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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 31 ottobre 2006, n. 34

Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo

Bollettino Ufficiale n. 16 del 2 novembre 2006

Art. 11.
(Fondo unico per lo Spettacolo dal vivo)
1. E' istituito il Fondo unico per lo Spettacolo dal vivo nel quale confluiscono tutte le risorse finanziarie destinate dalla Regione ai soggetti operanti nella materia.
2. I criteri di riparto sono stabiliti dal Piano pluriennale di cui all’articolo 4. (17)

Comma così sostituito dall'art. 56 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .


Note del Redattore:

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Lettera già modificata dall'art. 14 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 e così ulteriormente modificata dall'art. 47 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Rubrica così modificata dall'art. 14 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 11.

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Articolo così sostituito dall'art. 29 della L.R. 19 dicembre 2014, n. 40 .

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Comma sostituito dall'art. 50 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 e così ulteriormente sostituito dall'art. 36 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Articolo così sostituito dall'art. 52 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 54 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .