione delle prescrizioni farmaceutiche).
1. La Giunta regionale, al fine di salvaguardare la concorrenza nel commercio dei medicinali e l'eticità del rapporto tra medico prescrittore e paziente, adotta provvedimenti volti ad incrementare l'uso dei farmaci equivalenti e di quelli per i quali sia scaduto il brevetto, nonché ad indirizzare la formulazione delle prescrizioni farmaceutiche a carico del Servizio Sanitario Regionale verso l'indicazione del principio attivo.
ACCORDI CONTRATTUALI
Art. 56.
(Accordi contrattuali per le prestazioni).
1. Nell'ambito degli strumenti di programmazione la Regione definisce ambiti e modalità di applicazione degli accordi contrattuali per le prestazioni, individuando i soggetti interessati alla contrattazione. In particolare determina:
a) le responsabilità proprie e delle Aziende sanitarie nella definizione degli accordi contrattuali e nella verifica del loro rispetto;
b) gli indirizzi per la stipula degli accordi;
c) le tariffe delle prestazioni e di pacchetti assistenziali, i criteri per la remunerazione delle prestazioni erogate dai soggetti accreditati, i volumi e i requisiti di appropriatezza concordati.
2. La Regione e le Aziende sanitarie, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private accreditate.
Art. 56 bis.
1. I soggetti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale possono convenire, mediante pertinenti atti convenzionali o concessori, la delega intersoggettiva di attività e servizi.
2. L'utilizzo delle strutture, delle risorse organizzative e di personale viene disciplinato nella convenzione e nella concessione di cui al comma 1. Trova applicazione al personale dipendente l'
articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche e integrazioni.
POLITICHE DI INTEGRAZIONE E INNOVAZIONE
Art. 57.
(Unioni per l'acquisto ed altre forme di collaborazione).
1. La Giunta regionale adotta iniziative e promuove politiche di acquisto di beni e servizi ai sensi delle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali e, a tal fine, può emanare direttive vincolanti ai sensi dell'articolo 8 per determinare assetti e modalità di gestione di servizi in comune tra più Aziende sanitarie o nell'ambito delle Conferenze di Area di cui all'articolo 13, comma 3.
Art. 58.
(Sperimentazioni gestionali).
2. Per i fini di cui al comma 1, le Aziende sanitarie, eventualmente associate tra loro, anche allo scopo di avviare forme di collaborazione, possono anche costituire società miste, consorzi o società consortili a maggioranza pubblica cui può aderire anche la Regione. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a compiere gli atti conseguenti.
Art. 59.
(Sistema informativo regionale).
1. Il sistema informativo della sanità ligure è unitario a livello regionale e fondato sui sistemi informativi delle Aziende sanitarie e dei soggetti erogatori pubblici o equiparati. Il sistema informativo è costituito al fine di:
a) integrare le informazioni anche per garantire la gestione unitaria dei processi di cura;
b) assicurare la interoperabilità dei sistemi;
c) collegare e interconnettere le strutture accreditate, le farmacie, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta ed i professionisti convenzionati e il Sistema Informativo dei Servizi Sociali e Sociosanitari di cui all'
articolo 29 della l.r. 12/2006 ;
d) diffondere la telemedicina e l'integrazione delle tecnologie biomedicali;
e) coinvolgere i cittadini e garantire il regolare afflusso di informazioni alla Regione, nel rispetto di quanto previsto dal
decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) e dal relativo regolamento regionale;
f) acquisire i dati per il monitoraggio, la valutazione e la programmazione regionali.
2. A tal fine la Giunta regionale adotta direttive per:
a) assicurare la compatibilità del sistema informativo ligure con il Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) nazionale;
b) definire, sulla base degli standard nazionali e internazionali, i requisiti minimi strutturali dei sistemi informativi delle Aziende e degli enti di cui al comma 1 e il debito informativo degli enti accreditati;
c) diffondere l'utilizzo di architetture e prodotti a "codice sorgente" libero;
d) fissare i Livelli Essenziali di Informazione (LEI) anche attraverso la definizione dei percorsi clinici e organizzativi finalizzati alla continuità di cura e la rilevazione epidemiologica,
e) promuovere progetti specifici interaziendali per rilevare e integrare, con riferimento al singolo cittadino, stato di salute e prestazioni erogate;
f) effettuare periodiche rilevazioni per valutare i livelli di completezza dei sistemi informativi, l'adesione agli standard e alle direttive nazionali e regionali;
g) promuovere attività di indirizzo e formazione nel settore delle telecomunicazioni, dell'informatica sanitaria e della telemedicina;
h) perseguire, attraverso il monitoraggio nell'erogazione dell'assistenza farmaceutica, obiettivi di appropriatezza e controllo, anche comparativo, nei confronti dei soggetti interessati, nonché di efficienza ed economicità del servizio;
Art. 59 bis.
1. E' istituita a livello regionale l'Anagrafe Regionale dei Contatti quale anagrafica di riferimento, al fine di permettere una identificazione, univoca all'interno della regione, del paziente, ligure e non, che abbia avuto almeno un accesso ad una struttura sanitaria ligure, qualunque sia il punto di ingresso, mettendo in relazione le informazioni ricevute dai diversi sistemi periferici (Aziende sanitarie locali, ospedaliere).
2. L'Anagrafe di cui al comma 1 ha la finalità di offrire un migliore processo di cura attraverso la condivisione dei dati tra le Aziende sanitarie.
3. La Giunta regionale integra le disposizioni del
regolamento regionale 1/2006 disciplinando le modalità di raccolta e trattamento dei dati anagrafici e sanitari di cui al comma 1 nel rispetto e con le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti, in modo da garantire la tutela della riservatezza dei dati personali.
Art. 59 ter.
1. E' istituito, a livello regionale, il Fascicolo Sanitario Elettronico Personale, denominato "Conto corrente salute" quale strumento di condivisione informatica, da parte di distinti organismi o professionisti operanti in ambito sanitario, di dati e documenti sanitari che vengono formati, integrati e aggiornati nel tempo da più soggetti, al fine di documentare in modo unitario e completo i diversi eventi sanitari riguardanti un medesimo individuo.
2. Il Fascicolo Sanitario Elettronico Personale ha le seguenti finalità:
a) offrire un migliore processo di prevenzione, diagnosi e cura, attraverso la condivisione degli eventi sanitari da parte dei professionisti o organismi sanitari che assistono l'interessato;
b) supportare le attività di valutazione dell'assistenza sanitaria anche a fini epidemiologici, in conformità alla normativa di settore e assicurando la riservatezza dei dati personali.
3. La Giunta regionale integra le disposizioni del
regolamento regionale 1/2006 disciplinando le modalità di raccolta e trattamento dei dati anagrafici e sanitari di cui al comma 1 nel rispetto e con le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti, in modo da garantire la tutela della riservatezza dei dati personali.
Art. 60.
(Ricerca e innovazione).
1. Al fine di migliorare l'efficacia, la qualità e l'appropriatezza del servizio, la Regione promuove la ricerca e l'innovazione tecnologica attraverso un apposito programma che costituisce parte integrante del Piano socio sanitario regionale.
2. Tale programma promuove la funzione di ricerca e innovazione fra le attività ordinarie, sistematiche e continuative del Servizio Sanitario Regionale, con particolare attenzione alle attività volte al trasferimento dei risultati della ricerca di base e della ricerca clinica nella pratica dei servizi sanitari.
Art. 60 bis.
1. Al fine di acquisire la conoscenza dei rischi per la salute e di consentire la programmazione regionale degli interventi sanitari volti alla tutela della collettività dai medesimi rischi, sono istituiti a livello regionale i seguenti registri:
b) Registro tumori di sospetta origine professionale;
d) Registro dialisi e trapianto;
e) Registro trapianti d'organo;
f) Registro malattie rare;
g) Registro mielolesioni;
h) Registro malformazioni congenite;
i) Registro screening oncologici;
j) Registro diagnosi anatomo - patologiche;
k) Registro sclerosi laterale amiotrofica (SLA);
l) Registro mortalità - raccolta dati a fini statistici;
2. I registri di patologia di cui al comma 1 raccolgono dati anagrafici e sanitari relativi a persone affette dalle malattie ivi individuate a fini di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
3. Con regolamento regionale, adottato in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli articoli 20 e 154, comma 1, lettera g), del
d.lgs. 196/2003 sono previsti i tipi di dati sensibili, le operazioni eseguibili, le specifiche finalità perseguite da ciascuno dei registri di cui al comma 1, i soggetti che possono avere accesso ai CAPO I ELIMINAREregistri e i dati che possono conoscere e le misure per la custodia e la sicurezza dei dati.
Art. 61.
(Informazione scientifica).
1. La Giunta regionale disciplina l'informazione scientifica presso gli operatori sanitari tramite apposito regolamento che deve:
a) assicurare lo sviluppo di un'informazione scientifica pubblica indipendente;
b) promuovere una informazione scientifica rivolta al miglioramento della qualità, dell'efficacia e dell'appropriatezza dell'assistenza prestata;
c) garantire la trasparenza e la correttezza dell'informazione scientifica attuata dalle aziende farmaceutiche, disciplinandone le modalità di svolgimento;
d) definire le modalità di controllo e verifica.
Art. 62. - Art. 71 bis
PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI
TUTELA ED EDUCAZIONE
Art. 72.
(Tutela dei cittadini).
1. La partecipazione e la tutela dei diritti dei cittadini che fruiscono dei servizi sanitari è assicurata nelle forme e nelle modalità previste dall'
articolo 14 del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, dalla presente legge e dalle specifiche direttive emanate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 8.
2. Le Aziende sanitarie, in particolare, provvedono a:
a) assicurare una informazione capillare ed aggiornata, anche in forme specifiche per gli assistiti di lingua straniera, sulle prestazioni erogate ed i relativi tempi di attesa, sulle modalità di accesso e di fruizione dei servizi anche con riguardo all'attività libero professionale e alle tariffe adottate;
b) determinare le modalità di raccolta e di trattamento delle segnalazioni e degli esposti;
c) individuare la collocazione, i compiti e le funzioni dell'ufficio relazioni con il pubblico;
d) favorire la presenza all'interno delle strutture sanitarie degli organismi di volontariato e di tutela dei cittadini, definendo, attraverso accordi e protocolli, gli ambiti e le modalità di collaborazione, nonché la valorizzazione di forme di consultazione dell'associazionismo nel processo di approvazione dei provvedimenti di cui al comma 3.
3. Le Aziende sanitarie, anche ai fini di quanto previsto al comma 2, approvano e aggiornano annualmente la "Carta dei servizi" e adottano un regolamento per la tutela delle persone che accedono e usufruiscono delle strutture aziendali.
4. La "Carta dei servizi" è lo strumento attraverso il quale le Aziende sanitarie comunicano come e con quali modalità i servizi e le prestazioni erogate sono in grado di soddisfare i bisogni e le domande degli utenti. Nella Carta sono assunti gli impegni per il miglioramento dei servizi e sono definiti gli indicatori di qualità e gli standard generali e specifici, da conseguire.
Art. 73.
(Educazione alla salute e ai corretti stili di vita).
1. La Regione, anche in collaborazione con le Aziende sanitarie locali ed ospedaliere, i Comuni, l'Università, le istituzioni scolastiche, gli organismi professionali e di categoria, le associazioni di volontariato e di tutela, promuove e sostiene pratiche, progetti mirati, campagne informative ed educative volte alla diffusione fra i cittadini di conoscenze e di informazioni utili a diffondere corretti stili di vita, in particolare per:
a) mantenere e migliorare l'efficienza fisica nelle differenti fasce d'età e nelle diverse abilità;
b) prevenire individualmente e collettivamente, anche per autotutela, le malattie in genere e i rischi presenti negli ambienti di vita e di lavoro.
PARTECIPAZIONE
Art. 74.
(Relazioni con le Organizzazioni professionali e sindacali).
1. La Regione ispira le relazioni con le Professioni e le Organizzazioni sindacali, confederali e di categoria, al principio della concertazione sulle scelte strategiche di programmazione e di organizzazione del Servizio Sanitario regionale mediante forme di preventiva informazione e consultazione.
Art. 75.
(Apporto delle Associazioni di volontariato).
1. La Regione riconosce il valore e la funzione dell'attività di volontariato e ne favorisce l'apporto per il conseguimento delle finalità del Servizio Sanitario, individuate dalla programmazione regionale.
2. Le associazioni di volontariato concorrono alle finalità del Servizio Sanitario Regionale sulla base di apposite convenzioni stipulate dalle Aziende sanitarie secondo le previsioni della
legge regionale 28 maggio 1992 n. 15 (disciplina del volontariato) e successive modifiche ed integrazioni.
3. La Giunta regionale definisce i casi in cui, in relazione ad esigenze di omogeneità e di uniformità, le convenzioni di cui al comma 2 sono stipulate, anche attraverso accordi quadro, a livello regionale.
Art. 75 bis.
2. La Regione, le Aziende sanitarie e gli altri soggetti erogatori pubblici o equiparati favoriscono e promuovono il coinvolgimento e la partecipazione delle associazioni di volontariato, dei comitati della Croce Rossa e delle altre istituzioni o enti pubblici in tutti i livelli del Servizio Sanitario Regionale.
(104) Comma così modificato dall'art. 2 della LR. 10 luglio 2014, n. 16.
3. Requisito per tale partecipazione delle associazioni di volontariato è l'iscrizione al registro del volontariato di cui alla
legge regionale 28 maggio 1992, n. 15 (Disciplina del volontariato) e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 75 ter.
(Omissis)
Art. 76.
(Consulta regionale per la tutela del diritto alla salute).
1. La Regione Liguria promuove la consultazione con i cittadini e le loro organizzazioni al fine di fornire e raccogliere informazioni sulle modalità di organizzazione, di valutazione e di erogazione dei servizi sanitari e socio sanitari.
2. A tal fine la Giunta regionale istituisce, definendone le modalità di funzionamento, la Consulta Regionale per la tutela del diritto alla salute alla quale partecipano gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti delle persone che usufruiscono delle strutture del Servizio Sanitario Regionale.
ORGANISMI CONSULTIVI
Art. 77.
1. Ai sensi dell’articolo 12, commi 10 e 11, del
decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute) convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 novembre 2012, n. 189 è costituito il comitato etico regionale quale organismo indipendente volto a garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti in sperimentazione e a fornire pubblica garanzia di tale tutela.
a) funzioni consultive in relazione a questioni etiche connesse con le attività scientifiche e assistenziali;
b) iniziative di formazione per gli operatori sanitari relativamente a temi di bioetica;
c) sperimentazioni di ricerca di base;
d) sperimentazione clinica dei medicinali;
e) sperimentazione clinica sui minori, sperimentazioni relative a medicinali destinati ad uso pediatrico.
3. Il comitato etico si avvale di segreterie, amministrativa e tecnico-scientifica, con personale dedicato, in via esclusiva, a tali attività.
6. L’organizzazione e il funzionamento del comitato etico devono garantirne l’indipendenza.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 78.
(Anticipazioni di cassa per le Aziende sanitarie).
1. Le Aziende sanitarie sono autorizzate, per sopperire a temporanee deficienze di cassa ad accendere anticipazioni con il proprio tesoriere, nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore dei ricavi iscritti nel bilancio preventivo annuale.
Art. 79.
(Norma finanziaria).
(Omissis)
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 80.
(Semplificazioni).
1. La Giunta regionale disciplina la semplificazione delle procedure relative ad autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie, individuando i casi di abolizione di certificati in materia di igiene e sanità pubblica sulla base dell'evoluzione della normativa comunitaria e nazionale, nonché degli indirizzi approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.
Art. 81.
b) prevenzione e sicurezza sul lavoro di cui al
decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 (attuazione delle direttive
89/391/CEE ,
89//654/CEE ,
89/655/CEE ,
89/656/CEE ,
90/269/CEE ,
90/270/CEE ,
90/394/CEE ,
90/679/CEE ,
93/88/CEE ,
95/63/CE ,
97/42/CE ,
98/24/CE ,
99/38/CE ,
99/92/CE ,
2001/45/CE ,
2003/10/CE e
2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro) e successive modificazioni e al
decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 494 (attuazione della direttiva
92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili) e successive modificazioni;
2. Le Aziende sanitarie esercitano le suddette funzioni nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali. Le predette disposizioni si applicano ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 82.
Art. 83.
2. Restano salvi gli effetti delle nomine e dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Al fine di garantire l'omogeneità dei lavori della Commissione, restano fermi i contratti di tutti i componenti fino alla scadenza delle nomine effettuate ai sensi dell'
articolo 59 comma 2 della l.r. 12/2006 .
Art. 84.
(Omissis)
Art. 85.
(Proroga di termini).
1. La validità dell'accreditamento dei presidi che ne abbiano richiesto o ne richiedano il rinnovo entro il 31 dicembre 2006, ai sensi dell'
articolo 12, comma 3 della l.r. 20/1999 , è prorogata al 31 dicembre 2007.
Art. 86.
(Norme di prima applicazione).
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce i requisiti aggiuntivi ed emana l'avviso pubblico per la nomina del direttore dell'Agenzia di cui all'articolo 65 comma 1.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva i seguenti atti relativi all'Agenzia sanitaria regionale:
a) nomina il direttore dell'Agenzia e stipula il relativo contratto;
b) nomina il Comitato di indirizzo di cui all'articolo 68;
c) nomina il Collegio sindacale;
d) definisce le modalità del primo impianto e del funzionamento dell'Agenzia;
e) determina il finanziamento regionale per la fase di primo impianto;
f) designa i componenti del Comitato di indirizzo di cui all'articolo 68;
3. Entro sessanta giorni dal suo insediamento il direttore adotta:
a) lo Statuto dell'Agenzia;
b) il primo programma delle attività.
4. In sede di prima applicazione, al fine di favorire l'avvio dell'attività l'Agenzia, la stessa può aderire a contratti o convenzioni già stipulati dalla Regione o da Aziende sanitarie pubbliche alle medesime condizioni previste per le stesse.
Art. 87.
(Norma transitoria).
1. La Giunta regionale:
a) entro centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge:
1) approva la direttiva vincolante di cui all'articolo 8, comma 2;
2) propone al Consiglio regionale l'approvazione del Piano Socio Sanitario Regionale di cui all'articolo 5;
3) approva le linee guida per l'adozione del regolamento di funzionamento della Conferenza dei Sindaci e del Comitato di rappresentanza, compresi nell'ambito territoriale di ciascuna Azienda sanitaria locale, e fissa i criteri per la nomina del Comitato di rappresentanza stesso di cui all'articolo 15;
4) approva la direttiva vincolante inerente il Consiglio dei sanitari di cui all'articolo 24;
5) fissa i principi inerenti l'aggiornamento alle disposizioni della presente legge degli atti di autonomia aziendale di cui all'articolo 25;
6) definisce l'ambito delle attività attribuite al Distretto, le modalità di esercizio, fasi e tempi di avvio ai sensi dell'articolo 33, comma 3;
7) approva le direttive di cui all'articolo 39, comma 5, lettera a) per l'istituzione o la soppressione di dipartimenti di interesse regionale;
8) approva le direttive per fissare i criteri operativi ed organizzativi per l'istituzione ed il funzionamento dei Dipartimenti gestionali interaziendali di cui all'articolo 39, comma 5, lettera b);
9) approva la direttiva vincolante di cui all'articolo 48 comma 3;
10) istituisce la Consulta regionale di cui all'articolo 76 e ne definisce le modalità di funzionamento;
b) entro un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge:
1) adegua ai contenuti della presente legge le convenzioni in essere con l'Ospedale Galliera e con l'Ospedale Evangelico Internazionale di cui all'articolo 51;
2. A far data dalla entrata in vigore della presente legge i direttori generali delle Aziende sanitarie:
a) entro sessanta giorni approvano l'atto regolamentare di cui all'articolo 49 ed individuano gli spazi sostitutivi, fino alla realizzazione delle strutture e degli spazi interni, ove può essere effettuata la libera professione. Tali spazi sono individuati prioritariamente presso altre strutture pubbliche e, in subordine, presso strutture private non accreditate, con le quali stipulare apposite convenzioni;
b) entro novanta giorni dall'approvazione da parte della Giunta regionale del provvedimento di cui al comma 1, lettera d), approvano l'aggiornamento degli atti di autonomia aziendale in conformità alla presente legge.
3. I direttori generali delle Aziende sanitarie, i direttori amministrativi ed i direttori sanitari in carica alla data di entrata in vigore della presente legge portano a compimento i relativi incarichi secondo le disposizioni dei relativi contratti di affidamento.
4. Sino all'approvazione degli aggiornamenti degli atti di autonomia aziendale di cui all'articolo 25 è fatta salva l'organizzazione aziendale in essere.
5. Entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i componenti dei collegi sindacali che, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 20, abbiano perso il requisito della compatibilità, scelgono tra le diverse cariche.
5 ter. Fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 2 dell'articolo 43 bis, le attività di vigilanza, ispezione e controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono svolte dalle Unità Operative di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro delle Aziende sanitarie locali secondo le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della
legge 57/2009 (80) Comma aggiunto dall' art. 22 della L.R. 25 novembre 2009, n. 57.
.
Art. 88.
(Norma di rinvio).
1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni di cui al
d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le conseguenti normative nazionali e regionali vigenti in materia.
Art. 89.
(Ospedale Galliera).
1. Nulla è innovato per quanto concerne la disciplina applicabile all'Ospedale Galliera.
Art. 90.
(Abrogazione di norme).
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
b) legge regionale 10 febbraio 1999, n. 5 (attribuzione agli Enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative conferite alla Regione dal
d.lgs. 112/1998 nelle materie "Tutela della salute" e "Servizi Sociali"), limitatamente all'articolo 2;
2. A far data dall'avvio dell'operatività dell'Agenzia e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007 è abrogato l'
articolo 1 della l.r. 1/2006 . Restano salvi gli effetti dei provvedimenti adottati entro la stessa data in attuazione del sopra citato articolo 1.
Art. 91.
(Dichiarazione d'urgenza).
(Omissis)