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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 4 agosto 2006, n. 20

Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale.

Bollettino Ufficiale n. 12 del 9 agosto 2006

Art. 38.
(Centro funzionale meteoidrogeologico di protezione civile)(52)

Rubrica così modificata dall'art. 29 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28.

1. Il Centro funzionale meteoidrogeologico di protezione civile (CFMI-PC) costituisce lo strumento operativo per lo svolgimento delle funzioni attribuite al Presidente della Giunta regionale dalla Sito esternoDirettiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 . Il CFMI-PC dichiara i diversi livelli di allerta e li trasmette immediatamente alla struttura regionale di Protezione civile per la diffusione ai soggetti competenti. (53)

Comma così modificato dall'art. 29 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28.

2. Il CFMI-PC, attraverso le procedure operative stabilite d'intesa con il Dipartimento della Protezione Civile nazionale, è inserito nella rete nazionale dei Centri Funzionali Decentrati di Protezione Civile; il CFMI-PC è organizzato all’interno di ARPAL ed è posto sotto la direzione funzionale della Regione Liguria in quanto struttura essenziale per le competenze di protezione civile negli ambiti della previsione e gestione degli eventi meteoidrogeologici estremi e della gestione della rete di monitoraggio meteoclimatico. (54)

Comma così modificato dall'art. 29 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28.

3. Ai fini della condivisione dei dati di utilità per le funzioni di competenza ambientale, i rilevamenti meteo - climatici effettuati dal CFMI-PC sono resi disponibili mediante l'inserimento nel SIRAL e la pubblicazione degli annali idrologici.
4. L'ambito delle attività del CFMI-PC definite ai sensi della Direttiva di cui al comma 1 e secondo quanto stabilito della legge regionale di Protezione civile prevede tre aree deputate alla:
a) raccolta, concentrazione, elaborazione, archiviazione e validazione dei dati meteoidrogeologici rilevati sul territorio regionale; (55)

Lettera così modificata dall'art. 29 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28.

b) interpretazione e utilizzo dei dati rilevati e dei modelli numerici per fini previsionali;
c) gestione del sistema informatico e informativo di elaborazione dei dati e modelli e cura dell'interscambio dei flussi informativi tra i Centri Funzionali.
5. L'organizzazione operativa del CFMI-PC deve garantire gli adeguati livelli di operatività straordinaria in situazioni di rischio meteoidrogeologico e di eventi estremi previsti o in corso, secondo le esigenze proprie del sistema di protezione civile.(56)

Comma così modificato dall'art. 29 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28.


Note del Redattore:

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Lettera sostituita dall' art. 13 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38 e così ulteriormente sostituita dall'art. 55 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Comma così modificato dall' art. 6 della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 .

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Comma già modificato dall'art. 6, comma 4, a decorrere da quanto previsto al successivo comma 12, della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 . Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "1. Presso l'ARPAL è istituito un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri, di cui un presidente e due componenti, nominati dalla Giunta regionale e scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall' Sito esternoarticolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88 (attuazione della Direttiva CEE n. 253/84 relativa alla abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili). Comma così nuovamente modificato dall'art. 22 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4 .

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Comma così modificato dall'art. 6, comma 5, a decorrere da quanto previsto al successivo comma 12, della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 . Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "2. La Giunta regionale procede alla nomina dei revisori di cui al comma 1 e dei relativi supplenti, fra coloro che hanno presentato domanda.".

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Comma così modificato dall'art. 6, comma 6, a decorrere da quanto previsto al successivo comma 12, della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 . Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "4. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica tre anni. I membri del Collegio possono essere revocati per giusta causa e possono rinunziare all'incarico; in tal caso la rinuncia è comunicata al Direttore Generale dell'ARPAL e alla Giunta regionale.".

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Comma abrogato dall'art. 6 , comma 7, a decorrere da quanto previsto al successivo comma 12, della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 .

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Comma così modificato dall'art. 6, comma 8, a decorrere da quanto previsto al successivo comma 12, della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 . Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "6. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'ARPAL, valutandone la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che disciplinano l'attività dell'Agenzia, ai programmi, ai criteri e alle direttive della Regione e ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione principalmente per quanto attiene alle esigenze di efficacia e di economicità.".

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Comma già modificato dall'art. 6, comma 9, a decorrere da quanto previsto al successivo comma 12, della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 e così sostituito dall'art. 22 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4 .

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Comma già modificato dall'art. 6, comma 10, a decorrere da quanto previsto al successivo comma 12, della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 . Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "8. Il Presidente del Collegio comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell'attività di vigilanza prevista dal comma 7, lettere a) e d) al Direttore Generale e alla Giunta regionale.". Comma così ulteriormente modificato dall'art. 22 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4 .

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Comma così modificato dall'art. 6, comma 11, a decorrere da quanto previsto al successivo comma 12, della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 . Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "9. La Giunta regionale determina l'indennità spettante al Presidente e ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti all'atto della nomina del Collegio. Si applicano le disposizioni della legge regionale 3 gennaio 1978 n. 1 (rimborso spese ai componenti di organi collegiali non elettivi della Regione o le cui spese di funzionamento sono a carico della stessa).".

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Articolo così sostituito dall' art. 18 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 .

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Articolo abrogato dall' art. 12 della L.R. 28 ottobre 2008, n. 39 , salvo i commi indicati dal presente articolo e l'articolo 41. Articolo definitivamente abrogato dall'art. 55 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Nota soppressa (v. nota 20).

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Comma così modificato dall' art. 9 della L.R. 28 ottobre 2008, n. 39 .

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Nota soppressa (v. nota 40).

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Articolo sostituito dall'art. 22 della L.R. 23 dicembre 2013, n. 40 e così ulteriormente sostituito dall'art. 55 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Lettera così modificata dall'art. 26 della L.R. 6 marzo 2015, n. 6 .

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Lettera così modificata dall'art. 15 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così modificata dall'art. 15 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così sostituita dall'art. 16 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Rubrica così modificata dall'art. 17 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così sostituita dall'art. 19 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così sostituita dall'art. 22 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Comma così sostitituito dall'art. 26 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Rubrica così modificata dall'art. 28 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Rubrica così modificata dall'art. 29 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così modificata dall'art. 29 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera abrogata a decorrere dal 1° luglio 2017, secondo quanto disposto dall'art. 27, comma 2, lettera b), della L.R. 6 giugno 2017, n. 12 .

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Lettera abrogata a decorrere dal 1° luglio 2017, secondo quanto disposto dall'art. 27, comma 2, lettera b), della L.R. 6 giugno 2017, n. 12 .

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Articolo abrogato a decorrere dal 1° luglio 2017, secondo quanto disposto dall'art. 27, comma 2, lettera b), della L.R. 6 giugno 2017, n. 12 .

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Nota soppressa (v. nota 20)

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Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 5 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .

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Alinea così modificato dall'art. 23 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .

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Articolo così sostituito dall'art. 55 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Articolo così sostituito dall'art. 55 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .