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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 31 ottobre 2006, n. 34

Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo

Bollettino Ufficiale n. 16 del 2 novembre 2006

Art. 4.
1. All’inizio di ogni legislatura, entro sei mesi dal proprio insediamento, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria il Piano pluriennale regionale dello spettacolo dal vivo, che definisce gli obiettivi strategici e le politiche da realizzare nella legislatura, indicando le priorità di intervento.(4)

Comma così sostituito dall'art. 15 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 .

1 bis. Il Piano di cui al comma 1 è approvato con deliberazione del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria e rimane in vigore fino all’approvazione del nuovo Piano da parte del Consiglio regionale subentrante.(5)

Comma inserito dall'art. 15 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 e così modificato dall'art. 48 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

2. Il Piano di cui al comma 1 definisce le priorità, gli obiettivi, le modalità di effettuazione delle diverse tipologie d'intervento, i criteri per verificare l'attuazione delle attività esercitate mediante convenzioni ed accordi nonché i parametri per il riparto degli stanziamenti con riferimento alle esigenze culturali del territorio.(10)

Comma così modificato dall'art. 148 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

3. Il Piano, in particolare:
a) assicura la distribuzione e la circolazione nel territorio regionale dello spettacolo, sostenendo le iniziative ed i circuiti di maggior prestigio culturale;
b) dispone misure in favore della valorizzazione del patrimonio storico e artistico relative allo spettacolo, anche attraverso la promozione delle attività di quanti operano nel settore;
c) prevede interventi specifici per l'avvicinamento del pubblico alle attività di spettacolo;
d) determina i criteri di presentazione e valutazione delle istanze di sovvenzione e contributo per attività e iniziative;
e) individua le linee generali dell'azione regionale all'interno degli enti e delle associazioni alle quali partecipa;
f) individua le forme di controllo e monitoraggio di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d).

Note del Redattore:

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Lettera già modificata dall'art. 14 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 e così ulteriormente modificata dall'art. 47 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Rubrica così modificata dall'art. 14 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 11.

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Articolo così sostituito dall'art. 29 della L.R. 19 dicembre 2014, n. 40 .

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Comma sostituito dall'art. 50 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 e così ulteriormente sostituito dall'art. 36 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Articolo così sostituito dall'art. 52 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 54 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .