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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33

Testo unico in materia di cultura

Bollettino Ufficiale n. 16 del 2 novembre 2006

Art. 10.
(Piano pluriennale regionale di valorizzazione culturale)(23)

Rubrica così modificata dall'art. 12 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 .

1. All’inizio di ogni legislatura, entro sei mesi dal proprio insediamento, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria il Piano pluriennale regionale di valorizzazione culturale, che definisce gli obiettivi strategici e le politiche da realizzare nella legislatura, indicando le priorità di intervento. (29)

Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 .

1 bis. Il Piano di cui al comma 1 è approvato con deliberazione del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria e rimane in vigore fino all’approvazione del nuovo Piano da parte del Consiglio regionale subentrante. (30)

Comma inserito dall'art. 13 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 e così modificato dall'art. 42 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

2. Il Piano pluriennale di cui al comma 1 individua:
a) le priorità strategiche di intervento regionale;
b) i criteri generali per il riparto delle risorse finanziarie tra i vari settori di intervento previsti dalla presente legge, compatibilmente con le disponibilità di bilancio;
c) i criteri generali per il sostegno degli interventi di interesse regionale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b);
d) le linee strategiche di attività delle Istituzioni di interesse regionale, ai fini del sostegno previsto dall’articolo 7, comma 4;
e) le strategie per il potenziamento e l'aggiornamento del sistema informativo di cui all'articolo 13. (47)

Comma così sostituito dall'art. 42 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

3. I criteri e le procedure di concessione e di erogazione dei contributi regionali sono definiti dalla Giunta regionale. (32)

Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 .


Note del Redattore:

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Lettera così modificata dall' art. 1 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

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Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 45.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 45.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 46.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 46.

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Comma già modificato dall' art. 24 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 , successivamente modificato dall' art. 2 della L.R. 16 febbraio 2009, n. 2 ed ulteriormente modificato dall'art. 12 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 .

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Comma così modificato dall' art. 24 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 36.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 48.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 41.

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Comma così modificato dall' art. 3 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

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Rubrica così modificata dall' art. 3 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

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Comma così modificato dall' art. 3 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

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Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

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Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

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Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

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Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

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Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 e successivamente modificato dall'art. 12 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 45.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 45.

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Rubrica così modificata dall'art. 12 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 47.

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Comma già modificato dall'art. 12 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 e così ulteriormente modificato dall'art. 44 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 49.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 47.

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Rubrica così modificata dall'art. 147 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 45.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 47.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 47.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 48.

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Nota soppressa – V. nota 50.

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Articolo così sostituito dall'art. 41 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 46 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 36 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 31 .