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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 4 agosto 2006, n. 20

Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale.

Bollettino Ufficiale n. 12 del 9 agosto 2006

Art. 16.
(Direttore Scientifico e Direttore Amministrativo)
1. Il Direttore Generale di norma si avvale, per l'espletamento delle funzioni di competenza, del Direttore Scientifico e del Direttore Amministrativo (7)

Comma così modificato dall' art. 6 della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 .

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2. Il Direttore Generale nomina:
a) il Direttore Scientifico, tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline tecnico - scientifiche e di età inferiore ai sessantacinque anni, abbiano svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnica in materia di tutela ambientale a livello dirigenziale presso Enti o strutture pubbliche nonché presso soggetti privati;
b) il Direttore Amministrativo tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche o economiche e di età inferiore ai sessantacinque anni, abbiano svolto per almeno cinque anni qualificata attività in materia di direzione amministrativa a livello dirigenziale presso Enti o strutture pubbliche nonché presso soggetti privati.
2 bis. Il Direttore Generale, su autorizzazione della Giunta regionale, non procede alla nomina del Direttore Scientifico o del Direttore Amministrativo, qualora egli stesso sia in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 per la nomina del Direttore Scientifico o del Direttore Amministrativo (8)

Comma inserito dall' art. 6 della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 .

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2 ter. Nella fattispecie prevista dal comma 2bis, il Direttore Generale svolge le funzioni che le disposizioni vigenti affidano al Direttore Scientifico o al Direttore Amministrativo, senza ulteriori oneri per l'Ente. In tali casi i pareri obbligatori di cui ai commi 4 e 5 non devono essere acquisiti (9)

Comma inserito dall' art. 6 della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 .

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3. Il Direttore Amministrativo e il Direttore Scientifico sono preposti per la parte di rispettiva competenza alla direzione ed alla organizzazione dei servizi, garantendo il conseguimento degli obiettivi fissati dalla programmazione regionale e dell'ARPAL.
4. Il Direttore Amministrativo sovrintende gli aspetti economici, finanziari ed amministrativi dell'ARPAL, coordina le attività amministrative dei dirigenti delle strutture e fornisce parere obbligatorio al Direttore Generale sugli atti inerenti la gestione economico-finanziaria dell'ente. (46)

Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28.

5. Il Direttore Scientifico presiede alle attività tecnico scientifiche dell'ARPAL ed alla qualità ed appropriatezza delle prestazioni erogate, coordina l’attività tecnico-scientifica delle strutture e fornisce parere obbligatorio al Direttore Generale sugli atti per quanto di competenza. (47)

Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28.

6. Il Direttore Scientifico e i Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende unità sanitaria locale raccordano le attività di rispettiva competenza anche attraverso la costituzione di appositi gruppi di lavoro sulla base degli atti di indirizzo e coordinamento previsti dalla lettera c), comma 1, dell'articolo 2.
7. Nello svolgimento delle attività di competenza le strutture dell'ARPAL privilegiano l'interdisciplinarietà e il lavoro per obiettivi.
8. Il Direttore Amministrativo ed il Direttore Scientifico decadono entro tre mesi dalla data di decadenza del Direttore Generale.

Note del Redattore:

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Lettera sostituita dall' art. 13 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38 e così ulteriormente sostituita dall'art. 55 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Comma così modificato dall' art. 6 della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 .

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Comma già modificato dall'art. 6, comma 4, a decorrere da quanto previsto al successivo comma 12, della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 . Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "1. Presso l'ARPAL è istituito un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri, di cui un presidente e due componenti, nominati dalla Giunta regionale e scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall' Sito esternoarticolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88 (attuazione della Direttiva CEE n. 253/84 relativa alla abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili). Comma così nuovamente modificato dall'art. 22 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4 .

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Comma così modificato dall'art. 6, comma 5, a decorrere da quanto previsto al successivo comma 12, della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 . Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "2. La Giunta regionale procede alla nomina dei revisori di cui al comma 1 e dei relativi supplenti, fra coloro che hanno presentato domanda.".

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Comma così modificato dall'art. 6, comma 6, a decorrere da quanto previsto al successivo comma 12, della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 . Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "4. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica tre anni. I membri del Collegio possono essere revocati per giusta causa e possono rinunziare all'incarico; in tal caso la rinuncia è comunicata al Direttore Generale dell'ARPAL e alla Giunta regionale.".

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Comma abrogato dall'art. 6 , comma 7, a decorrere da quanto previsto al successivo comma 12, della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 .

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Comma così modificato dall'art. 6, comma 8, a decorrere da quanto previsto al successivo comma 12, della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 . Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "6. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'ARPAL, valutandone la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che disciplinano l'attività dell'Agenzia, ai programmi, ai criteri e alle direttive della Regione e ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione principalmente per quanto attiene alle esigenze di efficacia e di economicità.".

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Comma già modificato dall'art. 6, comma 9, a decorrere da quanto previsto al successivo comma 12, della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 e così sostituito dall'art. 22 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4 .

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Comma già modificato dall'art. 6, comma 10, a decorrere da quanto previsto al successivo comma 12, della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 . Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "8. Il Presidente del Collegio comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell'attività di vigilanza prevista dal comma 7, lettere a) e d) al Direttore Generale e alla Giunta regionale.". Comma così ulteriormente modificato dall'art. 22 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4 .

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Comma così modificato dall'art. 6, comma 11, a decorrere da quanto previsto al successivo comma 12, della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 . Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "9. La Giunta regionale determina l'indennità spettante al Presidente e ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti all'atto della nomina del Collegio. Si applicano le disposizioni della legge regionale 3 gennaio 1978 n. 1 (rimborso spese ai componenti di organi collegiali non elettivi della Regione o le cui spese di funzionamento sono a carico della stessa).".

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Articolo così sostituito dall' art. 18 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 .

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Articolo abrogato dall' art. 12 della L.R. 28 ottobre 2008, n. 39 , salvo i commi indicati dal presente articolo e l'articolo 41. Articolo definitivamente abrogato dall'art. 55 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Nota soppressa (v. nota 20).

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Comma così modificato dall' art. 9 della L.R. 28 ottobre 2008, n. 39 .

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Nota soppressa (v. nota 40).

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Articolo sostituito dall'art. 22 della L.R. 23 dicembre 2013, n. 40 e così ulteriormente sostituito dall'art. 55 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Lettera così modificata dall'art. 26 della L.R. 6 marzo 2015, n. 6 .

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Lettera così modificata dall'art. 15 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così modificata dall'art. 15 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così sostituita dall'art. 16 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Rubrica così modificata dall'art. 17 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così sostituita dall'art. 19 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così sostituita dall'art. 22 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Comma così sostitituito dall'art. 26 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Rubrica così modificata dall'art. 28 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Rubrica così modificata dall'art. 29 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così modificata dall'art. 29 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera abrogata a decorrere dal 1° luglio 2017, secondo quanto disposto dall'art. 27, comma 2, lettera b), della L.R. 6 giugno 2017, n. 12 .

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Lettera abrogata a decorrere dal 1° luglio 2017, secondo quanto disposto dall'art. 27, comma 2, lettera b), della L.R. 6 giugno 2017, n. 12 .

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Articolo abrogato a decorrere dal 1° luglio 2017, secondo quanto disposto dall'art. 27, comma 2, lettera b), della L.R. 6 giugno 2017, n. 12 .

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Nota soppressa (v. nota 20)

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Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 5 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .

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Alinea così modificato dall'art. 23 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .

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Articolo così sostituito dall'art. 55 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Articolo così sostituito dall'art. 55 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .