Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 4 agosto 2006, n. 20

Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale.

Bollettino Ufficiale n. 12 del 9 agosto 2006

Art. 45.
(Norma transitoria)
1. Fino all'emanazione dei criteri e delle modalità della dipendenza funzionale di cui all'articolo 9, commi 2 e 3 da parte della Giunta regionale valgono le convenzioni in essere tra ARPAL ed Enti locali che, in caso di scadenza, possono essere prorogate.
2. Fino all'insediamento del Collegio dei Revisori di cui all'articolo 17, comma 2, da nominarsi a seguito di avviso pubblico emanato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge continua ad operare il Collegio in carica.
3. Fino al completamento del trasferimento dall'Azienda Mediterranea Gas e Acqua Genova S.p.A. (AMGA) ad ARPAL dei beni e delle attrezzature di proprietà regionale inerenti la funzione dell'Osservatorio permanente dei corpi idrici di cui all'articolo 34, continua ad applicarsi il regime convenzionale in essere tra le parti alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Nelle more di approvazione del piano di tutela delle acque di cui all'articolo 40 rimane in vigore il piano regionale di risanamento delle acque previsto dall'articolo 87 della l.r. 18/1999 .
5. Nelle more dell'approvazione del piano di tutela dell'ambiente marino e costiero di cui all'articolo 41, la Giunta regionale, previa definizione dei criteri di riparto, assegna i finanziamenti in materia di difesa della costa sulla base di un programma di interventi, che tiene conto del quadro ricognitivo delle esigenze, segnalate e trasmesse dagli enti competenti alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno.
6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Direttore Generale predispone la revisione della dotazione organica che tenga conto anche delle nuove competenze individuate nella presente legge, che verrà approvata dalla Giunta Regionale entro i successivi trenta giorni.
7. Con l'anno finanziario 2007, ARPAL adotta in via definitiva un regime di contabilità generale economico - patrimoniale ed analitica per centri di costo.
8. Nell'avviamento a selezione per le assunzioni di lavoratori da inquadrare nelle qualifiche e nei profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo ai sensi dell'Sito esternoarticolo 16 della legge 28 febbraio 1987 n. 56 (norme sull'organizzazione del mercato del lavoro) è prevista una precedenza per i soggetti che abbiano prestato servizio presso ARPAL con le mansioni attinenti la qualifica di riferimento per almeno un biennio di attività maturato nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge o entro la data di pubblicazione del bando. In attesa che vengano espletate le procedure di cui all'articolo 21, comma 1 e al fine di soddisfare esigenze organizzative di ARPAL i contratti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, proseguono ininterrottamente fino al 31 dicembre 2008.
9. Nelle more dell'approvazione dei criteri di cui all'articolo 42, la Giunta regionale destina i finanziamenti in materia di difesa del suolo mediante il primo programma annuale.
10. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce i contenuti della dipendenza funzionale del CFMI-PC dalla struttura regionale competente in materia di Protezione civile.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera sostituita dall' art. 13 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38 e così ulteriormente sostituita dall'art. 55 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 6 della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall'art. 6, comma 4, a decorrere da quanto previsto al successivo comma 12, della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 . Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "1. Presso l'ARPAL è istituito un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri, di cui un presidente e due componenti, nominati dalla Giunta regionale e scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall' Sito esternoarticolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88 (attuazione della Direttiva CEE n. 253/84 relativa alla abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili). Comma così nuovamente modificato dall'art. 22 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 6, comma 5, a decorrere da quanto previsto al successivo comma 12, della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 . Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "2. La Giunta regionale procede alla nomina dei revisori di cui al comma 1 e dei relativi supplenti, fra coloro che hanno presentato domanda.".

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 6, comma 6, a decorrere da quanto previsto al successivo comma 12, della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 . Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "4. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica tre anni. I membri del Collegio possono essere revocati per giusta causa e possono rinunziare all'incarico; in tal caso la rinuncia è comunicata al Direttore Generale dell'ARPAL e alla Giunta regionale.".

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato dall'art. 6 , comma 7, a decorrere da quanto previsto al successivo comma 12, della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 6, comma 8, a decorrere da quanto previsto al successivo comma 12, della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 . Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "6. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'ARPAL, valutandone la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che disciplinano l'attività dell'Agenzia, ai programmi, ai criteri e alle direttive della Regione e ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione principalmente per quanto attiene alle esigenze di efficacia e di economicità.".

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall'art. 6, comma 9, a decorrere da quanto previsto al successivo comma 12, della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 e così sostituito dall'art. 22 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall'art. 6, comma 10, a decorrere da quanto previsto al successivo comma 12, della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 . Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "8. Il Presidente del Collegio comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell'attività di vigilanza prevista dal comma 7, lettere a) e d) al Direttore Generale e alla Giunta regionale.". Comma così ulteriormente modificato dall'art. 22 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 6, comma 11, a decorrere da quanto previsto al successivo comma 12, della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 . Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "9. La Giunta regionale determina l'indennità spettante al Presidente e ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti all'atto della nomina del Collegio. Si applicano le disposizioni della legge regionale 3 gennaio 1978 n. 1 (rimborso spese ai componenti di organi collegiali non elettivi della Regione o le cui spese di funzionamento sono a carico della stessa).".

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall' art. 18 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato dall' art. 12 della L.R. 28 ottobre 2008, n. 39 , salvo i commi indicati dal presente articolo e l'articolo 41. Articolo definitivamente abrogato dall'art. 55 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 20).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 9 della L.R. 28 ottobre 2008, n. 39 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 40).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo sostituito dall'art. 22 della L.R. 23 dicembre 2013, n. 40 e così ulteriormente sostituito dall'art. 55 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 26 della L.R. 6 marzo 2015, n. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 15 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 15 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita dall'art. 16 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così modificata dall'art. 17 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita dall'art. 19 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita dall'art. 22 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostitituito dall'art. 26 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così modificata dall'art. 28 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così modificata dall'art. 29 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 29 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata a decorrere dal 1° luglio 2017, secondo quanto disposto dall'art. 27, comma 2, lettera b), della L.R. 6 giugno 2017, n. 12 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata a decorrere dal 1° luglio 2017, secondo quanto disposto dall'art. 27, comma 2, lettera b), della L.R. 6 giugno 2017, n. 12 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato a decorrere dal 1° luglio 2017, secondo quanto disposto dall'art. 27, comma 2, lettera b), della L.R. 6 giugno 2017, n. 12 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 20)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita dall'art. 5 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così modificato dall'art. 23 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 55 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 55 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .