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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 31 ottobre 2006, n. 35

Attuazione dell'articolo 9 della Direttiva Comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. Misure di salvaguardia per le Zone di protezione speciale

Bollettino Ufficiale n. 16 del 2 novembre 2006

Art. 7.
(Misure di salvaguardia in ambito venatorio nelle Zone di protezione speciale (1)

Rubrica così modificata dall' art. 1 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14 .

)
1. Nelle Zone di protezione speciale (ZPS) vigono i seguenti divieti:
a) esercizio dell’attività venatoria nel mese di gennaio, con l’eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante, nonché della caccia agli ungulati, per due giornate settimanali a scelta del cacciatore;(5)

Lettera così sostituita dall'art. 9 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9. Con sentenza 6 luglio 2021, n. 138, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. 27 del 7 luglio 2021, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9 della l.r. 9/2020.

b) effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
c) esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva comunitaria n. 79/409/CEE;
d) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/2009;
e) attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (Falco biarmicus);
f) effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
g) abbattimento di esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (Lagopus mutus), combattente (Philomacus pugnax), moretta (Aythya fuligula);
h) svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'Sito esternoarticolo 10, comma 8, lettera e) della l. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell' Sito esternoarticolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni, entro la data di emanazione dell'atto regionale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS));
i) costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti;
j) distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli (2)

Comma così sostituito dall' art. 1 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14 .

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2. Sono fatti salvi gli effetti degli atti amministrativi adottati per consentire la coerente applicazione della direttiva 79/409/CEE nelle aree ZPS.

Note del Redattore:

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Rubrica così modificata dall' art. 1 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14 .

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Comma così sostituito dall' art. 1 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14 .

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Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 28 maggio 2014, n. 11 .

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Lettera così sostituita dall'art. 9 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 . Con Sito esternosentenza 6 luglio 2021, n. 138 , pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. 27 del 7 luglio 2021 , la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9 della l.r. 9/2020 .