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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 4 agosto 2006, n. 20

Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale.

Bollettino Ufficiale n. 12 del 9 agosto 2006

Art. 27.
(Programma regionale triennale ed annuale dei controlli e dei monitoraggi ambientali) (19)

Articolo così sostituito dall' art. 18 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 .

1. Ai fini della programmazione annuale delle attività di ARPAL, la Giunta regionale approva, nel rispetto dei LEPTA e tenendo conto delle disposizioni contenute nel programma triennale delle attività del Sistema nazionale di cui all'Sito esternoarticolo 10 della l. 132/2016 , sulla base delle risorse complessivamente disponibili, il programma triennale che individua obiettivi ed attività prioritarie volti al mantenimento di adeguati livelli di tutela ambientale nei diversi settori di intervento in attuazione delle scelte effettuate nei piani e programmi di settore.(88)

Comma così modificato dall'art. 55 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20.

2. Il programma triennale definisce:
a) l'attività di controllo e di monitoraggio con l'indicazione della localizzazione delle reti per i controlli, nonché delle quantità minime dei controlli e delle ispezioni da effettuarsi sul territorio;
b) i controlli periodici cui sottoporre gli impianti e le attività soggette ad autorizzazioni ambientali;
c) i monitoraggi da effettuare sul territorio nei vari comparti ambientali;
d) le reti di rilevamento e di monitoraggio.
3. Il programma annuale dei controlli predisposto dal direttore generale di ARPAL, in conformità alla programmazione di cui al comma 1, costituisce piano operativo di tutte le attività di competenza di ARPAL ed individua i costi e le fonti di finanziamento in modo da rendere trasparente la definizione degli oneri economici conseguenti alle attività da svolgere.
4. Il programma annuale è trasmesso da ARPAL, entro il 30 novembre, alla Giunta regionale che ne verifica la conformità con la programmazione triennale entro i successivi trenta giorni; qualora non vi sia conformità la Giunta può richiedere al direttore generale di ARPAL di apportare modifiche e integrazioni.
5. Gli oneri relativi alle attività istruttorie e di supporto tecnico alle istruttorie di provvedimenti autorizzativi, comunque denominati, nonché ai controlli periodici degli impianti indicati nei programmi di cui al comma 1, sono definiti nell’apposita tariffa ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera i), con predeterminazione del costo, di norma forfetizzato, anche in relazione a standard dimensionali quali-quantitativi degli interventi e delle attività interessati. (49)

Comma così sostitituito dall'art. 26 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28.

6. Qualora su richiesta degli enti locali o di privati vengano effettuati controlli ulteriori rispetto a quelli definiti nei programmi di cui al comma 1, i relativi costi sono posti a carico:
a) dei titolari o gestori degli impianti o delle attività nel caso in cui vengano accertate irregolarità o superamento dei limiti fissati dalle normative vigenti o inosservanza di prescrizioni indicate nei provvedimenti autorizzativi o di valutazione di impatto ambientale. Sono, altresì, a carico dei medesimi soggetti i costi relativi agli eventuali controlli e monitoraggi decisi dalla Pubblica Autorità a seguito dell'accertamento di irregolarità nella conduzione o gestione degli impianti per un periodo non superiore a sei mesi;
b) degli enti locali qualora siano controlli specifici aggiuntivi rispetto alle scelte dei programmi regionali, con l'esclusione delle situazioni di emergenza ambientale verificate dalla Regione limitatamente ai comuni non costieri con meno di 15.000 abitanti;
c) dei privati richiedenti qualora sia rilevata l'infondatezza e la reiterazione delle richieste.
7. Le attività di cui al presente articolo sono a carico delle risorse di cui all'articolo 26.

Note del Redattore:

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Lettera sostituita dall' art. 13 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38 e così ulteriormente sostituita dall'art. 55 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Comma così modificato dall' art. 6 della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 .

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Comma già modificato dall'art. 6, comma 4, a decorrere da quanto previsto al successivo comma 12, della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 . Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "1. Presso l'ARPAL è istituito un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri, di cui un presidente e due componenti, nominati dalla Giunta regionale e scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall' Sito esternoarticolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88 (attuazione della Direttiva CEE n. 253/84 relativa alla abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili). Comma così nuovamente modificato dall'art. 22 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4 .

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Comma così modificato dall'art. 6, comma 5, a decorrere da quanto previsto al successivo comma 12, della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 . Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "2. La Giunta regionale procede alla nomina dei revisori di cui al comma 1 e dei relativi supplenti, fra coloro che hanno presentato domanda.".

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Comma così modificato dall'art. 6, comma 6, a decorrere da quanto previsto al successivo comma 12, della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 . Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "4. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica tre anni. I membri del Collegio possono essere revocati per giusta causa e possono rinunziare all'incarico; in tal caso la rinuncia è comunicata al Direttore Generale dell'ARPAL e alla Giunta regionale.".

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Comma abrogato dall'art. 6 , comma 7, a decorrere da quanto previsto al successivo comma 12, della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 .

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Comma così modificato dall'art. 6, comma 8, a decorrere da quanto previsto al successivo comma 12, della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 . Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "6. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'ARPAL, valutandone la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che disciplinano l'attività dell'Agenzia, ai programmi, ai criteri e alle direttive della Regione e ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione principalmente per quanto attiene alle esigenze di efficacia e di economicità.".

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Comma già modificato dall'art. 6, comma 9, a decorrere da quanto previsto al successivo comma 12, della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 e così sostituito dall'art. 22 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4 .

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Comma già modificato dall'art. 6, comma 10, a decorrere da quanto previsto al successivo comma 12, della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 . Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "8. Il Presidente del Collegio comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell'attività di vigilanza prevista dal comma 7, lettere a) e d) al Direttore Generale e alla Giunta regionale.". Comma così ulteriormente modificato dall'art. 22 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4 .

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Comma così modificato dall'art. 6, comma 11, a decorrere da quanto previsto al successivo comma 12, della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 . Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "9. La Giunta regionale determina l'indennità spettante al Presidente e ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti all'atto della nomina del Collegio. Si applicano le disposizioni della legge regionale 3 gennaio 1978 n. 1 (rimborso spese ai componenti di organi collegiali non elettivi della Regione o le cui spese di funzionamento sono a carico della stessa).".

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Articolo così sostituito dall' art. 18 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 .

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Articolo abrogato dall' art. 12 della L.R. 28 ottobre 2008, n. 39 , salvo i commi indicati dal presente articolo e l'articolo 41. Articolo definitivamente abrogato dall'art. 55 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Nota soppressa (v. nota 20).

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Comma così modificato dall' art. 9 della L.R. 28 ottobre 2008, n. 39 .

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Nota soppressa (v. nota 40).

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Articolo sostituito dall'art. 22 della L.R. 23 dicembre 2013, n. 40 e così ulteriormente sostituito dall'art. 55 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Lettera così modificata dall'art. 26 della L.R. 6 marzo 2015, n. 6 .

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Lettera così modificata dall'art. 15 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così modificata dall'art. 15 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così sostituita dall'art. 16 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Rubrica così modificata dall'art. 17 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così sostituita dall'art. 19 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così sostituita dall'art. 22 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Comma così sostitituito dall'art. 26 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Rubrica così modificata dall'art. 28 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Rubrica così modificata dall'art. 29 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così modificata dall'art. 29 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera abrogata a decorrere dal 1° luglio 2017, secondo quanto disposto dall'art. 27, comma 2, lettera b), della L.R. 6 giugno 2017, n. 12 .

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Lettera abrogata a decorrere dal 1° luglio 2017, secondo quanto disposto dall'art. 27, comma 2, lettera b), della L.R. 6 giugno 2017, n. 12 .

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Articolo abrogato a decorrere dal 1° luglio 2017, secondo quanto disposto dall'art. 27, comma 2, lettera b), della L.R. 6 giugno 2017, n. 12 .

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Nota soppressa (v. nota 20)

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Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 5 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .

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Alinea così modificato dall'art. 23 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .

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Articolo così sostituito dall'art. 55 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Articolo così sostituito dall'art. 55 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .