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Documento vigente: Testo Coordinato
Art. 24.
1. La Giunta regionale verifica la conformità alle leggi statali e regionali, nonché ai propri indirizzi e direttive dei seguenti atti:
a) il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con gli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione regionale;
b) il budget economico almeno triennale. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall’Sito esternoarticolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), allegano al budget il prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura Classification Of Function Of Government (COFOG) di secondo livello, di cui all’Sito esternoarticolo 17, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Sito esternolegge 5 maggio 2009, n. 42 );
c) il piano degli indicatori di bilancio qualora l’ente appartenga al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall’Sito esternoarticolo 1, comma 2, della l. 196/2009 ;
d) il bilancio di esercizio;
e) la dotazione organica e successive variazioni;
f) i regolamenti;
g) i contratti collettivi decentrati.
2. La Giunta regionale effettua il controllo sugli atti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) secondo quanto previsto dall’articolo 24 bis, commi 2 e 3.
3. Gli atti di cui al comma 1, lettere e), f) e g), a pena di decadenza, sono inviati entro dieci giorni dalla loro approvazione alla Giunta regionale. La Giunta regionale può annullare gli atti entro quaranta giorni dal loro ricevimento. Decorso tale termine gli atti si intendono approvati. La Giunta può comunque formulare, se ritenuto necessario, specifiche raccomandazioni.
4. Il termine di cui al comma 3 è interrotto una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, che devono pervenire, a pena di decadenza dell’atto, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.
5. La Giunta regionale può annullare in qualunque tempo, d'ufficio o su denuncia, atti illegittimi dell'ente. A tale fine, il Presidente della Giunta regionale può richiedere l'invio di atti non soggetti a controllo ai sensi della presente legge.

Note del Redattore:

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Nota soppressa. Vedi nota 22.

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Nota soppressa. Vedi nota 22.

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Nota soppressa. Vedi nota 22.

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Nota soppressa. Vedi nota 22.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 33.

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Nota soppressa. Vedi nota 30.

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Comma così modificato dall' art. 29 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 .

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Comma così sostituito dall' art. 11 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14 .

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Sostituisce l'art. 5 della L.R. 11 aprile 1996, n. 17 , a decorrere dalla data di soppressione delle APT.

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Secondo le disposizioni di cui all'art. 7, c. 1, della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 , a far data dell'entrata in vigore della stessa (27 febbraio 2014) la figura del Presidente dell'Agenzia “In Liguria” è soppressa e le relative funzioni sono svolte dal Direttore Generale dell'Agenzia stessa. Inoltre, secondo quanto disposto dall'art. 7 c. 2 lett. c) della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 ogni riferimento contenuto nella presente legge al Presidente deve intendersi fatto al Direttore generale .

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Nota soppressa. Vedi nota 31.

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Nota soppressa. Vedi nota 31.

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Articolo così sostituito dall'art. 30 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Articolo così sostituito dall'art. 33 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 34 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Articolo così sostituito dall'art. 35 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 . Vedi le norme transitorie e finali previste dall'art. 48 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 . Vedi le norme transitorie e finali previste dall'art. 48 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 . Vedi le norme transitorie e finali previste dall'art. 48 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 . Vedi le norme transitorie e finali previste dall'art. 48 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 . Vedi le norme transitorie e finali previste dall'art. 48 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 . Vedi le norme transitorie e finali previste dall'art. 48 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Articolo così sostituito dall'art. 37 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Articolo così sostituito dall'art. 59 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 60 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Lettera già modificata dall'art. 63 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 e così successivamente modificata dall'art. 27 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .

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Nota soppressa (v. nota 55).

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Nota soppressa (v. nota 55).

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Nota soppressa (v. nota 55).

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Rubrica così modificata dall'art. 27 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .

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Rubrica così modificata dall'art. 27 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .

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Lettera così modificata dall'art. 27 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .

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Lettera così modificata dall'art. 27 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .

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Lettera così sostituita dall'art. 25 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4 .

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Articolo così sostituito dall'art. 27 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4 .