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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 17 agosto 2006, n. 25

Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria (1)

Titolo così sostituito dall' art. 25 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14 .

Bollettino Ufficiale n. 13 del 30 agosto 2006

Art. 29.
1. L'Ufficio di Presidenza e la Giunta regionale possono concludere intese per assicurare il miglior svolgimento delle rispettive funzioni.
2. In sede di prima applicazione:
a) il personale regionale assegnato alle strutture facenti capo all'Assemblea legislativa alla data di entrata in vigore della presente legge è inserito nella dotazione organica dell'Assemblea;
b) fino all'adozione del regolamento di organizzazione degli uffici di cui all'articolo 24, il Direttore Generale dell'Assemblea Legislativa e il Dirigente della struttura consiliare competenti in materia di personale esercitano per le strutture dell'Assemblea gli adempimenti relativi all'organizzazione degli uffici e alla gestione del personale che il Direttore del Dipartimento e il Dirigente della struttura competenti in materia di personale esercitano per le strutture facenti capo alla Giunta regionale;
c) la dotazione organica dell'Assemblea legislativa è determinata secondo quanto indicato nell'Allegato B;
d sexies) al fine di concorrere, nell'ambito regionale, agli adempimenti di cui all'Sito esternoarticolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 30 luglio 2010, n. 122 , l'Ufficio di Presidenza può avvalersi di personale giornalista assunto con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Fatti salvi i limiti di spesa di cui al precedente periodo e fatta eccezione per il Capo redattore, la cui nomina rimane disciplinata dall'articolo 15, comma 3 quater, sono prorogati sino alla nomina dei Vice Capo redattori e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2015, nei confronti degli stessi soggetti ed alle medesime condizioni economiche, i contratti di collaborazione in essere alla data del 31 dicembre 2013 finalizzati alle esigenze dell'Ufficio stampa consiliare. Il personale di ruolo che alla medesima data risulti già inquadrato nell'Ufficio stampa consiliare ai sensi dell'articolo 29, comma 2, lettere d bis) e d ter), mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento. (57)

Lettera inserita dall' art. 8 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38 , modificata dall' art. 1 della L.R. 28 febbraio 2012, n. 3, così ulteriormente modificata dall'art. 2 della L.R. 5 maggio 2014, n. 10 nel testo risultante dalla modifica di cui all'art. 1 della L.R. 10 luglio 2014, n. 15 .

5 bis. Al comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 3/1987 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole da "familiari" a "casa" sono soppresse;
5 undecies. In attuazione dell'articolo 70, comma 2 dello Statuto , le disposizioni di legge regionale la cui efficacia, antecedentemente al trasferimento del personale alla gestione autonoma dell'Assemblea legislativa, è riferita al personale della Regione producono effetto nei confronti del personale assegnato, trasferito o successivamente assunto nel ruolo autonomo dell'Assemblea legislativa. Gli istituti collegati a specifiche decorrenze, previsti nei contratti, nelle leggi dello Stato o nelle leggi regionali, producono effetto anche nei confronti del personale assegnato o successivamente assunto nella gestione autonoma dell'Assemblea legislativa rispettivamente dalla data di assegnazione o dalla data di assunzione. A tal fine, per effetto di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, della legge regionale 12 aprile 1995, n. 27 (Disposizioni in materia di indennità di funzione per i dirigenti generali) e sino alla conclusione del processo di riordino e di revisione dei servizi di cui ai all’articolo 8 ter, commi 6 quater e 6 quinquies, rimane preclusa l’istituzione delle strutture complesse, ai sensi del vigente CCNL per l’area separata della dirigenza, in quanto i servizi, le funzioni, le attività, le competenze e le responsabilità ad esse corrispondenti rimangono affidate all’esterno a soggetti collocati fuori organico, mediante contratto individuale a termine di diritto privato ai sensi del previgente articolo 27, comma 6, del CCNL per l’area separata della dirigenza del 23 dicembre 1999. (74)

Comma inserito dall' art. 1 della L.R. 7 luglio 2010, n. 10 e così modificato dall'art. 30 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 .

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5 duodecies. Nei confronti del personale regionale assegnato ai Gruppi consiliari e alle segreterie politiche e particolari dei componenti dell'Ufficio di Presidenza presso l'Assemblea legislativa, che abbia richiesto ed ottenuto il collocamento in aspettativa, la valutazione del periodo di servizio prestato, ai fini delle progressioni economiche nella categoria, viene operata attribuendo allo stesso, per ogni anno di servizio, la valutazione media ottenuta dai dipendenti collocati nella stessa categoria e nella stessa posizione economica. Sono comunque fatti salvi i trattamenti economici più favorevoli in godimento alla data del 1° gennaio 2009 (75)

Comma inserito dall' art. 1 della L.R. 7 luglio 2010, n. 10 .

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5 terdecies. In fase di prima applicazione possono essere incaricati delle funzioni di componente esterno dell'Organismo indipendente di valutazione gli attuali componenti esterni del nucleo di valutazione della dirigenza consiliare, se in possesso dei requisiti di professionalità richiesti (76)

Comma aggiunto dall' art. 14 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 23 .

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5 quaterdecies. L'Organismo indipendente di valutazione provvede alla valutazione dei risultati della dirigenza per l'anno 2010 sulla base delle vigenti disposizioni approvate dall'Ufficio di Presidenza (77)

Comma aggiunto dall' art. 14 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 23 .

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5 quinquiesdecies. Sino alla formale attribuzione dell'incarico di Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 23 bis, svolge le funzioni ad esso assegnate dal Regolamento di organizzazione un dirigente consiliare di ruolo, incardinato nella Segreteria generale ed individuato dall'Ufficio di Presidenza su proposta del Presidente del Consiglio regionale. Lo svolgimento di tali funzioni non comporta alcuna retribuzione aggiuntiva (78)

Comma aggiunto dall' art. 14 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 23 .

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5 sexiesdecies. Al fine di concorrere, nell'ambito regionale, agli adempimenti di cui all'Sito esternoarticolo 6, comma 20, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni in Sito esternolegge 30 luglio 2010, n. 122 , il Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Liguria, nella propria autonomia, ottempera volontariamente al medesimo articolo, mediante le disposizioni contenute nei commi successivi (79)

Comma aggiunto dall' art. 1 della L.R. 12 aprile 2011, n. 8 .

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5 septiesdecies. Le indennità previste dall'articolo 11 della legge regionale 24 gennaio 2001, n. 5 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni) e successive modificazioni ed integrazioni e dall'articolo 7 della legge regionale 24 luglio 2006, n. 19 (Istituzione della Consulta statutaria) e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Ai fini dell'adeguamento dell'indennità del Difensore Civico regionale, rimangono ferme le previsioni di cui all' articolo 10 della legge regionale 5 agosto 1986, n. 17 (Istituzione del Difensore Civico), come modificate dall'articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009) e successive modificazioni ed integrazioni che prevedono, con decorrenza dal prossimo rinnovo dell'incarico, che al Difensore Civico sia corrisposto un compenso pari al 50 per cento dell'indennità annuale lorda spettante ai Consiglieri regionali; detto compenso comprende anche l'esercizio in via transitoria e fino all'effettiva istituzione del Garante, da parte del Difensore Civico, delle funzioni di garanzia di cui alle lettere b) e c) del comma 1 e alle lettere b), c), h) i) e j) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 16 marzo 2007, n. 9 (Disciplina dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza) e successive modificazioni ed integrazioni (80)

Comma aggiunto dall' art. 1 della L.R. 12 aprile 2011, n. 8 .

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a) per consulenze per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009, ad esclusione degli incarichi professionali connessi allo svolgimento del processo legislativo anche ai sensi dell'articolo 26, comma 5, dello Statuto . Ai fini dell'Sito esternoarticolo 6, comma 7, del d.l. 78/2010 convertito in Sito esternol. 122/2010 non sono considerati studio o incarico di consulenza:
1. gli incarichi professionali ovvero le convenzioni conferite ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 9 Sito esternoaprile 2008, n. 81 (Attuazione dell' Sito esternoarticolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
2. gli incarichi professionali conferiti ai fini della composizione dell'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 24 bis;
3. gli incarichi finalizzati alla difesa in giudizio;
4. gli incarichi professionali conferiti per la composizione del Collegio dei revisori dei conti di cui all'articolo 8 ter;
b) per sponsorizzazioni. Non sono considerate sponsorizzazioni gli interventi previsti dalla legge regionale 6 agosto 1996, n. 35 (Interventi regionali per favorire nei giovani la formazione di una coscienza europea) e successive modificazioni ed integrazioni, dalla legge regionale 16 aprile 2004, n. 9 (Testo Unico degli interventi regionali per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana) e successive modificazioni ed integrazioni, dalla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 29 (Attività della Regione Liguria per l’affermazione dei valori della memoria e del martirio e dell’esodo dei Giuliani e Dalmati) e successive modificazioni e integrazioni e dalla legge regionale 5 marzo 2012, n. 7 (Iniziative regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità) e successive modificazioni e integrazioni;(145)

Lettera così modificata dall'art. 29 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29.

c) per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità, con esclusione delle spese sostenute con imputazione a carico di fondi nazionali vincolati, delle spese sostenute nella pubblicità avente carattere legale o finanziario e derivante da obblighi normativi o promosse da organi costituzionali dello Stato, delle spese sostenute per incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari, delle spese connesse alle festività nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia e di quelle sostenute con imputazione a carico della l.r. 35/1996 , della l.r. 9/2004 e della l.r. 29/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, delle spese, eventualmente autorizzate dall'Ufficio di Presidenza, destinate al rafforzamento ed adeguamento del sito istituzionale, nel caso in cui, per le finalità previste dalla presente lettera, sia possibile limitarsi alla pubblicazione, nel sito internet istituzionale, di dibattiti, messaggi e discorsi ovvero sia possibile l'utilizzo di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il medesimo sito internet istituzionale che non comportano un aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità (82)

Lettera già modificata dall' art. 8 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38 e così ulteriormente modificata dall'art. 30 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 .

;
d) per missioni del personale per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa autorizzata nell'anno 2009, con esclusione di quelle indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, organismi di raccordo istituzionale tra i Consigli regionali e tra le loro strutture e per il funzionamento istituzionale del Difensore Civico e degli organismi indipendenti e di garanzia di cui al Capo IX dello Statuto o connesse all'attuazione della l.r. 35/1996 , della l.r. 9/2004 e della l.r. 29/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;
e) per formazione del personale per un ammontare superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità. Tale disposizione non si applica alla spesa per formazione derivante da obblighi normativi e a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o finalizzata allo svolgimento delle deleghe esercitate ai sensi della Sito esternol. 249/1997 e successive modificazioni e integrazioni, con oneri totalmente a carico dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; (146)

Lettera così modificata dall'art. 29 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29.

f) per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore all' 80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere (83)

Comma aggiunto dall' art. 1 della L.R. 12 aprile 2011, n. 8 .

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5 deciesdecies. Sono altresì escluse dai limiti di cui al comma 5 octiesdecies, lettera d), le spese per missioni del personale assegnato alle attività delegate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della l. 249/1997 e successive modificazioni e integrazioni, nel caso in cui le medesime siano interamente finanziate con risorse provenienti dalla suddetta Autorità.(147)

Comma aggiunto dall'art. 29 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29.


Note del Redattore:

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Titolo così sostituito dall' art. 25 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14 .

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Titolo così modificato dall' art. 25 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14 .

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Articolo così modificato dall' art. 25 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14 .

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Articolo così modificato dall' art. 25 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14 .

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Articolo così modificato dall' art. 25 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14 .

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Comma così sostituito dall' art. 2 della L.R. 28 giugno 2011, n. 16 .

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Comma così modificato dall' art. 2 della L.R. 28 giugno 2011, n. 16 .

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Comma già modificato dall' art. 3 della L.R. 28 giugno 2011, n. 16 e così ulteriormente modificato dall' art. 7 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 48 , con la decorrenza di cui all'art. 12 della stessa L.R. 48/2012 . Il testo vigente fino a tale decorrenza è il seguente: "1. In attuazione dell'articolo 70, comma 2, dello Statuto e degli articoli 2, punto 4, e 3 della Sito esternol. 853/1973 , dalla data di trasferimento del personale alla gestione autonoma dell'Assemblea legislativa, l'Ufficio di Presidenza determina in modo autonomo le risorse destinate al proprio personale e verifica se la spesa rientri nei limiti previsti dalla presente legge. A tal fine l'Ufficio di Presidenza, fatte salve le funzioni proprie in materia del Collegio o del Revisore dei Conti da istituirsi a cura del medesimo entro il 31 dicembre 2010, può avvalersi della collaborazione con la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 16. A decorrere dalla data di trasferimento del personale alla gestione autonoma dell'Assemblea legislativa, in tutte le fattispecie in cui la normativa preveda disposizioni in materia di spesa del personale, per l'Assemblea il valore di riferimento è quello relativo alla spesa per il proprio personale. I limiti di spesa fissati in leggi regionali sono sostituiti dai limiti fissati dalla presente legge salvo che le leggi successive non prevedano espressamente in senso contrario". Il presente comma è stato ulteriormente modificato dall'art. 9 della L.R. 12 novembre 2015, n. 18 .

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Comma così modificato dall' art. 25 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 25 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14 .

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Comma già modificato dall' art. 25 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 della L.R. 21 giugno 2016, n. 8 .

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Articolo inserito dall' art. 7 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 48 , con la decorrenza di cui all'art. 12 della stessa L.R. 48/2012 .

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Comma inserito dall' art. 8 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38 e successivamente abrogato dall'art. 1 della L.R. 5 maggio 2014, n. 10 .

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Titolo così modificato dall' art. 25 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 25 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14 .

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Comma inserito dall' art. 14 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 23 , già modificato dall' art. 12 della L.R. 9 agosto 2012, n. 29 e così ulteriormente modificato dall'art. 21 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 .

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Articolo così sostituito dall' art. 12 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 .

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Lettera già sostituita dall' art. 1 della L.R. 7 luglio 2010, n. 10 e così modificata dall'art. 2 della L.R. 7 agosto 2017, n. 23 .

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Lettera già sostituita dall' art. 1 della L.R. 7 luglio 2010, n. 10 e così modificata dall'art. 2 della L.R. 7 agosto 2017, n. 23 .

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Articolo inserito dall' art. 14 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 23 e così sostituito dall'art. 9 della L.R. 12 novembre 2015, n. 18 . Vedi quanto disposto in via transitoria dal comma 3 dell'art. 8 della L.R. 33/2016 . Vedi la proroga disposta dall'articolo 39 della L.R. 31/2019 .

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Comma così modificato dall' art. 8 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38 .

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Comma così modificato dall' art. 8 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38 .

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Comma così modificato dall' art. 12 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 .

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Articolo così modificato dall' art. 25 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14 .

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Lettera così modificata dall' art. 12 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 . Vedi anche l'interpretazione autentica contenuta nell'articolo 1 della L.R. 19 aprile 2019, n. 5 . Lettera abrogata dall'art. 3 della L.R. 9 dicembre 2020, n. 29 .

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Lettera inserita dall' art. 8 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38 . Per l'interpretazione autentica del combinato disposto della presente lettera e della lettera d) ter del comma 2 del presente articolo vedi l'articolo 3 della L.R. 10/2014 . Lettera abrogata dall'art. 3 della L.R. 9 dicembre 2020, n. 29 .

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Lettera inserita dall' art. 8 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38 . Per l'interpretazione autentica del combinato disposto della presente lettera e della lettera d) bis del comma 2 del presente articolo vedi l'articolo 3 della L.R. 10/2014 . Lettera abrogata dall'art. 3 della L.R. 9 dicembre 2020, n. 29 .

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Lettera inserita dall' art. 8 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38 , modificata dall' art. 1 della L.R. 28 febbraio 2012, n. 3 , così ulteriormente modificata dall'art. 2 della L.R. 5 maggio 2014, n. 10 nel testo risultante dalla modifica di cui all'art. 1 della L.R. 10 luglio 2014, n. 15 .

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Comma inserito dall' art. 5 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 38 . Inserisce il comma 5 bis nell' art. 4 della L.R. 16 febbraio 1987, n. 3 .

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Comma così sostituito dall' art. 6 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 38 . Il testo previgente aggiungeva un periodo al comma 10 dell' art. 4 della L.R. 16 febbraio 1987, n. 3 .

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Comma aggiunto dall' art. 6 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 38 . Modifica i commi 1 e 3 bis dell' art. 4 della L.R. 19 dicembre 1990 n. 38 .

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Alinea già modificato dall' art. 8 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38 e così ulteriormente modificato dall'art. 30 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 .

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Lettera già modificata dall' art. 8 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38 e così ulteriormente modificata dall'art. 30 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 .

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Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 a far data dal 1° gennaio 2015.

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Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 a far data dal 1° gennaio 2015.

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Lettera così modificata dall'art. 9 della L.R. 12 novembre 2015, n. 18 .

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Lettera così sostituita dall'art. 9 della L.R. 12 novembre 2015, n. 18 .

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Comma già modificato dall'art. 24 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 27 e successivamente così modificato dall'art. 61 della L.R. 28 dicembre 2022, n. 16 .

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Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 21 giugno 2016, n. 8 .

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Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 21 giugno 2016, n. 8 .

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Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 21 giugno 2016, n. 8 .

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Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 21 giugno 2016, n. 8 . Secondo quanto disposto dal comma 10 del medesimo articolo, dalla data di entrata in vigore della l.r. 8/2016 le denominazioni settore, servizio, ufficio sono sostituite dalle denominazioni previste dal presente comma.

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Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 7 agosto 2017, n. 23 .