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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 31 ottobre 2006, n. 34

Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo

Bollettino Ufficiale n. 16 del 2 novembre 2006

Art. 10.
1. La Regione, mediante l’emanazione di appositi bandi, può sostenere specifiche iniziative di spettacolo di rilevante interesse culturale e turistico, promosse da soggetti pubblici e privati.
2. La Regione può altresì promuovere direttamente iniziative di spettacolo, anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni.

Note del Redattore:

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Lettera già modificata dall'art. 14 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 e così ulteriormente modificata dall'art. 47 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Rubrica così modificata dall'art. 14 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 11.

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Articolo così sostituito dall'art. 29 della L.R. 19 dicembre 2014, n. 40 .

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Comma sostituito dall'art. 50 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 e così ulteriormente sostituito dall'art. 36 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Articolo così sostituito dall'art. 52 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 54 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .