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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 4 agosto 2006, n. 20

Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale.

Bollettino Ufficiale n. 12 del 9 agosto 2006

Art. 4.
(Funzioni, attività e compiti istituzionali dell'ARPAL)
1. L'ARPAL, già istituita con legge regionale 27 aprile 1995 n. 39 (istituzione dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure), ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia tecnico - giuridica, amministrativa e contabile ed è sottoposta agli indirizzi ed alla vigilanza della Regione secondo quanto previsto dall'articolo 23.
2. L'ARPAL svolge i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse regionale di cui all'Sito esternoarticolo 1 della legge 21 gennaio 1994 n. 61 (conversione in legge, con modificazioni, del Sito esternodecreto - legge 4 dicembre 1993 n. 496 , recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente) e a supporto della Regione e degli Enti locali per la protezione dell'ambiente e della natura, per la tutela delle risorse idriche, della difesa del suolo, per la protezione civile, nonché per la prevenzione e promozione della salute collettiva e della sicurezza. In tale ambito, ad essa sono attribuite, in particolare, le seguenti funzioni:
a) controllo e vigilanza ambientale;
b) supporto tecnico alle emergenze ambientali e sanitarie e partecipazione ai piani di emergenza;
c) gestione dei catasti e delle reti di monitoraggio ambientale;
d) gestione della rete laboratoristica per la tutela dell'ambiente;
e) istruttorie tecniche a supporto dei procedimenti e delle attività della Regione, come individuati con provvedimento della Giunta regionale, nonché di altre amministrazioni pubbliche con oneri a carico delle stesse; (31)

Lettera così sostituita dall'art. 16 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28.

f) supporto tecnico-scientifico ai livelli istituzionali competenti;
g) supporto per l'espletamento delle attività connesse alle funzioni di prevenzione collettiva proprie del Servizio Sanitario;
g bis) verifiche periodiche di cui all'Sito esternoarticolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'Sito esternoarticolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 aprile 2011 (Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di aui all'All. VII del Sito esternodecreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo). Per l'effettuazione di tali verifiche le ASL si avvalgono di ARPAL, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 71, comma 12, del d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito della programmazione annuale di cui all'articolo 7 (1)

Lettera inserita dall' art. 13 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38 .

;
h) attività relativa alla sicurezza impiantistica in ambiente di vita e di lavoro;
i) attività relative a programmi di formazione in materia ambientale e nelle ulteriori materie in cui ha maturato competenza tecnica.
2 bis. L’ARPAL svolge le funzioni tecniche e di controllo di cui al comma 2, nel rispetto dei LEPTA di cui all’Sito esternoarticolo 9 della l. 132/2016 .(74)

Comma inserito dall'art. 55 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20.

3. L'ARPAL collabora con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici secondo quanto stabilito dal Sito esternocomma 5 dell'articolo 3 del decreto legge 4 dicembre 1993 n. 496 convertito con modificazioni dalla Sito esternolegge 61/1994 garantendo il flusso dei dati e delle informazioni di carattere e qualità ambientale.
4. Presso l’ARPAL sono, altresì, svolte dal CFMI - PC le attività meteoidrogeologiche e di allertamento. (32)

Comma così sostituito dall'art. 16 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28.

4 bis. L’ARPAL, al fine di svolgere le funzioni, le attività e i compiti istituzionali di cui alla presente legge, previo assenso della Giunta regionale, può partecipare alla Fondazione Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale (CIMA) in quanto soggetto avente, fra le altre, finalità di monitoraggio, ricerca, sviluppo e formazione nell’ambito della salvaguardia dell’ambiente, della tutela della salute pubblica e della protezione civile. (60)

Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 19 aprile 2019, n. 4.

4 ter. Gli oneri derivanti dalla partecipazione di ARPAL alla Fondazione di cui al comma 4 bis sono a carico del bilancio dell’Agenzia.(61)

Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 19 giugno 2019, n. 4.

4 quater. Per le attività inerenti il controllo e la vigilanza dell’ambiente marino e costiero e delle acque interne, ARPAL può avvalersi dell’Osservatorio ligure marino per la pesca e l’ambiente (OLPA) anche, previo assenso della Giunta regionale, attraverso una compartecipazione al medesimo Osservatorio.(75)

Comma inserito dall'art. 55 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20.

4 quinquies. Gli oneri derivanti dalla partecipazione di ARPAL all’Osservatorio di cui al comma 4 quater sono a carico del bilancio dell’Agenzia. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al medesimo comma non derivano oneri a carico del bilancio regionale.(76)

Comma inserito dall'art. 55 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20.

5. Nell'allegato A alla presente legge sono indicate le attività istituzionali obbligatorie e nell'allegato B quelle da effettuarsi a richiesta inerenti le funzioni di cui al comma 2.
6. La Giunta regionale provvede ad apportare agli allegati A e B gli aggiornamenti e le modifiche che si rendano necessarie, anche a seguito di variazioni delle normative di riferimento, fermo restando il rispetto delle funzioni istituzionali dell'ARPAL e dei necessari equilibri economico-finanziari.

Note del Redattore:

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Lettera sostituita dall' art. 13 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38 e così ulteriormente sostituita dall'art. 55 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Comma così modificato dall' art. 6 della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 .

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Comma già modificato dall'art. 6, comma 4, a decorrere da quanto previsto al successivo comma 12, della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 . Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "1. Presso l'ARPAL è istituito un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri, di cui un presidente e due componenti, nominati dalla Giunta regionale e scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall' Sito esternoarticolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88 (attuazione della Direttiva CEE n. 253/84 relativa alla abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili). Comma così nuovamente modificato dall'art. 22 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4 .

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Comma così modificato dall'art. 6, comma 5, a decorrere da quanto previsto al successivo comma 12, della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 . Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "2. La Giunta regionale procede alla nomina dei revisori di cui al comma 1 e dei relativi supplenti, fra coloro che hanno presentato domanda.".

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Comma così modificato dall'art. 6, comma 6, a decorrere da quanto previsto al successivo comma 12, della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 . Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "4. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica tre anni. I membri del Collegio possono essere revocati per giusta causa e possono rinunziare all'incarico; in tal caso la rinuncia è comunicata al Direttore Generale dell'ARPAL e alla Giunta regionale.".

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Comma abrogato dall'art. 6 , comma 7, a decorrere da quanto previsto al successivo comma 12, della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 .

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Comma così modificato dall'art. 6, comma 8, a decorrere da quanto previsto al successivo comma 12, della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 . Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "6. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'ARPAL, valutandone la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che disciplinano l'attività dell'Agenzia, ai programmi, ai criteri e alle direttive della Regione e ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione principalmente per quanto attiene alle esigenze di efficacia e di economicità.".

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Comma già modificato dall'art. 6, comma 9, a decorrere da quanto previsto al successivo comma 12, della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 e così sostituito dall'art. 22 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4 .

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Comma già modificato dall'art. 6, comma 10, a decorrere da quanto previsto al successivo comma 12, della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 . Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "8. Il Presidente del Collegio comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell'attività di vigilanza prevista dal comma 7, lettere a) e d) al Direttore Generale e alla Giunta regionale.". Comma così ulteriormente modificato dall'art. 22 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4 .

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Comma così modificato dall'art. 6, comma 11, a decorrere da quanto previsto al successivo comma 12, della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 . Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "9. La Giunta regionale determina l'indennità spettante al Presidente e ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti all'atto della nomina del Collegio. Si applicano le disposizioni della legge regionale 3 gennaio 1978 n. 1 (rimborso spese ai componenti di organi collegiali non elettivi della Regione o le cui spese di funzionamento sono a carico della stessa).".

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Articolo così sostituito dall' art. 18 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 .

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Articolo abrogato dall' art. 12 della L.R. 28 ottobre 2008, n. 39 , salvo i commi indicati dal presente articolo e l'articolo 41. Articolo definitivamente abrogato dall'art. 55 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Nota soppressa (v. nota 20).

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Comma così modificato dall' art. 9 della L.R. 28 ottobre 2008, n. 39 .

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Nota soppressa (v. nota 40).

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Articolo sostituito dall'art. 22 della L.R. 23 dicembre 2013, n. 40 e così ulteriormente sostituito dall'art. 55 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Lettera così modificata dall'art. 26 della L.R. 6 marzo 2015, n. 6 .

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Lettera così modificata dall'art. 15 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così modificata dall'art. 15 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così sostituita dall'art. 16 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Rubrica così modificata dall'art. 17 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così sostituita dall'art. 19 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così sostituita dall'art. 22 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Comma così sostitituito dall'art. 26 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Rubrica così modificata dall'art. 28 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Rubrica così modificata dall'art. 29 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così modificata dall'art. 29 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera abrogata a decorrere dal 1° luglio 2017, secondo quanto disposto dall'art. 27, comma 2, lettera b), della L.R. 6 giugno 2017, n. 12 .

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Lettera abrogata a decorrere dal 1° luglio 2017, secondo quanto disposto dall'art. 27, comma 2, lettera b), della L.R. 6 giugno 2017, n. 12 .

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Articolo abrogato a decorrere dal 1° luglio 2017, secondo quanto disposto dall'art. 27, comma 2, lettera b), della L.R. 6 giugno 2017, n. 12 .

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Nota soppressa (v. nota 20)

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Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 5 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .

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Alinea così modificato dall'art. 23 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .

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Articolo così sostituito dall'art. 55 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Articolo così sostituito dall'art. 55 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .