Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Coordinato
Art. 18.
(Compiti dell'Agenzia)
1. L'Agenzia è ente strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, patrimoniale e gestionale, soggetto alla normativa vigente in materia di enti regionali.
2. L'Agenzia svolge le seguenti funzioni sulla base di atti di indirizzo forniti dalla Giunta regionale: (42)

Alinea così modificato dal comma 42 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33.

a) predisposizione, previo parere del Tavolo di concertazione di cui all'articolo 8, del Piano annuale, in conformità a quanto previsto dalla programmazione turistica e di marketing territoriale regionale; (37)

Lettera già modificata dall'art. 63 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 e così successivamente modificata dall'art. 27 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32.

a bis) ideazione, progettazione, sviluppo e attuazione delle azioni di marketing territoriale; (52)

Lettera inserita dall'art. 27 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32.

a ter) attività di informazione e comunicazione integrata delle risorse territoriali, culturali, turistiche, promozionali e agroalimentari della Regione Liguria e degli enti del settore regionale allargato; (57)

Lettera inserita dall'art. 26 della L.R. 2 agosto 2023, n. 17.

b) individuazione ed attuazione delle azioni utili alla promozione dell'offerta turistica ligure sui diversi mercati;(43)

Lettera così modificata dal comma 43 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33.

c) proposizione di tematiche per gli studi e le ricerche dell'Osservatorio turistico regionale;
d) attuazione degli incarichi operativi affidati dalla Regione;
e) monitoraggio e supporto all'attività promozionale attuata dai STL, anche al fine di attivare forme di collaborazione e di assistenza;
f) collaborazione con la Regione nelle attività di natura promozionale da attuarsi mediante il sistema informatico - informativo turistico regionale;
g) collaborazione con i soggetti pubblici e privati operanti nel comparto per lo sviluppo turistico della Regione.
3. Il Piano di cui al comma 2 lettera a) è approvato dall'Agenzia entro il 31 dicembre di ogni anno ed è valido per l'anno successivo.(44)

Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 31.

4. L'Agenzia collabora, per la parte di competenza, alla predisposizione della programmazione turistica regionale.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota n. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 29 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall' art. 11 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Sostituisce l'art. 5 della L.R. 11 aprile 1996, n. 17 , a decorrere dalla data di soppressione delle APT.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Secondo le disposizioni di cui all'art. 7, c. 1, della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 , a far data dell'entrata in vigore della stessa (27 febbraio 2014) la figura del Presidente dell'Agenzia “In Liguria” è soppressa e le relative funzioni sono svolte dal Direttore Generale dell'Agenzia stessa. Inoltre, secondo quanto disposto dall'art. 7 c. 2 lett. c) della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 ogni riferimento contenuto nella presente legge al Presidente deve intendersi fatto al Direttore generale .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 30 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 33 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita dall'art. 34 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 35 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 . Vedi le norme transitorie e finali previste dall'art. 48 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 . Vedi le norme transitorie e finali previste dall'art. 48 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 . Vedi le norme transitorie e finali previste dall'art. 48 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 . Vedi le norme transitorie e finali previste dall'art. 48 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 . Vedi le norme transitorie e finali previste dall'art. 48 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 . Vedi le norme transitorie e finali previste dall'art. 48 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 37 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 59 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 60 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera già modificata dall'art. 63 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 e così successivamente modificata dall'art. 27 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 55).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 55).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 55).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così modificata dall'art. 27 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così modificata dall'art. 27 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 27 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 27 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita dall'art. 25 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 27 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4 .