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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 17 agosto 2006, n. 25

Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria (1)

Titolo così sostituito dall' art. 25 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14 .

Bollettino Ufficiale n. 13 del 30 agosto 2006

Art. 15.
(Ufficio stampa)
1. Per il raggiungimento dei fini di cui all'articolo 14 l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa si avvale dell' Ufficio stampa che assolve al compito di:
a) instaurare e curare rapporti funzionali di collaborazione e di interscambio con gli organi di stampa e di informazione quotidiana, periodica e radiotelevisiva, in particolare con quelli aventi sede ed operanti sul territorio regionale;
b) curare la più adeguata diffusione delle informazioni relative all'attività degli organi dell'Assemblea Legislativa e dei gruppi consiliari mediante pubblicazioni quotidiane e periodiche, produzioni editoriali, messaggi multimediali;
c) supportare i servizi di comunicazione integrata e le attività di pubblicità istituzionale e di pubblica utilità;
d) organizzare conferenze stampa e servizi giornalistici;
e) collaborare alle iniziative di promozione dell'immagine e dell'attività dell'Assemblea legislativa;
f) curare la realizzazione e la diffusione di rassegne stampa e di documentazioni tematiche.
f bis) coordinare la sperimentazione di nuovi servizi multimediali e multicanali; (136)

Lettera aggiunta dall'art. 45 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .

f ter) coordinare la progettazione e la pianificazione della comunicazione istituzionale web e digitale. (137)

Lettera aggiunta dall'art. 45 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .

2. L'Ufficio stampa è organizzato ed opera come redazione giornalistica; per la composizione dell'Ufficio stampa l'Ufficio di Presidenza si avvale di giornalisti iscritti all'albo nazionale di categoria. (22)

Comma sostituito dall' art. 12 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 e così modificato dall'art. 3 della L.R. 9 dicembre 2020, n. 29.

.
4. La struttura dell'Ufficio stampa, la relativa dotazione di personale e le responsabilità dei giornalisti sono determinate, su proposta del Presidente, dall'Ufficio di Presidenza tenuto conto delle esigenze del servizio da prestare all'Assemblea Legislativa. (140)

Comma così modificato dall'art. 45 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .

5. I giornalisti operanti presso l'Ufficio stampa sono tenuti al rispetto delle norme deontologiche e della Carta dei Doveri del giornalista; essi rispondono al Presidente ed all'Ufficio di Presidenza della rispondenza dell'attività dell'Ufficio stampa agli indirizzi ed obiettivi dallo stesso impartiti. I giornalisti non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche, fatte salve le deroghe previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria e previa formale autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza.

Note del Redattore:

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Titolo così sostituito dall' art. 25 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14 .

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Titolo così modificato dall' art. 25 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14 .

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Articolo così modificato dall' art. 25 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14 .

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Articolo così modificato dall' art. 25 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14 .

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Articolo così modificato dall' art. 25 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14 .

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Comma così sostituito dall' art. 2 della L.R. 28 giugno 2011, n. 16 .

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Comma così modificato dall' art. 2 della L.R. 28 giugno 2011, n. 16 .

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Comma già modificato dall' art. 3 della L.R. 28 giugno 2011, n. 16 e così ulteriormente modificato dall' art. 7 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 48 , con la decorrenza di cui all'art. 12 della stessa L.R. 48/2012 . Il testo vigente fino a tale decorrenza è il seguente: "1. In attuazione dell'articolo 70, comma 2, dello Statuto e degli articoli 2, punto 4, e 3 della Sito esternol. 853/1973 , dalla data di trasferimento del personale alla gestione autonoma dell'Assemblea legislativa, l'Ufficio di Presidenza determina in modo autonomo le risorse destinate al proprio personale e verifica se la spesa rientri nei limiti previsti dalla presente legge. A tal fine l'Ufficio di Presidenza, fatte salve le funzioni proprie in materia del Collegio o del Revisore dei Conti da istituirsi a cura del medesimo entro il 31 dicembre 2010, può avvalersi della collaborazione con la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 16. A decorrere dalla data di trasferimento del personale alla gestione autonoma dell'Assemblea legislativa, in tutte le fattispecie in cui la normativa preveda disposizioni in materia di spesa del personale, per l'Assemblea il valore di riferimento è quello relativo alla spesa per il proprio personale. I limiti di spesa fissati in leggi regionali sono sostituiti dai limiti fissati dalla presente legge salvo che le leggi successive non prevedano espressamente in senso contrario". Il presente comma è stato ulteriormente modificato dall'art. 9 della L.R. 12 novembre 2015, n. 18 .

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Comma così modificato dall' art. 25 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 25 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14 .

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Comma già modificato dall' art. 25 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 della L.R. 21 giugno 2016, n. 8 .

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Articolo inserito dall' art. 7 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 48 , con la decorrenza di cui all'art. 12 della stessa L.R. 48/2012 .

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Comma inserito dall' art. 8 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38 e successivamente abrogato dall'art. 1 della L.R. 5 maggio 2014, n. 10 .

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Titolo così modificato dall' art. 25 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 25 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14 .

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Comma inserito dall' art. 14 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 23 , già modificato dall' art. 12 della L.R. 9 agosto 2012, n. 29 e così ulteriormente modificato dall'art. 21 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 .

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Articolo così sostituito dall' art. 12 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 .

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Lettera già sostituita dall' art. 1 della L.R. 7 luglio 2010, n. 10 e così modificata dall'art. 2 della L.R. 7 agosto 2017, n. 23 .

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Lettera già sostituita dall' art. 1 della L.R. 7 luglio 2010, n. 10 e così modificata dall'art. 2 della L.R. 7 agosto 2017, n. 23 .

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Articolo inserito dall' art. 14 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 23 e così sostituito dall'art. 9 della L.R. 12 novembre 2015, n. 18 . Vedi quanto disposto in via transitoria dal comma 3 dell'art. 8 della L.R. 33/2016 . Vedi la proroga disposta dall'articolo 39 della L.R. 31/2019 .

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Comma così modificato dall' art. 8 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38 .

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Comma così modificato dall' art. 8 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38 .

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Comma così modificato dall' art. 12 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 .

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Articolo così modificato dall' art. 25 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14 .

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Lettera così modificata dall' art. 12 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 . Vedi anche l'interpretazione autentica contenuta nell'articolo 1 della L.R. 19 aprile 2019, n. 5 . Lettera abrogata dall'art. 3 della L.R. 9 dicembre 2020, n. 29 .

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Lettera inserita dall' art. 8 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38 . Per l'interpretazione autentica del combinato disposto della presente lettera e della lettera d) ter del comma 2 del presente articolo vedi l'articolo 3 della L.R. 10/2014 . Lettera abrogata dall'art. 3 della L.R. 9 dicembre 2020, n. 29 .

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Lettera inserita dall' art. 8 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38 . Per l'interpretazione autentica del combinato disposto della presente lettera e della lettera d) bis del comma 2 del presente articolo vedi l'articolo 3 della L.R. 10/2014 . Lettera abrogata dall'art. 3 della L.R. 9 dicembre 2020, n. 29 .

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Lettera inserita dall' art. 8 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38 , modificata dall' art. 1 della L.R. 28 febbraio 2012, n. 3 , così ulteriormente modificata dall'art. 2 della L.R. 5 maggio 2014, n. 10 nel testo risultante dalla modifica di cui all'art. 1 della L.R. 10 luglio 2014, n. 15 .

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Comma inserito dall' art. 5 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 38 . Inserisce il comma 5 bis nell' art. 4 della L.R. 16 febbraio 1987, n. 3 .

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Comma così sostituito dall' art. 6 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 38 . Il testo previgente aggiungeva un periodo al comma 10 dell' art. 4 della L.R. 16 febbraio 1987, n. 3 .

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Comma aggiunto dall' art. 6 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 38 . Modifica i commi 1 e 3 bis dell' art. 4 della L.R. 19 dicembre 1990 n. 38 .

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Alinea già modificato dall' art. 8 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38 e così ulteriormente modificato dall'art. 30 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 .

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Lettera già modificata dall' art. 8 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38 e così ulteriormente modificata dall'art. 30 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 .

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Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 a far data dal 1° gennaio 2015.

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Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 a far data dal 1° gennaio 2015.

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Lettera così modificata dall'art. 9 della L.R. 12 novembre 2015, n. 18 .

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Lettera così sostituita dall'art. 9 della L.R. 12 novembre 2015, n. 18 .

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Comma già modificato dall'art. 24 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 27 e successivamente così modificato dall'art. 61 della L.R. 28 dicembre 2022, n. 16 .

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Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 21 giugno 2016, n. 8 .

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Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 21 giugno 2016, n. 8 .

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Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 21 giugno 2016, n. 8 .

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Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 21 giugno 2016, n. 8 . Secondo quanto disposto dal comma 10 del medesimo articolo, dalla data di entrata in vigore della l.r. 8/2016 le denominazioni settore, servizio, ufficio sono sostituite dalle denominazioni previste dal presente comma.

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Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 7 agosto 2017, n. 23 .